Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1713 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1713 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: TRICOMI LAURA

ORDINANZA

sul ricorso 22417-2010 proposto da:
MODA MARKET SAS, elettivamente domiciliatq in ROMA VIA
T. SALVINI 2/A, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
PEDRETTI, rappresentato e difesq dall’avvocato
ALESSANDRO CIACCIA;
– ricorrente contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI AVEZZANO, elettivamente domiciliati in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che li rappresenta e difende;
– con troricorrente – l .
010′ ) fiktuu,..)
avverso la sentenza n. 20/2010 della COMM.TRIB.RÉ7.)el

tttnnica, depositata il 18/02/2010;

Data pubblicazione: 24/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 13/10/2017 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

sentenza impugnata con rinvio alla CTP (AQ).

FEDERICO SORRENTINO che ha chiesto la cassazione della

RILEVATO CHE:
La CTR dell’Abruzzo, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma

per IVA ed IRAP emesso nei confronti della società Moda Market SAS
di Sahbun Lajla (o Layla), mediante applicazione degli studi di
settore.
La società ricorre per cassazione con due motivi, corredati da
memoria ex art.378 cod. proc. civ., ai quali replica la Agenzia con
controricorso.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi
degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO CHE:
1. Va preliminarmente respinta l’eccezione di irritualità della notifica
del ricorso per cassazione, eseguita presso l’Ufficio periferico di
Avezzano, proposta dall’Agenzia delle entrate, attesa la sanatoria del
presunto vizio conseguita dal raggiungimento dello scopo con
l’intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del
controricorso, secondo la regola generale dettata dall’art. 156,
secondo comma, cod. proc. civ., applicabile anche al giudizio di
legittimità (Cass. n. 15236/2014).
2.1. Sempre preliminarmente va rilevato d’ufficio che la società si era
estinta con atto del 21.04.2004, a far data dal 31.12.2000 circostanza incontestata (v.ricorso, fol. 2, e controricorso, fol. 7) – e,
quindi, in epoca anteriore alla notifica dell’avviso di accertamento,
avvenuta il 11.12.2006, ed alla instaurazione del giudizio di primo

della prima decisione, ha riconosciuto la legittimità dell’accertamento

grado, di talchè la stessa era priva della legittimazione ad agire con
l’originario ricorso.
2.2. Invero, a seguito della modifica dell’art.2495 cc, le Sezioni Unite
di questa Corte hanno affermato che la cancellazione delle società di
capitali dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione
della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti

avuto luogo in data successiva all’entrata in vigore dell’art. 4 del
d.lgs. n. 6/03 (1.1.04), che, modificando l’art. 2495, co. 2, c.c., ha
attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione (cfr. Cass. SS.UU.
4060/2010).
2.3. Nel caso in esame è pacifico che la società era estinta già prima
dell’introduzione del giudizio di primo grado. Ne discende che la
capacità processuale della suddetta società era venuta meno e
conseguentemente anche la legittimazione a rappresentarla dell’ex
legale rappresentante prima dell’introduzione del giudizio di primo
grado.
2.4. D’altronde – come hanno, del pari, statuito le Sezioni Unite di
questa Corte – a seguito dell’estinzione della società, conseguente
alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un
fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori
facenti capo all’ente non si estinguono – il che sacrificherebbe
ingiustamente i diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono in
capo ai soci, anche se questi ne risponderanno in concreto nei limiti di
quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a
seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti
“pendente societate” (Cass. SS.UU. 6070/13). Ne discende che i soci,

successori della società, subentrano, anche nella legittimazione
processuale facente capo all’ente – la cui estinzione è equiparabile alla
morte della persona fisica, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ. – in
situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali,
R.G.N. 22417/2010
Cons. est. Laura Tricorni

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giuridici ad essa facenti capo, nel caso in cui tale adempimento abbia

ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto
sostanziale (Cass. 9418/01, 20874/04, 23765/08).
In proposito va anche ribadito che, come è stato sottolineato di
recente da questa Corte, la legittimazione processuale dei soci si
pone su un piano preliminare e distinto da quello concernente la
concreta possibilità di soddisfazione del credito e non ne viene affatto

circostanza che i soci abbiano goduto o meno di un riparto in base al
bilancio di liquidazione dell’attivo non configura una condizione da cui
dipende la possibilità di iniziare o proseguire nei loro confronti l’azione
avente ad oggetto il credito vantato verso la società, né può condurre
ad escludere l’interesse ad agire del fisco creditore a procurarsi un
titolo nei confornti dei soci, subentrati nella legittimazione passiva
processuale alla società cancellata (Cass. n.9094/2017).
2.5. Tornando al caso in esame, va affermato che l’accertamento del
difetto di legitimatio ad causam sin da prima che venisse instaurato il
primo grado di giudizio, secondo giurisprudenza costante, elimina in
radice ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, e comporta, a
norma dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. nn.
5736/2016, 4853/2015, 21188/2014, ed ancora n. 22863/2011;
n.14266/2006; n. 2517/2000); ricorre invero un vizio insanabile
originario del processo, che da subito avrebbe dovuto condurre ad
una pronuncia declinatoria del merito.
2.6. Per completezza va ricordato che nel caso in esame non trova
applicazione l’art.28, comma 4, del DLGS n.175/2014, trattandosi di
norma non retroattiva (Cass. n. 6743/2015).
2.7. Resta assorbito l’esame dei due motivi di ricorso.
3.1. Conclusivamente, pronunciando sul ricorso, la sentenza
impugnata va cassata senza rinvio, poiché la causa non poteva essere

R.G.N. 22417/2010
Cons. est. Laura Tricorni

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inciso (Cass. n. 9094/2017 e 15035/2017, non massimate). Invero la

proposta sin dal primo grado ai sensi dell’art.382, ultimo comma,
cod. proc. civ.
3.2. Le spese dell’intero giudizio si compensano in ragione delle
modifiche normative succedutesi negli anni.
P.Q.M.
La Corte di cassazione,
pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata senza

rinvio;

spese di giudizio compensate integralmente.

Così deciso in Roma, il giorno 13 ottobre 2017.

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