Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17128 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2184/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, (sezione di Napoli), sezione n. 49, n. 255/49/13,

pronunciata il 15/11/2013, depositata il 05/12/2013;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 14 aprile

2021 dal Consigliere Guida Riccardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, contro il Fallimento (OMISSIS) Srl (la società in bonis era concessionaria della Renault Italia Spa), che non si è costituito, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, (sezione di Napoli), indicata in epigrafe, che – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento (fondato su metodo analitico induttivo) che recuperava a tassazione IRES, IRAP, IVA, per il 2004, ricavi non dichiarati e costi indeducibili/indetraibili – in parziale accoglimento dell’appello dell’ufficio, rispetto ai vari recuperi fiscali, ha soltanto in parte confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli (n. 555/40/2010), la quale, invece, aveva accolto il ricorso introduttivo e annullato l’intero atto impositivo;

2. in particolare, con esclusivo riferimento ai profili di soccombenza dell’Amministrazione finanziaria, la C.T.R. ha ritenuto: (i) legittima la deduzione, nel 2004, del costo per “locazione immobili”, di competenza del 2003, in quanto l’imputazione del costo all’annualità successiva aveva comunque evitato, in sostanza, una duplicazione di imposizione; (ii) legittima la deduzione, in un’unica annualità, delle spese per consulenze – da inquadrare nei costi di impianto e di ampiamento quali componenti negativi che, in base all’art. 2426 c.c., comma 1, n. 5, e al t.u.i.r., art. 108, comma 3, possono essere dedotti anche entro un periodo inferiore a cinque anni; (iii) non fondata e priva di adeguata motivazione la ricostruzione, compiuta dall’Amministrazione, dei ricavi occulti per “prestazioni di officina” (secondo la locuzione del PVC prodromico all’avviso di accertamento) a favore dei clienti privati, a causa dei dubbi sulla congruità dei criteri utilizzati dall’ufficio per la determinazione del “monte ore/lavoro in officina”, e dell’altrettanto opinabile percentuale (quantificata nel 20%) di abbattimento delle ore/lavoro destinate a mansioni differenti dalle prestazioni a favore dei clienti privati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso (“1. Violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, nella versione ratione temporis applicabile, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), l’Agenzia espone che è incontestato che, con riferimento ai costi per locazione, si tratti del canone di affitto della sede di Casoria, di competenza dell’esercizio 2003, riferibili quindi a tale annualità e non al 2004. Ciò precisato, l’Amministrazione censura la sentenza impugnata per avere ritenuto legittima l’imputazione del costo al 2004, senza considerare che i criteri di imputazione dei componenti negativi sono inderogabili e che non è consentito al contribuente scegliere di effettuare la deduzione di un costo in un esercizio diverso da quello che la legge individua come esercizio di competenza, sì da alterare il risultato della dichiarazione;

2. con il secondo motivo (“2. Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non motivato l’avviso in relazione al recupero dei ricavi non dichiarati connessi alle prestazioni di officina, e per avere affermato che spettasse all’ufficio dare prova di tale ripresa fiscale, trascurando che l’avviso aveva recepito i risultati della verifica fiscale meticolosamente riprodotti dai verbalizzati nel PVC ad esso prodromico;

3. con il terzo motivo (“3. Omessa motivazione, in ordine a fatto controverso e decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”), ove questa Corte reputi che le censure indicate nel motivo precedente afferiscano alla motivazione in fatto della decisione impugnata, l’Agenzia si duole della carenza dell’apparato argomentativo della sentenza impugnata, a causa dell’omesso esame delle circostanze decisive a sostegno della ricostruzione, secondo un criterio induttivo, dei ricavi di officina non dichiarati;

4. con il quarto motivo (“(4). Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e degli artt. 112 e 277 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), l’Agenzia critica la sentenza impugnata in quanto, una volta individuato l’oggetto dell’accertamento e circoscritta la questione dell’ammontare delle ore dedicate a lavoro diverso dall’officina, ai fini della quantificazione dei ricavi presuntivamente accertati, la Commissione regionale, anzichè limitarsi ad una pronuncia di annullamento, avrebbe dovuto (ri)determinare detti ricavi occulti e la conseguente pretesa fiscale;

5. con il quinto motivo (“(5). Violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 108, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), l’Agenzia premette che il costo di consulenza, pur sostanziandosi in una spesa “spalmabile” su più esercizi, come le spese di impianto e ampliamento (t.u.i.r., art. 108, comma 3), è stato interamente imputato al 2004; indi, ascrive alla C.T.R. l’erronea affermazione che l’ufficio avrebbe dovuto dimostrare l’utilità pluriennale del costo, laddove, al contrario, spettava esclusivamente alla contribuente dare prova della corretta modalità di deduzione dei componenti negativi;

6. il primo motivo è fondato;

il giudice d’appello, nell’affermare l’irrilevanza fiscale dell’imputazione dei costi di locazione a un’annualità (il 2004) diversa da quella di competenza (il 2003), si è discostato dal fermo indirizzo nomofilattico (Cass. 06/09/2017, n. 20805, in continuità con Cass. 24/01/2013, n. 1648), che il Collegio condivide, per il quale “In tema di reddito d’impresa, non è consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, neppure al dichiarato fine di bilanciare componenti attivi e passivi del reddito e pur in assenza della configurabilità di un danno per l’erario, atteso che le regole sull’imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, sono vincolanti sia per il contribuente che per l’erario e, per la loro inderogabilità, non richiedono nè legittimano un qualche giudizio sull’esistenza o meno di un danno erariale, per modo che appare decisamente irrilevante l’eventuale (anche effettiva) insussistenza dello stesso nel caso concreto.”;

7. il terzo motivo è fondato, ciò che comporta l’assorbimento del secondo e del quarto motivo;

la C.T.R. ha negato la ripresa di ricavi occulti per prestazioni di officina/carrozzeria alla clientela privata, accertati induttivamente dall’ufficio, limitandosi ad esprimere dubbi sulla “ragionevolezza” dei criteri utilizzati per stabilire il monte ore/lavoro in officina/carrozzeria, nonchè la “percentuale di abbattimento”. Un simile percorso argomentativo, tuttavia, appare eccessivamente stringato e semplicistico perchè non mette a fuoco il fulcro dell’accertamento, imperniato sul complesso (ma dettagliato) calcolo compiuto dai verificatori, in contraddittorio con la contribuente, al fine di quantificare l’ammontare delle ore lavorate in officina, con metodo induttivo, o meglio, secondo un criterio analitico induttivo che prende le mosse dai dati di bilancio. A cominciare da quello, senz’altro rilevante nella prospettiva della verifica dell’economicità della gestione aziendale, dell’anomalo rapporto tra ricavi d’officina e relativi costi, all’apparenza di poco superiore al 5%. In altri termini, in seguito alla cassazione della sentenza, al giudice del rinvio competerà il nuovo esame della fitta trama di elementi di fatto e dati oggettivi, minuziosamente illustrati nel PVC (i cui passi salienti sono trascritti nell’autosufficiente motivo d’impugnazione), che hanno condotto i verificatori, prima, a negare l’attendibilità delle scritture contabili, e, subito dopo, tenendo conto delle unità di personale effettivamente impiegate, a stabilire in via induttiva i maggiori ricavi (occulti) derivanti dall’attività di officina/carrozzeria;

8. il quinto motivo non è fondato;

il dictum della C.T.R., secondo cui i costi di impianto e di ampliamento possono essere fiscalmente dedotti (come è avvenuto nel caso di specie) in un arco temporale inferiore a cinque anni, è conforme alla giurisprudenza di legittimità che, anche di recente, ha chiarito che “In tema di determinazione del reddito d’impresa, l’art. 2426 c.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”), prevedendo l’estinzione delle spese di impianto e di ampliamento mediante ammortamento annuale “entro un periodo non superiore a cinque anni”, individua il quinquennio come periodo massimo di ammortamento, senza prevedere alcun periodo minimo, sicchè resta salva la facoltà della società di estinguere le spese stesse in un periodo più breve o anche in un solo anno.” (Cass. 23/12/2019, n, 34398);

9. in base alle considerazioni che precedono, pertanto, accolti il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il quarto motivo e rigettato il quinto, la sentenza è cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il quarto motivo, rigetta il quinto motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, (sezione di Napoli), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA