Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1713 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.23/01/2017),  n. 1713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19646-2015 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO

EMANUELE II 284, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA FANETTI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Daniela

Bizzarri;

– ricorrente –

contro

M.M., P.P., A.G.B.,

N.G.;

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il

20/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

udito l’Avvocato Daniela Bizzarri.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 4 maggio 2016, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

” S.E., con atto notificato il 2 luglio 2015, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Ancona in data 20 gennaio 2015, con la quale è stato dichiarato inammissibile, ex art. 348-bis c.p.c., l’appello della stessa S.E. avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli in tema di reintegra nel possesso.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è affidato a sei motivi.

Il ricorso appare al relatore inammissibile, perchè proposto – non contro la sentenza di primo grado, ma – avverso l’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., ed al di fuori dei casi in cui la stessa è eccezionalmente impugnabile per cassazione (cfr. Sez. Un., 2 febbraio 2016, n. 1914)”.

Letta la memoria di parte ricorrente.

Considerato che il Collegio fa propria la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

che le critiche ad essa rivolte con la memoria illustrativa non sono condivisibili;

che, infatti, l’appello è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Ancona perchè insuscettibile di accoglimento: (a) affermando che non era rilevante la mancanza di un titolo di acquisto del diritto di servitù, posto che si verteva in tema di tutela possessoria, che si caratterizza per il ripristino di una situazione di fatto che si manifesta nell’esercizio di attività corrispondenti a diritti reali, a prescindere dall’esistenza o meno di tali diritti; (b) rilevando che era generica la censura di erronea valutazione delle prove acquisite, essendo prospettata senza indicare alcuna interpretazione alternativa delle dichiarazioni testimoniali assunte; (c) precisando che il requisito della apparenza della servitù non era necessario (essendo richiesto solo per l’acquisto del diritto reale per usucapione o per destinazione del padre di famiglia), e comunque esso ricorreva nella specie (giacchè il portone in contestazione dà accesso ad una zona nella quale si apre la scala che conduce alla proprietà dei ricorrenti);

che, con i sei motivi di ricorso per cassazione, la ricorrente si duole che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello abbia mal valutato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, ritenendo una inesistente non probabilità di accoglimento dell’appello, trascurando immotivatamente la prospettazione dei motivi di gravame; deduce ancora che i giudici avevano il potere-dovere di valutare il contenuto sostanziale della pretesa avversaria, esaminando i documenti prodotti dalle parti; censura che la Corte d’appello abbia ritenuto mancante la prospettazione di una interpretazione alternativa delle dichiarazioni testimoniali; lamenta che la tutela possessoria sia stata ammessa pur in mancanza di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù; si duole dell’omessa valutazione delle prove documentali e testimoniali e dell’immotivata violazione di legge; prospetta la violazione dell’art. 91 c.p.c.;

che, contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348-ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, ove, come nella specie, si denunci l’errore del giudizio prognostico compiuto dal giudice a quo;

che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo nessuno degli intimati svolto attività difensiva in questa sede;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dichiarata inammissibile.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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