Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17130 del 17/08/2016
Cassazione civile sez. lav., 17/08/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 17/08/2016), n.17130
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28986/2010 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA PATTERI, giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
R.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2374/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 30/11/2009 R.G.N. 3214/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/05/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega verbale Avvocato RICCI
MAURO;
udito il P.M.,in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, e ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, ha riconosciuto il diritto di R.A. a percepire la 13^ mensilità sull’indennità di frequenza da essa rievuta per l’anno scolastico 99/2000 ai sensi della L. n. 289 del 1990, art. 1, prevista a favore dei “mutilati ed invalidi civili minori di 18 anni… con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età nonchè ai minori ipoacusici.. per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione”.
Secondo la Corte la spettanza del rateo di 13^ deriverebbe dal richiamo contenuto nella L. n. 289 del 1990, art. 1, citata della L. n. 118 del 1971, art. 13, norma che quantifica la misura dell’assegno di invalidità rapportandola a 13 mensilità; che il collegamento logico tra indennità di frequenza ed invalidità era una costante e che l’equiparazione logico sistematica delle due prestazioni era stata riaffermata dalla Corte Cost. con sentenza n. 329/2002.
Ricorre l’Inps con un motivo. La R. è rimasta intimata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia violazione della L. n. 289 del 1990, art. 1 e segg., nonchè vizio di motivazione. Censura l’affermazione della Corte secondo cui i beneficiari dell’indennità mensile di frequenza di cui alla L. n. 289 del 1990, hanno diritto a percepire la tredicesima mensilità. Deduce che l’indennità di frequenza era una prestazione economica di natura temporanea che consentiva di far fronte ad una situazione concentrata entro limiti di tempo con la conseguenza che la corresponsione del beneficio in esame era correlato all’effettiva durata del trattamento o del corso. Osserva che era evidente la diversità tra assegno di invalidità e l’indennità di frequenza e che il legislatore non aveva previsto l’erogazione dell’indennità per 13 mensilità.
Il ricorso è fondato.
La decisione della Corte territoriale si discosta dai principi che sono stati recentemente affermati da questa Corte in fattispecie del tutto analoghe a quella in esame – cfr., fra le altre, Cass. ord. n. 7919/2014, Cass. n. 7967/2012, Cass. n. 5716/2010, Cass. n. 5553/2010, Cass. n. 8167/2009, 4409/2009, Cass. n. 1842/2009 – secondo cui “il diritto all’indennità mensile di frequenza per il minore invalido riconosciuto dalla L. n. 289 del 1990, art. 1, nel caso di frequentazione continuativa o periodica di centri ospedalieri, è attribuito – giusto il limite espressamente previsto dalla stessa L. n. 289 del 1990, art. 2, commi 3 e 4 – per i soli mesi di reale durata del trattamento (riabilitativo o terapeutico) o del corso e, comunque, per i soli periodi in cui risulti soddisfatto il requisito della frequenza. Va escluso,conseguentemente, il diritto a esigere una tredicesima mensilità dell’indennità, restando eventuale anche il diritto a percepirne dodici”.
L’indennità di frequenza consiste in un sostegno economico alle famiglie dei minori, allo scopo di garantire agli stessi cure riabilitative, l’istruzione scolastica, una formazione professionale;ne consegue – come si evince chiaramente dalla legge istitutiva laddove, in particolare, stabilisce che l’indennità “è limitata alla reale durata del trattamento o del corso” e “ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza” – che il beneficio in questione è concesso per far fronte a una situazione concentrata entro determinati limiti di tempo (quelli dedicati, appunto, a un trattamento terapeutico o riabilitativo o alla frequentazione di un corso scolastico o di formazione e addestramento professionale) e può anche essere discontinuo. L’assegno di invalidità civile sopperisce, invece, a una situazione di mancato guadagno, qual’ è quella dei disabili maggiorenni che non siano in grado, per la loro limitata capacità lavorativa (attualmente il grado di riduzione richiesto per l’attribuzione dell’assegno è superiore al 74%), di procurarsi le necessarie risorse economiche, assicurando a costoro un reddito continuo e permanente, in qualche modo sostitutivo di una retribuzione.
Ne consegue che, mentre per l’assegno è pienamente giustificabile, all’interno del sistema apprestato dal legislatore in materia di provvidenze per l’invalidità civile, una disposizione che lo struttura in modo non dissimile da una retribuzione – così da prevederne la erogazione per tredici mensilità – altrettanto non può dirsi, in difetto di una esplicita indicazione normativa in tal senso, per l’indennità di frequenza, regolamentata in modo tale da limitarne la funzione a quella di un aiuto economico alle famiglie, destinato a coprire le sole spese di spostamento necessarie per garantire al minore invalido la frequenza.
Nè è condivisibile l’affermazione secondo cui “Per poter essere dello stesso importo di una prestazione concessa per tredici mensilità l’indennità non può che essere concessa anch’essa per tredici mensilità”. Ed infatti sia l’assegno di invalidità civile di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13, sia la indennità di frequenza sono di uguale misura quanto all’importo mensile, il che però non vale a dimostrare che per entrambe valga la corresponsione per tredici mensilità.
Quanto, infine, alla sentenza della Corte costituzionale n. 329/2002, anch’essa richiamata nella sentenza impugnata, è sufficiente il rilievo che si tratta di decisione del tutto irrilevante ai fini che interessano, riferendosi all’assegno di invalidità civile di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13 e alla condizione degli invalidi maggiorenni che non possano far valere il requisito dello stato di “incollocazione al lavoro”, (necessario per l’erogazione della suddetta prestazione assistenziale) perchè frequentanti un regolare corso di studi e (perciò) non iscritti alle liste del collocamento obbligatorio.
In conclusione, il ricorso va accolto e cassata, per l’effetto, la sentenza impugnata, la causa può essere decisa direttamente da questa Corte nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Spese dell’intero giudizio compensatet stante il recente affermarsi della tesi qui accolta.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2016