Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1713 del 23/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2019, (ud. 07/11/2018, dep. 23/01/2019), n.1713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24332-2017 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

DAVIDE TARSITANO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI,

EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 137/2017 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA,

depositata il 26/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2018 dal Presidente Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

Fatto

RILEVATO

Che il Tribunale di Torino, decidendo in sede di opposizione ad ATP ex art. 445 c.p.c., riconosceva il diritto di M.S. alle prestazioni previste dalla L. n. 18 del 1980, art. 1, condannando l’Inps al pagamento delle spese di giudizio;

che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione M.S. sulla base di unico motivo, illustrato con memoria;

che l’Inps si è difeso con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che con unico motivo la ricorrente deduce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. e conseguente vizio di extrapetizione e/o omessa pronuncia in ordine alle domande di pensione di inabilità e di indennità di accompagnamento di cieco assoluto di cui alla L. 3 aprile 2001, n. 138, art. 2, proposte nel procedimento di merito instaurato a seguito di opposizione ad ATP, oltre che nullità della sentenza per “error in procedendo” in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, Osserva che nel ricorso introduttivo del giudizio di merito conseguente al procedimento di ATP la ricorrente ha proposto due distinte ed autonome domande, di cui una diretta all’ottenimento dei benefici previdenziali della pensione di inabilità di cieco assoluto e l’altra diretta al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento di cieco assoluto previste dalla L. n. 138 del 2001, art. 2. Che, però, l’impugnata sentenza, sull’erroneo presupposto che il ricorso fosse diretto al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento L. n. 18 del 1980, ex art. 1, riconosceva tale beneficio in luogo di quello richiesto;

con il controricorso l’Inps deduce che il giudice aveva condannato l’Inps ad erogare una prestazione già in godimento, liquidando di conseguenza l’Istituto al pagamento ingiustificato delle spese di lite. Propone, altresì, ricorso incidentale per violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92 e 113 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il giudice posto a carico dell’Inps le spese legali, pur avendo riconosciuto una prestazione non richiesta e già in godimento;

che vanno accolte le deduzioni delle parti sostanzialmente concordanti, ravvisandosi la sussistenza della dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la sentenza riconosciuto una prestazione previdenziale diversa da quelle richieste (pensione di inabilità di cieco assoluto e indennità di accompagnamento di cieco assoluto previste dalla L. n. 138 del 2001, art. 2) e liquidato in ragione di ciò le spese di giudizio;

che nella statuizione rimane assorbita la censura di cui al ricorso incidentale;

che, conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio al giudice del merito che provvederà in ordine alle domande il cui esame è stato omesso, liquidando anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie entrambi i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Tribunale di Vibo Valentia nella persona di diverso giudice del lavoro.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2019

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