Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17130 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2017, (ud. 09/05/2017, dep.11/07/2017),  n. 17130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5274-2016 proposto da:

SO.G.E.T. S.P.A. – SOCIETA’ GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI – C.F.

(OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI, presso lo studio dell’avvocato SERGIO DELLA ROCCA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ARCA JONICA già I.A.C.P. – Istituto Autonomo per le Case Popolari di

Taranto, P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI VILLA CARPEGNA

58, presso lo studio dell’avvocato MARCO PETRINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIANO ZENI;

– controricorrente –

nonchè contro

P.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 365/2015 della CORTE D’APPELLO DI LECCE –

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 20/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/05/2017 dal Consigliere Dott. CIRILLO FRANCESCO

MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Taranto rigettò l’opposizione proposta dall’IACP di Taranto avverso il pignoramento, promosso dalla Soget s.p.a., dei canoni di locazione dovuti all’IACP dal terzo conduttore P.L..

2. La pronuncia è stata appellata dall’Arca Jonica, già IACP, e la Corte d’appello di Taranto, con sentenza del 20 agosto 2015, ha accolto in parte il gravame, ha dichiarato nullo ed inefficace l’atto di pignoramento, ha condannato la Soget s.p.a. alla restituzione delle somme riscosse dal terzo pignorato ed ha condannato la stessa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre la Soget s.p.a. con atto affidato a tre motivi.

Resiste l’Arca Jonica con controricorso.

P.L. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c., ed entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il difensore della società ricorrente ha riconosciuto, in sostanza, la tardività del ricorso, sollecitando una pronuncia di compensazione delle spese del presente grado.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva il Collegio, preliminarmente, che nel controricorso c’è un’eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata.

Tale eccezione non è fondata, posto che la copia notificata della sentenza d’appello è stata regolarmente depositata dalla parte ricorrente.

Il ricorso, peraltro, è da ritenere inammissibile.

Dagli atti risulta che la sentenza di appello fu notificata, a cura del difensore dell’Arca Jonica avv. Zeni, in data 1 settembre 2015 alla Soget s.p.a. e, per essa, al procuratore costituito nel domicilio eletto a Taranto presso la sede legale della società; quest’ultima, infatti, era difesa da un avvocato del foro di Pescara (l’avv. Della Rocca) e risultava dall’epigrafe della sentenza impugnata aver eletto domicilio nella sede legale. Ne consegue che detta notifica deve intendersi come rivolta al difensore extra districtum nel domicilio eletto ed è pertanto idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. E poichè. il ricorso è stato spedito per la notifica soltanto il 20 febbraio 2016, lo stesso è evidentemente tardivo.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale pronuncia segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, non potendosi disporre l’invocata compensazione.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.400, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore dell’avv. Mariano Geni che si è dichiarato antistatario.

Nulla per le spese quanto all’intimato P.L..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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