Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17130 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13913/2019 R.G. proposto da:

M.M., rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio de Nardis,

elettivamente domiciliato in Roma, via Emilio Faà di Bruno, n. 43,

presso lo studio dell’avv. Marco Paolelli;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, (sezione staccata di Pescara), sezione n. 07, n.

982/07/18, pronunciata il 31/05/2018, depositata il 29/10/2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 14 aprile

2021 dal Consigliere Guida Riccardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.M. propone ricorso per cassazione, con tre motivi, contro l’Agenzia delle entrate, che non si è costituita, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo (sezione staccata di Pescara), indicata in epigrafe, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione d’una cartella di pagamento che, per quanto adesso rileva, recuperava a tassazione IRPEF, per il 2010, l’indebita detrazione per coniuge a carico, essendo quest’ultimo titolare di pensione d’inabilità erogata dall’Inps – disattendendo l’appello del contribuente, ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Pescara (n. 574/2016) che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della parte privata;

2. la C.T.R. ha ritenuto legittima l’esclusione della detrazione per il coniuge a carico, all’esito del controllo formale disciplinato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter, in quanto l’ufficio aveva verificato, sulla base dei dati dichiarati nel Mod. 770 dal sostituto d’imposta Inps, che la moglie del contribuente, nel 2010, era stata titolare di un reddito (una pensione d’inabilità) imponibile ai fini Irpef, superiore alla soglia normativamente prevista (Euro 2.840,51) per beneficiare della detrazione per il coniuge a carico t.u.i.r. ex art. 12.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso (“Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione o falsa applicazione della norma di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter – mancata applicazione della norma di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42.”), il contribuente denuncia che il controllo effettuato dall’ufficio sulla dichiarazione fiscale non si era limitato a un mero riscontro cartolare dei dati da essa risultanti, e non aveva apportato correzioni a errori materiali o di calcolo immediatamente rilevabili, ma si era concretizzato in una vera e propria valutazione in ordine alla qualificazione, ai fini tributari, della pensione d’inabilità del coniuge; indi, addebita alla CTR l’errore di diritto, ed il connesso dello sviluppo del ragionamento giuridico, per avere trascurato che, in tale ipotesi, l’ufficio avrebbe dovuto emettere un motivato avviso di accertamento (t.u.i.r., art. 42), fondato sulla garanzia del contraddittorio pieno con l’interessato;

2. con il secondo motivo (“Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione della norma di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6 (Testo unico delle imposte sul reddito).”), il contribuente censura la sentenza impugnata per non avere rilevato che, nella specie, la detrazione era legittima poichè la pensione d’inabilità fruita dal coniuge è esente da imposta, non avendo natura reddituale, ma risarcitoria di un danno biologico;

3. con il terzo motivo (“Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. – Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza.”), si deduce il vizio di nullità della sentenza impugnata, perchè priva della succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto ed anche per l’impossibilità di cogliere il percorso logico-argomentativo seguito dalla Commissione regionale ai fini del decidere;

4. è prioritario l’esame del terzo motivo, che non è fondato;

in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass. 20/01/2015, n. 920, consolidata ex multis da Cass. 06/12/2018, n. 31595; in termini Cass. 15/11/2019, n. 29721);

nella specie, la sentenza della CTR, seppure sintetica, appare sufficientemente chiara e dà conto della propria ratio decidendi, consistente in ciò, che il contribuente non aveva diritto alla detrazione per coniuge a carico perchè, all’esito del controllo formale dell’A.F., il coniuge era risultato titolare di un reddito imponibile (pensione di inabilità) superiore alla soglia di Euro 2.840,51. Questo snodo argomentativo, che segue la sintetica esposizione della vicenda processuale, è stato colto dal ricorrente che, in effetti, ha criticato la sentenza con tre motivi di ricorso, illustrati in un atto processuale che consta di 31 pagine;

5. il primo e il secondo motivo, da esaminare insieme per connessione, non sono fondati;

5.1. secondo l’indirizzo sezionale, enunciato da Cass. 04/07/2014, n. 15311, l’art. 36-ter (rubricato “Controllo formale delle dichiarazioni”) attribuisce all’ufficio diverse possibilità, non di mera liquidazione delle imposte (secondo la previsione dell’art. 36-bis), ma di controllo e di più incisivi “interventi” sulle dichiarazioni del contribuente, non solo sulla base di queste, ma anche in base ad atti diversi da quelli allegati dall’interessato ed esterni alla sua sfera giuridica. Per tale ragione il legislatore ha previsto una certa procedura, che concretizza l’immanente principio di collaborazione/cooperazione tra Fisco e contribuente; in altri termini, il più incisivo “controllo” disciplinato dall’art. 36-ter (rispetto alla “liquidazione” ex art. 36-bis) è per così dire bilanciato da una fase procedimentale necessaria, di garanzia per il contribuente, che culmina nell’obbligo dell’Amministrazione di comunicare all’interessato (contribuente o sostituto d’imposta) l’esito del controllo formale, con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte etc.;

5.2. la Commissione regionale si è attenuta a questi principi là dove ha affermato la legittimità dell’operato dell’ufficio che, senza uscire dal perimetro del controllo formale, ossia senza compiere alcuna ulteriore e più approfondita attività accertatrice, ha proceduto alla ripresa tributaria sulla base della dichiarazione dei redditi, nonchè della documentazione esibita dal contribuente, in presenza di un reddito percepito dal coniuge che risultava dichiarato dal sostituto d’imposta (Inps), quale reddito imponibile ai fini Irpef, incompatibile con la detrazione per coniuge a carico;

5.3. da un’altra prospettiva giuridica, del pari è conforme a diritto il dictum della CTR che, nel rispetto del dato normativo, ha disatteso l’argomento difensivo del contribuente circa la natura indennitaria/risarcitoria della pensione d’inabilità del coniuge, e ha invece aderito alla tesi del Fisco, che negava il diritto (del contribuente) alla detrazione ai fini Irpef per coniuge a carico, in quanto, come suaccennato, all’esito del controllo formale, la moglie dell’interessato era risultata titolare della pensione di inabilità ordinaria, erogata dall’Inps, ai sensi della L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 2, qualificabile come reddito di lavoro dipendente, soggetto a tassazione ai sensi del t.u.i.r., art. 49, comma 2, lett. a);

6. nulla va disposto sulle spese del giudizio di cassazione, a cui l’Agenzia non ha preso parte.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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