Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1713 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 24/01/2020), n.1713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2365-2019 proposto da:

O.E.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIAGRAZIA STIGLIANO;

(Ammesso p.s.s. Delib. 12 febbraio 2018 Ord. Avv. Bari);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 12358/2018 del TRIBUNALE di BARI,

depositato il 31/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO

MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 31.12.2018, il Tribunale di Bari ha rigettato le istanze di protezione internazionale avanzate da O.E.E., nato in Nigeria (Anambra State), il quale aveva dichiarato di aver lasciato il suo Paese, perchè accusato dalla moglie del proprio datore di lavoro di violenza sessuale. Nonostante scagionato dalla stessa, lo straniero temeva le ritorsioni del marito e degli anziani del villaggio. Il Tribunale, per quanto d’interesse, ha reputato il richiedente non credibile, ha escluso la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale e non ha ravvisato situazioni di vulnerabilità. Lo straniero propone ricorso per cassazione per un motivo. Il Ministero non ha depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col proposto motivo, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e, art. 3, comma 3, e lett. a), nonchè omesso esame di fatto decisivo, in riferimento al mancato accoglimento della protezione sussidiaria ed umanitaria.

2. Il motivo è inammissibile. Va, infatti, rilevato che il Tribunale ha ritenuto il racconto privo di coerenza logica, rilevandone la genericità e le incongruenze su elementi fondamenti della vicenda (la violenza sessuale sarebbe stata oggetto di monitoraggio fotografico da parte di un’amica della vittima, che peraltro lo avrebbe prima circuito e poi scagionato; la violenza, inoltre, nel corso del racconto sarebbe stata descritta sia come tentata che come consumata). Ha ritenuto, inoltre, non plausibile il timore di essere ucciso, essendo stato scagionato dalla Polizia, non avendo il marito posto in essere alcuna iniziativa violenta ed avendo gli anziani dichiarato di volerlo fare giudicare dal re. La valutazione in merito alla credibilità soggettiva costituisce un accertamento di fatto, qui censurabile per vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e tale vizio, pur essendo stato enunciato nella rubrica del motivo, non è stato, poi, svolto.

3. A tanto, va aggiunto che: a) la valutazione di credibilità soggettiva costituisce una premessa indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento: le dichiarazioni che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono, infatti, alcun approfondimento istruttorio officioso (Cass. n. 5224 del 2013; n. 16925 del 2018), salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente, ma non è questo il caso, dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 871 del 2017). Nè il ricorrente ha formulato alcun tipo di argomentazione per mutare l’affermato indirizzo giurisprudenziale; b) l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto nei procedimenti in materia di protezione internazionale, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata (il che nella specie non è stato) ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda (Cass. n. 3016 del 2019).

4. Anche la sub censura, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria stante la situazione di violenza imperversante in Pakistan, è inammissibile. Va rilevato che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale va accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui tale conflitto rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver, pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia.

Nel provvedimento impugnato, il collegio giudicante ha puntualmente scongiurato questa eventualità, ed, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ha verificato, sulla scorta dei menzionati reports, l’assenza di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica del ricorrente nella sua Regione di provenienza (Anambra State).

5. La doglianza riferita al mancato riconoscimento della protezione umanitaria è inammissibile. A parte che la credibilità soggettiva costituisce un presupposto per il riconoscimento, anche di tale titolo di soggiorno, va rilevato che il Tribunale, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, ha escluso la ricorrenza di situazioni di vulnerabilità, apprezzamento che attiene al merito, ed il ricorrente non indica quale fatto, in tesi decisivo, non sia stato esaminato, sicchè la censura tende ad una nuova valutazione dei fatti.

6. Non va disposto sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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