Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17128 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 21/07/2010), n.17128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2712/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 34/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di FIRENZE del 23.10.07, depositata l’11/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, con la quale – ritenuta inammissibile in appello l’eccezione diparte erariale in ordine all’intempestività della domanda di una parte del rimborso richiesto e ed ammissibile il rimborso di quanto versato per il 2001, nonostante la definizione automatica richiesta per lo stesso periodo – è stato riconosciuto alla parte contribuente, perito meccanico, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni in contestazione, ritenendo l’insussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione nello svolgimento della predetta attività professionale, in generale per la prevalenza dell’intuitus personae sulla potenzialità produttiva dell’organizzazione ed, in concreto, perchè imperniata sulla persona del professionista, svolta senza nemmeno l’aiuto di una segretaria e con beni strumentali strettamente necessari, con funzione meramente servile delle dotazioni dello studio.

2. Il primo motivo è fondato, dovendosi ribadire che la decadenza del contribuente dall’esercizio di un potere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, in quanto stabilita in favore di quest’ultima ed attinente a situazioni da questa non disponibili – perchè disciplinata da un regime legale non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle parti, è rilevabile anche d’ufficio. Ne consegue che, alla luce del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, e dell’art. 345 c.p.c., comma 2, è deducibile per la prima volta in appello la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza nel termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, salvo che sul punto si sia già formato un giudicato interno (Cass. n. 14378, 12386 e 4760/09; 1605/08 11521/04).

La censura proposta col secondo motivo, col quale sì deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, è inammissibile, per difetto d’interesse ad impugnare perchè in realtà essa, pur censurando una rado decidendi non conforme ai principi ripetutamente espressi da questa S.C. (Cass. n. 3678/07 ed altre coeve) là dove valorizza in generale il carattere intuitu personae delle prestazioni dei professionisti intellettuali, non può sovvertire la decisione, che si rivela conforme a diritto in quanto si regge anche sulla valutazione in concreto della insussistenza del presupposto impositivo (impugnata nel successivo motivo).

E’ inammissibile, invero, anche la terza censura – con la quale sì denuncia vizio di motivazione per asserita mancata o inadeguata considerazione, da parte della C.T.R., di circostanze di fatto (impiego di beni strumentali per circa L. 30.000.000 l’anno, quote di ammortamento e spese di acquisto beni mobili) emergenti dal quadro RE del Modello Unico e costituenti indice di autonoma organizzazione), indicate dalla parte erariale ricorrente anche nell’atto di appello – poichè non contesta adeguatamente ed in modo autosufficiente sul piano motivazionale l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, congruamente motivato, in ordine al carattere limitato di detta dotazione di mezzi, Il quarto motivo manifestamente fondato dovendo ribadirsi che la presentazione dell’istanza di definizione agevolata prevista dalla citata L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7 e 9, preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto: il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro (Cass. nn. 3682, 6504, 25239 del 2007 ed altre conformi).

3. Si propone la trattazione in Camera di consiglio con accoglimento del 1^ e 4^ motivo e rigetto degli altri.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia possa essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese delle fasi di merito possono compensarsi, tenuto conto dell’epoca del consolidamento dei richiamati orientamenti giurisprudenziali; mentre quelle del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il quarto motivo del ricorso, respinti gli altri, Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna la parte intimata alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre contributo unificato, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA