Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17129 del 11/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2017, (ud. 09/05/2017, dep.11/07/2017),  n. 17129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4620-2016 proposto da:

L.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,17,

presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA MARCUCCI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CENTRO REGIONALE S. ALESSIO – MARGHERITA DI SAVOIA PER CIECHI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3252/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/05/2017 dal Consigliere Dott. CIRILLO FRANCESCO

MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L.F.M. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il Centro regionale S. Alessio – Margherita di Savoia per i ciechi e – sulla premessa per cui l’appartamento a lui locato aveva richiesto l’esecuzione di lavori di riparazione con una spesa ben maggiore di quella concordata e che, nonostante ciò, non era mai stato abitabile -chiese che il convenuto locatore fosse condannato alla eliminazione dei vizi, al rimborso delle spese sostenute e dei canoni versati, con accertamento dell’inesistenza dell’obbligo di pagamento del canone stesso.

Si costituì in giudizio il Centro convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale di sfratto per morosità.

Il Tribunale accolse la domanda, dichiarò l’immobile inutilizzabile, riconobbe il diritto del conduttore di non pagare il canone e condannò il locatore al rimborso della somma di Euro 104.104,40 per lavori eseguiti, oltre al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata appellata dal Centro soccombente in via principale e dal L.F. in via incidentale e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 9 luglio 2015, ha respinto l’appello incidentale e, in accoglimento di quello principale, ha rigettato le domande del conduttore, che ha condannato a versare al locatore tutti i canoni di locazione dovuti per mensilità fino al settembre 2009, compensando tre le parti le spese del doppio grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso L.F.M. con atto affidato ad un motivo.

Il Centro regionale S. Alessio – Margherita di Savoia per i ciechi non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c., e il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre innanzitutto rilevare che il ricorso non risulta regolarmente notificato, poichè la notifica avvenuta in data 8 febbraio 2016 presso lo studio dell’Avv. Mario Pezzi, difensore del Centro S. Alessio, in Roma, Via Venti Settembre 98/G, non è andata a buon fine, stante il trasferimento del difensore stesso; nè vi è prova che il procedimento di notificazione sia stato utilmente proseguito.

Il vizio di notifica avrebbe potuto essere superato dal ricorrente provvedendo ad una tempestiva ripresa del procedimento di notificazione, in coerenza con i principi indicati dalla sentenza 15 luglio 2016, n. 14594, delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

E’ pur vero che la sentenza ora citata è stata depositata dopo il tentativo di notifica del presente ricorso, non andato a buon fine (8 febbraio 2016); tuttavia anche in precedenza la giurisprudenza di questa Corte ammetteva la ripresa del procedimento notificatorio entro un termine ragionevole (v., tra le altre, la sentenza 11 settembre 2013, n. 20830), mentre nel caso in esame la notifica non risulta essere stata nuovamente tentata.

2. Questo rilievo preliminare potrebbe, di per sè, condurre ad una pronuncia di inammissibilità.

Ove pure così non fosse, rileva il Collegio, ad abundantiam, che il primo ed unico motivo di ricorso lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rilevando che la sentenza non avrebbe tenuto conto delle condizioni dell’immobile locato, evidentemente bisognoso di significativi lavori di manutenzione.

2.1. Tale motivo è inammissibile per due concorrenti ragioni.

Da un lato, la censura è formulata in modo non rispettoso dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), poichè richiama alcune lettere di contestazione provenienti dall’odierno ricorrente senza indicare se e dove esse siano reperibili nella presente sede di legittimità.

Per il resto, il motivo costituisce un tentativo evidente di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito, formulando una censura di vizio di motivazione inammissibile, trattandosi di una sentenza soggetta ratione temporis al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (v. Sezioni Unite, sentenza 7 aprile 2014, n. 8053).

3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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