Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17126 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 21/07/2010), n.17126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2706/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

T.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 72/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di BOLOGNA del 14.11.07, depositata l’11/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, con la quale, è stato riconosciuto alla parte contribuente, medico convenzionato con il S.S.N., il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni in contestazione, con congrua e corretta motivazione in ordine all’insussistenza, nella specie, del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione: dall’esame della documentazione del contribuente emergeva che i mezzi impiegati (computer e autovettura) e le spese sostenute non fossero tali da costituire un’organizzazione autonoma nello svolgimento della predetta attività. La contribuente non ha svolto attività difensiva.

2. Col primo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, lamentando la mancata considerazione, da parte degli stessi, dell’esercizio dell’attività in uno studio necessariamente dotato, in quanto di pertinenza di un medico convenzionato col SSN, di una serie di beni strumentali – emergenti dal quadro RE del Modello Unico – e caratteristiche costituenti indice di autonoma organizzazione), asseritamente desumibile dall’istanza di rimborso presentata dal contribuente.

Con la seconda censura, si lamenta sotto il profilo dell’ulteriore violazione delle predette norme, le affermazioni della sentenza impugnata in ordine all’insussistenza dell’autonoma organizzazione.

La terza censura denuncia il vizio di relativamente alle predette argomentazioni.

Le censure proposte con i tre motivi possono essere trattate congiuntamente, data l’intima connessione. Il ricorso dell’Agenzia è manifestamente fondato, in quanto la decisione impugnata si rivela in contrasto con il consolidato principio, secondo cui, in tema di IRAP, l’esistenza di un’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l’assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni indicati dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, postula che l’attività abituale ed autonoma del contribuente si avvalga di un’organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la sua capacità produttiva; non è invece necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, nè assume alcun rilievo, ai fini dell’esclusione di tale presupposto, la circostanza che l’apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perchè la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità (Cass. n. 5011/07).

Nella specie, la decisione impugnata ha ritenuto insussistente in concreto l’autonoma organizzazione dell’attività del professionista, nonostante l’entità dei beni strumentali impiegati emergente dagli stessi dati forniti dal contribuente (quadro RE per i periodi in contestazione) ponendosi anche così in contrasto con il consolidato orientamento secondo cui l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è soggetto all’applicazione dell’imposta soltanto se si tratti di attività autonomamente organizzata, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità solo se – come non avvenuto nel caso di specie – congruamente motivato (Cass. n. 3677 del 2007);

L’accoglimento del ricorso, nei termini sopra specificati, comporta la cassazione della sentenza impugnata; poichè sono necessarie ulteriori indagini di fatto, in ordine alla verifica in concreto dell’esistenza o meno di autonoma organizzazione dell’attività professionale in lite, la causa va rinviata ad altra Sezione della medesima C.T.R., la quale provvederà in ordine alle spese, incluse quelle del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione C.T.R. dell’Emilia-Romagna.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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