Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17128 del 17/08/2016
Cassazione civile sez. lav., 17/08/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 17/08/2016), n.17128
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13338/2015 proposto da:
BT ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del procuratore speciale
e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato
MICHELE BIGNAMI, che la rappresenta e difende, giusta delega in
atti;
– ricorrente –
contro
I.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA MARIANNA DIONIGI, 29, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO
ALIBERTI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA FAUSTO
LAVIZZARI, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 305/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 21/03/2015 R.G.N. 1928/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/05/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21 marzo 2015, la Corte d’Appello di Milano, pronunziando in sede di reclamo L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 58, confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e accoglieva la domanda proposta da I.S. nei confronti di BT Italia S.p.A., alle cui dipendenze il primo, con inquadramento nel livello di quadro Q7, aveva prestato la propria attività lavorativa, con inserimento da ultimo nell’area organizzativa “Sales Engeneering Top Enterprice” con qualifica di System Engener, essendo poi collocato in CIGS e successivamente riammesso al lavoro, domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli a seguito di procedura di riduzione del personale, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la Società al pagamento delle retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento a quella dell’effettiva reintegra. La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non corretta l’applicazione dei criteri di scelta dei licenziandi non riferita all’intero complesso aziendale stante l’individuazione in sede di accordo sindacale, sia pur intervenuto successivamente alla prima tranches di licenziamenti in cui era incluso il dipendente interessato, di un criterio, diverso da quelli legali, dato dalla non opposizione ai licenziamenti, in relazione al quale risultava priva di rilevanza l’adibizione dei lavoratori a posizioni qualificate per ragioni organizzative in esubero. Per la cassazione di tale decisione ricorreva la Società, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resisteva, con controricorso, l’ I.. Nelle more dell’udienza di trattazione della causa la Società depositava un atto di rinuncia al ricorso sottoscritto per adesione dal controricorrente e recante la concorde richiesta di estinzione del processo, di cui si dava atto nell’udienza.
PQM
La Corte dichiara estinto processo. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2016