Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17130 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 21/07/2010), n.17130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2725/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 167/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di ANCONA del 20.11.07, depositata il 12/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale con la quale è stato riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni in contestazione in particolare, il giudice d’appello ha affermato, per quanto qui rileva, l’inammissibilità dell’eccezione dell’Ufficio relativa alla presentazione da parte del contribuente di istanza di definizione agevolata della L. n. 289 del 2002, ex art. 7, in quanto sollevata per la prima volta in appello, la CTR ha sottolineato altresì la mancata produzione da parte dell’Ufficio di idonea documentazione al riguardo. Il contribuente non ha svolto attività difensiva.

2. Il motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e dell’art. 7 cit., appare manifestamente inammissibile, in quanto non censura l’altra autonoma ratio decidendo relativa alla mancata documentazione del dedotto condono da parte dell’Agenzia. Deve, infatti,ribadirsi, come questa corte ha costantemente affermato (Cass. n. 7809/01, 7675/95, 4330/77) che – allorchè la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base ad una pluralità di autonome ragioni, ciascuna di per sè sufficiente a giustificare la decisione – la parte soccombente ha l’onere di censurare in sede d’impugnazione, pena l’inammissibilità dell’impugnazione medesima, ciascuna delle ragioni della decisione, posto che, in difetto, non può più successivamente censurarsi la ratio decidendi non tempestivamente contestata nè utilmente discutersi, sotto qualsiasi profilo, della statuizione che in detta ratio trova autonomo sostegno, a nulla valendo a tal fine, la richiesta di riforma della decisione (di per sè inidonea a superare il difetto di specificità dei motivi dell’impugnazione).

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per manifesta inammissibilità”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA