Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17127 del 11/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2017, (ud. 09/05/2017, dep.11/07/2017),  n. 17127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1533-2016 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE – C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 29/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 15/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/05/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.A., in proprio e quale esercente la potestà sulle figlie minorenni V. e G.C., convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Lecce, il Ministero della salute, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti al contagio col virus HCV patito dal defunto coniuge G.G. a causa di emotrasfusioni con sangue infetto.

Il Tribunale accolse la domanda e condannò il Ministero al pagamento della somma di Euro 75.000, compensando le spese di lite.

2. La sentenza è stata appellata dalla S. esclusivamente sulla decisione di compensazione delle spese e la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 15 gennaio 2015, ha accolto il gravame e ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, confermando nel resto la decisione del Tribunale.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce ricorre il Ministero della salute con atto affidato ad un motivo.

S.A., V. e G.C. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta violazione delle regole circa la compensazione delle spese.

1.1. Il motivo non è fondato.

La Corte d’appello, dopo aver rilevato che doveva trovare applicazione l’art. 92 c.p.c., nel testo anteriore a quello modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha rilevato che nessun mutamento della giurisprudenza in materia giustificava la compensazione e che l’accoglimento della domanda in un importo inferiore a quello richiesto non dava luogo a soccombenza reciproca.

A fronte di tale motivazione, il ricorso contiene generiche contestazioni, richiamando la giurisprudenza di questa Corte relativa al sindacato della Corte di cassazione sul provvedimento di liquidazione delle spese, senza considerare che la Corte di merito ha positivamente valutato le ragioni proposte a favore dell’eventuale compensazione e le ha ritenute non fondate, esercitando un potere ad essa pacificamente spettante.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Pur sussistendo le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, tale obbligo non va disposto, essendo il ricorrente una parte pubblica.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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