Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17130 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 14/08/2020), n.17130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1989/2019 proposto da:

S.O., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Manzoni n.

81, presso lo studio dell’avvocato Giudice Emanuele, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato La Cava Demetrio;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2087/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2020 da. Consigliere MARIA ACIERNO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

La Corte d’Appello di Torino, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed umanitaria proposta dal cittadino della Costa D’Avorio S.O..

Il richiedente aveva dichiarato di aver lasciato la Costa d’Avorio nel febbraio del 2013, dopo la morte della nonna, che si era occupata di lui da quando era mancata sua madre; di essersi recato in Libia con uno zio già da tempo lì emigrato, il quale era stato però costretto da soldati ad andare a combattere, e di essersi trovato da solo; di avere un figlio di tre anni, che viveva con la madre a Bouafle; di aver lavorato per poter avere il denaro sufficiente per raggiungere l’Italia, non avendo più familiari nel paese di origine.

La Corte d’Appello ha condiviso la valutazione del primo giudice di non credibilità del racconto, rilevando che le affermazioni del richiedente, di avere un figlio che viveva in Costa d’Avorio e di non avervi più parenti, erano fra loro inconciliabili; ha quindi osservato che la domanda dell’appellante, più che sulla sua vicenda personale, si fondava sulla situazione della Costa d’Avorio e che, contrariamente a quanto da lui dedotto, era in atto nel Paese un processo di pacificazione, testimoniato da numerosi fattori (fra cui, nel 2016, l’approvazione con referendum della nuova Costituzione e lo svolgimento di libere elezioni, il processo pendente presso la Corte Internazionale dell’Aja contro l’ex presidente, accusato di crimini contro l’umanità, la nomina a vicepresidente del leader cristiano del partito di opposizione), a fronte dei quali S. non aveva allegato elementi idonei a palesare il rischio di subire un danno grave, nel caso di rientro, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria; ha infine escluso che ricorressero i presupposti per l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria, evidenziando, peraltro, che l’istituto era stato espunto dall’ordinamento con il D.L. n. 113 del 2018, e che la situazione del richiedente non rientrava fra i “casi speciali” per i quali la nuova normativa prevede il rilascio del permesso di soggiorno.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO IN FATTO

CHE:

Nel primo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, sia in relazione all’omesso esame all’attualità della situazione generale della Costa d’Avorio, da svolgersi sulla base delle fonti indicate nell’articolo, sia in relazione alla valutazione di non credibilità, che la corte d’appello ha fondato sulla contraddittorietà di dichiarazioni che tali potevano apparire solo non tenendo conto che il ricorrente, rispondendo ad una specifica domanda circa le difficoltà cui sarebbe andato incontro in caso di rientro in Costa d’Avorio, aveva inteso riferirsi alla mancanza di familiari in grado di dargli un sostegno economico e un aiuto fattivo per il suo reinserimento sociale.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non essere stato svolto, in relazione a tale specifica forma di protezione internazionale, l’esame officioso imposto dalla legge, nonostante le allegazioni contenute nell’atto di appello, aggiornato al 28/3/2017, dalle quali emergeva il perdurare di uno stato di conflitto armato interno in tutto il territorio ivoriano.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, sia in relazione alla ritenuta applicabilità ai giudizi in corso della norma abrogatrice del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, sia in relazione alla dedotta insussistenza di condizioni di vulnerabilità, non essendo stato svolto il giudizio comparativo tra il grado d’inserimento sociale nel nostro paese e la condizione attuale di grave privazione dei diritti umani esistente in Costa d’Avorio, tale da non consentire un livello di vita coerente con il canone della dignità personale. Anche a tale riguardo si sottolinea la mancanza di approfondimento istruttorio officioso.

I motivi possono essere esaminati unitariamente ed essere accolti nei limiti di cui in motivazione.

Premesso che la corte del merito ha erroneamente ritenuto applicabile al procedimento – instaurato in data anteriore al 5.10. 2018 – il D.L. n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 132 del 2018, privo di efficacia retroattiva (Cass. S.U. n. 21190/2019), va osservato che la decisione di rigetto non si fonda sulla inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente (meramente affermata dalla corte – pur sulla scorta del palese equivoco denunciato dal ricorrente- senza però trarne alcuna conseguenza), ma sul rilievo che, essendo la difesa dell’appellante basata, più che sulla sua vicenda personale, sulla situazione delle Costa d’Avorio, detto Paese non versa in condizioni tali da giustificare l’accoglimento delle domande.

Le censure con le quali, in tutti e tre i motivi, si sottolinea la genericità di tale accertamento sono fondate alla luce dei più recenti, ma consolidati, principi espressi da questa Corte in ordine alla necessità che il giudice del merito giustifichi la valutazione circa la condizione generale del paese di origine del richiedente, in relazione a quanto da questi allegato con riguardo alle protezioni domandate, mediante l’indicazione e la specificazione delle fonti utilizzate, le quali devono essere aggiornate all’attualità (Cass. nn. 11019, 13449, 13897 del 2019).

Nella specie il giudice d’appello ha totalmente omesso di indicare le fonti consultate e si è, comunque, limitato a descrivere le vicende politiche della Costa d’Avorio, dalle quali non può ricavarsi se, secondo quanto dedottcdal ricorrente, il paese versi in una condizione di violenza generalizzata, tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

La sentenza impugnata difetta inoltre di qualsivoglia accertamento in ordine alla sussistenza di una condizione di vulnerabilità del richiedente asilo desumibile dalla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione da lui raggiunto in Italia e la situazione cui si troverebbe esposto in caso di rientro nel paese di origine.

Come già ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. n. 4455/2018, Cass. S.U. cit.) tale accertamento deve essere compiuto mediante una verifica officiosa delle condizioni oggettive del predetto paese quanto al rispetto dei diritti umani ivi assicurati, correlati al profilo del richiedente, volta a stabilire se il ritorno in patria lo privi della concreta possibilità di condurre un’esistenza coerente con il rispetto della dignità personale (per una puntuale applicazione dei principi sopra espressi cfr. Cass. 8020 del 2020, non massimata).

All’accoglimento del ricorso nei termini indicati conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio del procedimento alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

 

 

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