Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17127 del 17/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 17/08/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 17/08/2016), n.17127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6208/2012 proposto da:

C.F., C.F. (OMISSIS), B.M.,

D.R.C., D.N.G., G.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI

PANICI, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

ALMAVIVA CONTACT S.P.A. (quale incorporante ATESIA S.P.A.) C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso

lo studio degli avvocati MAURIZIO MARAZZA, MARCO MARAZZA e DOMENICO

DE FEO, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 539/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/03/2011, R.G.N. 11647/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato CARLO GUGLIELMI per delega PIER LUIGI PANICI;

udito l’Avvocato MAURIZIO MARAZZA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 20/11/08 respingeva le domande proposte da C.F., D.R.C., D.N.G., B.M., G.A. nei confronti di Atesia s.p.a. (attualmente Almaviva Contact s.p.a.) intesa a conseguire il riconoscimento della intercorrenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata in relazione ad una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati fra le parti a far tempo dal 22/4/97 che, successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del 2003, erano stati prorogati ed ai quali aveva fatto seguito, dal 1/10/2005 sino al 30/6/2007, il perfezionamento di contratti a progetto.

Detta pronuncia veniva confermata con sentenza resa pubblica il 3/3/11 dalla Corte d’Appello capitolina la quale, a fondamento del decisum, ed in estrema sintesi, osservava come il quadro probatorio di natura documentale e testimoniale delineato in prime cure, escludesse la configurazione fra le parti, sin dall’epoca della stipula dei primi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di un rapporto di lavoro subordinato; le proroghe ai contratti di co.co.co. successive alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 176 del 2003, fossero da considerarsi illegittime non essendo stata rispettata la disposizione di legge di cui all’art. 86 del citato D.Lgs.; le conseguenze della mancanza di un progetto per i rapporti proseguiti dopo tale data, fossero disciplinate dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, disposizione che poneva, tuttavia, una presunzione relativa e non assoluta circa l’esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata che, nella specie, non poteva ritenersi accertata in ragione dei dati desumibili dalla espletata istruttoria.

Avverso tale decisione i lavoratori interpongono ricorso per cassazione sostenuto da due motivi, cui resiste con controricorso la s.p.a. Almaviva Contact. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

La società Almaviva Contact ha infine depositato in data 11/5/2016 verbali di conciliazione in sede sindacale del 16-19/7/2013 con i quali C.F., D.N.G. e B.M. avevano rinunciato al diritto e all’azione di cui ai ricorsi introduttivi del giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente rilevarsi che i ricorrenti C.F., Di.Ni.Gi., B.M. hanno rinunciato al diritto e all’azione di cui agli atti del presente giudizio con verbali di conciliazione sottoscritti in data 16-19/7/2013.

La rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza – anzichè nella forma alternativa del decreto presidenziale (art. 391 c.p.c., comma 1, cit.) – in dipendenza dell’adozione del provvedimento a seguito della ffiscussione in pubblica udienza (vedi Cass. n. 6407/2004, n. 10841/2003 delle sezioni unite cui adde Cass. n. 11211/2004, n. 1913/2008).

L’adesione di controparte alla rinuncia dispensa, infine, dalla pronuncia sulle spese processuali (ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, cit.).

Ciò premesso, con il primo motivo i ricorrenti D.R.C. e G.A. denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

In sintesi, essi criticano la sentenza impugnata per la erroneità, in fatto, dell’indagine svolta in relazione alla acclarata natura autonoma del rapporto; per l’omissività e contraddittorietà della indagine sul requisito della eterodirezione e per l’erronea valenza giuridica conferita all’obbligo di presenza ed a quello di giustificazione delle assenze; ai fini della verifica del requisito della subordinazione.

Lamentano che la Corte territoriale non abbia tenuto conto di numerosi indici incompatibili con la natura autonoma del rapporto, quali la assenza di organizzazione, anche minima, di mezzi in capo al prestatore d’opera e l’assenza di un rischio economico d’impresa, omettendo di vagliare altresì il contenuto del verbale ispettivo del 6/8/2006 e quello delle dichiarazioni testimoniali raccolte, anche in diversi giudizi.

Il motivo va disatteso.

Come questa Corte ha più volte affermato, requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato – ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo – è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative. L’esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo.

E’ bene altresì ricordare che in sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto – incensurabile in tale sede, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici – la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (v. fra le altre Cass. 21-11-2001 n. 14664, Cass. 6-6-2002 n. 8254, Cass. 12/9/2003 n. 13448, cui adde Cass. 4-5-2011 n. 9808).

Elemento indefettibile – quindi – del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l’osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l’inserimento della prestazione medesima nell’organizzazione aziendale e il coordinamento con l’attività imprenditoriale, l’assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali – lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall’assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto – possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l’apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull’atteggiarsi del rapporto.

Del resto, come pure è stato più volte precisato, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa” (v., fra le altre, Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766, Cass. 4/4/2014 n. 8008).

Esposte tali premesse in diritto, deve ritenersi che gli accertamenti svolti dalla Corte di merito, siano rispettosi dei criteri generali in tema di distinzione fra locatio operis e locatio operarum, muovendosi nell’ambito dei principi elaborati da questa Corte che assegnano alla soggezione del lavoratore al potere direttivo della parte datoriale un ruolo fondamentale ai fini del discrimine fra le due categorie di rapporti, e nella specie non ritenuti sussistenti, giacchè i lavoratori non risultavano sottoposti ad un potere di controllo da parte dei superiori gerarchici nell’espletamento della attività lavorativa, potevano discrezionalmente interrompere la prestazione ed assentarsi senza addurre giustificazioni. In tale prospettiva la carenza dell’obbligo di rispettare un orario di servizio si poneva, diversamente da quanto argomentato da parte ricorrente, quale elemento di corredo rispetto ai già descritti connotati del rapporto.

Nè i descritti approdi ai quali sono pervenuti i giudici del gravame, risultano inficiati dall’omesso richiamo al contenuto del verbale ispettivo del 6/8/2006. Va, al riguardo rimarcato che i ricorrenti non hanno allegato di aver ritualmente prodotto detto documento sin dal primo grado di giudizio, in violazione dei principi affermati da questa Corte, che vanno qui ribaditi, in base ai quali il ricorrente, ove deduca l’omesso esame, da parte del giudice di merito, di documenti ritenuti decisivi ai fini dell’accoglimento della domanda, ha l’onere di evidenziare, nel ricorso, il contenuto dei documenti richiamati, nonchè di specificare, ove sia applicato il rito del lavoro, che nell’atto introduttivo della lite gli stessi erano stati esibiti in comunicazione in conformità a quanto statuito dall’art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4 (vedi Cass. 1-8-2008 n. 21032).

In definitiva, alla luce delle esposte argomentazioni, il motivo è respinto.

Con il secondo mezzo di impugnazione, viene denunciata violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, dell’art. 12preleggi, degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1369 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè violazione della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

In particolare, con riferimento ai contratti proseguiti successivamente al 24 ottobre 2004 termine entro il quale le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, che non potessero essere ricondotte ad un progetto o ad una fase di esso, mantenevano una loro efficacia ai sensi dell’art. 86, comma 1, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 5/12/2008 n. 399 – i ricorrenti deducono che il venir meno della disposizione di cui al citato art. 86 per effetto dell’intervento demolitivo del giudice delle leggi, determina la sussistenza fra le parti di un contratto di lavoro subordinato ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1, per essere stato stipulato inter partes un rapporto di collaborazione non riconducibile ad alcun progetto.

In tal senso vengono criticati gli approdi ai quali è pervenuta la Corte territoriale laddove ha ritenuto applicabile alla fattispecie una presunzione relativa e non assoluta, circa l’esistenza fra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata.

Si osserva che i giudici del gravame hanno tralasciato di considerare la ratio sottesa alla disposizione – evidentemente intesa a scongiurare l’abuso delle collaborazioni coordinate e continuative – laddove hanno ricondotto i rapporti in precedenza sussunti in detto archetipo normativo, all’ambito o del lavoro subordinato, o del lavoro a progetto, quale forma di lavoro autonomo.

Si lamenta quindi, che gli stessi giudici hanno proceduto ad una esegesi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1, che neanche considera la lettera della disposizione, secondo cui i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell’art. 61, comma 1, sono considerati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

Si argomenta, in proposito, che detta disposizione non consente di procedere ad alcuno scrutinio, in concreto, circa la definizione del rapporto in termini di autonomia o subordinazione, ponendo un automatismo nel meccanismo applicativo della sanzione (conversione del rapporto) conseguente alla mancanza di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso.

Il motivo è fondato.

Occorre premettere, per un ordinato iter motivazionale, che il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61 (nella versione di testo applicabile ratione temporis, anteriormente alle modifiche introdotte dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. f e della L. n. 134 del 2012, art. 124 bis, con riferimento ai call center), così dispone: “Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art. 409 c.p.c., n. 3, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa”.

L’art. 69, sotto la rubrica “Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto” prevede che:

1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell’art. 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell’art. 61, sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.

3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell’ordinamento, all’accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.

Il combinato disposto di cui agli artt. 61-69 D.Lgs. cit., in coerenza con la tesi accreditata dagli odierni ricorrenti, palesa, quindi, l’intenzione, del legislatore delegato di vietare, in armonia con la finalità enunciata dalla L. n. 30 del 2003, art. 4, comma 1, lett. c), nn. 1-6 (e fatte salve le specifiche eccezioni ivi previste e poi trasfuse nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, commi 1-3), il ricorso a collaborazioni coordinate e continuative che non siano riconducibili a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, allo scopo di porre un argine all’abuso della figura della collaborazione coordinata e continuativa, in considerazione della frequenza con cui giudizialmente ne veniva accertata la funzione simulatoria di rapporti di lavoro subordinato. Questo è l’intendimento che ha mosso il legislatore, come desumibile dalla relazione introduttiva alla legge delega n. 30 del 2003, che espressamente richiama l’esigenza di esentare dalla disciplina generale del lavoro dipendente, solo le collaborazioni “senza vincolo di subordinazione e aventi ad oggetto un progetto o un programma di lavoro o una fase di esso”.

Nello specifico, i contratti stipulati fra le parti, proseguiti oltre l’ottobre 2004 e qualificati come collaborazioni coordinate e continuative, sono del tutto privi di programma o progetto. Si pone quindi, la questione degli effetti collegati a siffatta carenza, che la Corte distrettuale ha risolto stabilendo un principio di presunzione juris tantum in ordine alla natura subordinata del rapporto, suscettibile di esser vinta dalla prova che, pur in assenza di un valido progetto o programma, il rapporto di lavoro si era comunque svolto con modalità riconducibili a prestazioni di collaborazione autonoma di altro tipo.

Gli approdi ai quali sono pervenuti i giudici dell’impugnazione, non appaiono condivisibili ove si consideri, da un canto, che essi finiscono per privare di significato dell’art. 69, comma 1, il quale introduce una vera e propria disposizione sanzionatoria per il caso di mancata riconducibilità del rapporto coordinato e continuativo ad uno specifico progetto o programma, disponendo tout court che il rapporto “è considerato” di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall’origine, tipica dei casi di c.d. “conversione” del rapporto ope legis (quali ad es. le fattispecie interpositorie o di illegittima apposizione del termine finale di durata al contratto di lavoro); dall’altro, che nell’ammettere la prova circa l’insussistenza della subordinazione presunta, si finirebbe per legittimare la perpetuazione delle collaborazioni coordinate e continuative anche in assenza di uno specifico progetto e programma, ogni qualvolta il committente riuscisse a dimostrare il carattere autonomo del rapporto contrattuale, che è proprio l’effetto che il legislatore del 2003 intendeva scongiurare, per quanto sinora detto.

L’opzione ermeneutica seguita dalla Corte territoriale, si pone, quindi, in evidente contrasto con la lettera della disposizione che pone un meccanismo sanzionatorio di tipo automatico, senza concedere alternative, laddove afferma che in caso di mancata riconducibilità del rapporto coordinato e continuativo ad uno specifico progetto o programma, siffatto rapporto è considerato di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione; si colloca altresì in posizione eccentrica rispetto al complessivo assetto della nuova disciplina, ispirata ad esigenze antielusive ed antifrodatorie, compiutamente individuate anche dai Giudici delle leggi i quali, con la sentenza n. 399 del 2008, pervenendo alla declaratoria di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, hanno rimarcato come la novità introdotta dagli artt. 61 e segg., risieda proprio nel divieto di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, pur avendo ad oggetto genuine prestazioni di lavoro autonome, non siano riconducibili ad un progetto, divieto che risulta giustificato dalla contrarietà di detti rapporti alla norma imperativa che prescrive l’obbligo di utilizzare il nuovo tipo legale di contratto (ex art. 1418 c.c.).

Non va, infine sottaciuto che siffatta opzione interpretativa consente di ritenere soddisfatta anche l’esigenza di differenziare la previsione del comma 1 di cui all’art. 69 rispetto al meccanismo sancito dal comma secondo di detta disposizione. Benchè entrambe siano sanzionate con l’applicazione della disciplina propria dei rapporti di lavoro subordinato, si tratta di fattispecie strutturalmente differenti, giacchè nella prima rileva il dato formale della mancanza di uno specifico progetto a fronte di una prestazione lavorativa che, in punto di fatto, rientra nello schema generale del lavoro, laddove nella seconda rilevano le modalità di tipo subordinato con cui, nonostante l’esistenza di uno specifico progetto, è stata di fatto resa la prestazione lavorativa (vedi in tal senso, in motivazione Cass. 10-52016 n. 9471).

In definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni, detto secondo motivo deve essere accolto e la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., deve essere cassata con rinvio ad altro giudice designato in dispositivo, il quale, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio, ex art. 385 c.p.c., comma 3, nel riesaminare la questione sottoposta al suo scrutinio, si atterrà al seguente principio di diritto: “Il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1, si interpreta nel senso che, allorquando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa venga instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni della autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso”.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo nei confronti di C.F., Di.Ni.Gi., B.M.. Nulla per le spese.

Accoglie il secondo motivo di ricorso proposto da D.R.C. e G.A., rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2016

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