Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17129 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 21/07/2010), n.17129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2713/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 70/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di BOLOGNA del 14.11.07, depositata l’11/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa in premessa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale con la quale è stato riconosciuto il diritto del contribuente agente di commercio, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni in contestazione II contribuente non ha svolto attività difensiva.

2. Il ricorso, con il quale, nel primo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 1742 e 2195 c.c. e della disciplina istitutiva dell’IRAP sotto il profilo dei soggetti passivi, sostenendo la tesi che i redditi dell’agente di commercio, riferendosi ad un’attività commerciale secondo la previsione dell’art. 2195 c.c. e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51 (T.U.I.R.), sono per questa sola circostanza qualificabili come redditi d’impresa e pertanto soggetti all’IRAP di diritto, appare manifestamente infondato, in quanto la sentenza è conforme al principio recentemente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, e il requisito dell’autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass., Sez. un., n. 12108 del 2009) . La sentenza contiene l’accertamento del difetto di tale requisito, non oggetto di censura.

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente infondato”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato; che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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