Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17126 del 17/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 17/08/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 17/08/2016), n.17126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3207/2012 proposto da:

L.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RIZZO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO

MORRICO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 266/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/01/2011, R.G.N. 10675/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato CLAUDIO RIZZO;

udito l’Avvocato ROBERTO ROMEI per delega orale Avv. ENZO MORRICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata il 27 gennaio 2011, la Corte d’appello di Roma accoglieva il gravame proposto dalla società Trenitalia p.a. contro la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accertato l’illiceità del contratto di appalto intercorso tra la società appellante e la Cooperativa Portabagagli s.r.l., di cui era socio L.C., con conseguente imputabilità del rapporto di lavoro di quest’ultimo in capo a Trenitalia s.p.a.. La domanda del lavoratore veniva pertanto respinta dalla corte capitolina.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il L., affidato a quattro motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste Trenitalia s.p.a. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la illogica ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ed in particolare in ordine alla valutazione delle prove testimoniali e sull’attendibilità dei testi in ordine alla disponibilità della prestazione lavorativa da parte di Trenitalia s.p.a..

Riporta allo scopo diversi brani delle testimonianze escusse, evidenziando che da esse emergeva la fittizietà dell’appalto tra Trenitalia e la soc. coop. Portabagagli (in tesi già ritenuta da Cass. n. 6334/09, n. 17756/09, n. 17643/09).

2.- Con secondo motivo il L. denuncia la illogica ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in particolare quanto alla valutazione dei documenti allegati da Trenitalia s.p.a.. Lamenta che la sentenza impugnata non poteva desumere l’esistenza di un appalto endoaziendale lecito dai riprodotti documenti contrattuali non direttamente riferibili alla Cooperativa Portabagagli.

3.- Con terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 112 c.p.c., oltre ad “error in procedendo”. Lamenta che la sentenza impugnata pose a fondamento della sua decisione documenti che la controparte non aveva prodotto in giudizio e comunque incapaci di attestare che la Cooperativa (e non i lavoratori) fosse l’unica destinataria delle contestazioni sollevate per l’inesatta esecuzione del servizio.

4.- Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, artt. 1 e 3, artt. 2094, 2697 e 2727 c.c., oltre che degli artt. 116 e 246 c.p.c., art. 1362 c.c. e art. 115 c.p.c..

Lamenta che dall’esatta applicazione delle norme citate, la sentenza impugnata avrebbe dovuto evincere la piena disponibilità della prestazione lavorativa del ricorrente in capo al personale di Trenitalia e la carenza di qualsiasi potere di direttiva e controllo da parte della cooperativa.

5.- Il ricorso è inammissibile.

Deve infatti rimarcarsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394.

E’ evidente che nella specie, ed in particolare con i motivi tre e quattro, il ricorrente intende far valere come violazione di legge l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle contestate risultanze di causa, risolvendosi quindi nella denuncia di un vizio motivo.

A tale riguardo occorre rimarcare che il controllo di logicità del giudizio di fatto, ivi compreso quello denunciato sub violazione dell’art. 115 e/o 116 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15205/14, Cass. n. 12227/13), consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Nè, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se – confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie – prendesse d’ufficio in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso “sub specie” di omesso esame di un punto decisivo. Del resto, il citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 6 marzo 2006 n. 4766; Cass. 25 maggio 2006 n. 12445; Cass. 8 settembre 2006 n. 19274; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394; Cass. 5 maggio 2010 n. 10833, Cass. n. 15205/14).

A ciò aggiungasi che il requisito dell’autosufficienza del ricorso per cassazione non può ritenersi soddisfatto nel caso in cui il ricorrente inserisca nel proprio atto di impugnazione la riproduzione fotografica di uno o più documenti, affidando alla Corte la selezione delle parti rilevanti e così una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità (Cass. 7 febbraio 2012 n. 1716).

Nella specie il ricorrente allega, nel corpo del secondo motivo di ricorso, ben 40 pagine di documenti in copia (da cui evince l’insussistenza di un lecito appalto endoaziendale), demandando in sostanza a questa Corte una non consentita indagine delle circostanze rilevanti ai fini in parola.

Lo stesso dicasi per le testimonianze, di cui il ricorrente riporta taluni brani, senza peraltro considerare la necessità della produzione dei verbali di causa (Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915, Cass. ord. 16.3.12 n. 4220; Cass. 9.4.13 n. 8569), al fine di una completa ricostruzione delle emergenze processuali, con riferimento alla sequenza dell’intero svolgimento del processo.

Del resto questa Corte ha già affermato che qualora le deposizioni testimoniali richiedano valutazioni ed apprezzamenti di fatto, ivi compresa la maggiore o minore attendibilità dei testi, il denunciato vizio motivo è inammissibile (Cass. n. 15205 del 03/07/2014), specie ove diretto ad una diversa ricostruzione dei fatti, rispetto a quella operata dal giudice di merito, e più favorevole al ricorrente.

Quanto ai denunciati errores in procedendo, deve evidenziarsi che sebbene il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, essendo investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, ciò vale alla condizione che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (Cass. sez. un. 22.5.12 n. 8077), ed in particolare dell’art. 366 c.p.c., mentre nella specie il ricorrente si limita a lamentare che la sentenza impugnata pose a fondamento della sua decisione “documenti che la controparte non aveva prodotto in giudizio e comunque incapaci di attestare che la Cooperativa (e non i lavoratori) fosse l’unica destinataria delle contestazioni sollevate per l’inesatta esecuzione del servizio”. L’ultima delle menzionate doglianze impinge poi direttamente nell’apprezzamento della prova che, lungi dal poter costituire in ogni caso un error in procedendo, attiene alla tipica valutazione discrezionale del giudice di merito.

Il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2016

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