Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17126 del 10/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 17126 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 7418-2011 proposto da:
ATAC S.P.A. 06341981006, quale incorporante di TRAMBUS
S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI
SCIPIONI 281/283, presso lo studio dell’avvocato PROIA
GIAMPIERO, che la rappresenta e difende unitamente
2013

all’avvocato PETRASSI MAURO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

1186

contro

GUIDARELLI

FAUSTO

05429221004,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio

Data pubblicazione: 10/07/2013

dell’avvocato

FARANDA

RICCARDO,

(STUDIO

LEGALE

ASSOCIATO FARANDA CRUPI DELL’ALPI), che lo rappresenta
e difende, giusta delega in atti;

avverso la sentenza n.

controricorrente

9170/2009 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

04/04/2013

dal Consigliere Dott. DANIELA

BLASUTTO;
udito l’Avvocato PETRASSI MAURO;
udito l’Avvocato FARANDA RICCARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di ROMA, depositata il 15/03/2010 R.G.N. 6598/2007;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 novembre 2009 la Corte di Appello di
Roma respingeva il gravame proposto dalla Trambus s.p.a.
ricorso proposto da Guidarelli Fausto inteso ad ottenere la
conversione del contratto di formazione e lavoro in rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza
dal marzo 2000 e la condanna della predetta società al
pagamento dell’indennità denominata ERS (elemento di riordino
del sistema retributivo) ed aveva respinto la domanda
riconvenzionale proposta dalla Trambus per l’accertamento
dell’obbligo del lavoratore di osservare un orario di lavoro
di 39 ore settimanali in luogo delle 37 ore settimanali da
lui osservate nel tempo successivo alla assunzione con
contratto a tempo indeterminato e la condanna dello stesso a
restituire all’azienda quanto indebitamente percepito a
titolo di lavoro straordinario in applicazione di un accordo
aziendale nullo per contrasto con norma imperativa.
Osservava la Corte di appello che il contratto era stato
stipulato in difetto di causa formativa, in quanto
l’assunzione con c.f.l. aveva riguardato una persona già
esperta; difatti, il lavoratore durante il precedente periodo
di lavoro interinale aveva partecipato ad uno

stage

formativo, cui era seguito lo svolgimento di mansioni di
conducente di linea per alcuni mesi; inoltre, nessuna
formazione era stata impartita durante il periodo di c.f.1.,
in quanto il Guidarelli era stato subito inserito nel ciclo
produttivo aziendale. Quanto all’E.R.S., osservava che il
tenore dell’accordo dell’il luglio 2000 non autorizzava
l’esclusione dei lavoratori che fossero stati ritenuti in

R.G. n. 7418/2011
Udienza 4 aprile 2013
Atac c/ Guidare/li

-1-

avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto il

servizio a tale data con sentenza di conversione del rapporto
di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato; il
successivo accordo sindacale del 24.3.2005 aveva valore
innovativo, prevedendo un nuovo requisito per potere
al 2.3.2000. Quanto alla domanda riconvenzionale della
Trambus per la restituzione delle somme erogate a titolo di
lavoro straordinario oltre le 37 ore settimanali, osservava
che la declaratoria di nullità della contrattazione aziendale
avente ad oggetto la riduzione dell’orario lavorativo,
sancita dalla Corte di Cassazione in precedente pronunzia,
riguardava un differente giudizio svoltosi tra altre parti e
non era stata adottata all’esito del procedimento di cui
all’art. 420 bis cod. proc. civ.; né vi erano i presupposti
per ritenere sussistente una fattispecie di indebito o di
ingiustificato arricchimento, mancando qualsiasi
documentazione (come le buste paga) comprovanti la
prestazione resa nel periodo lavorativo interessato dalla
domanda di ripetizione e dovendo comunque l’eventuale danno
imputarsi solo all’azienda; in ogni caso non sarebbe
ripetibile una somma erogata ai sensi dell’art. 2126 cod.
civ..
Per la cassazione di tale decisione ricorre l’ATAC s.p.a.,
quale

incorporante

di

Trambus

l’impugnazione a tre motivi,

s.p.a.,

affidando

illustrati con memoria

depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Resiste con controricorso Guidarelli Fausto, che espone
ulteriormente le proprie difese in memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE

R.G. n. 7418/2011
Udienza 4 aprile 2013
Atac c/ Guidarelli

-2-

beneficiare dell’ERS, ossia che l’assunzione fosse anteriore

Con il primo motivo, l’ATAC s.p.a. denunzia violazione e
falsa applicazione dell’art. 12 disp. gen., in relazione al
D.L. n. 726 del 1984, art. 3, convertito in L. n. 863 del
1984 e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ai sensi
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 cod.
proc. civ., n. 5, sostenendo che un eventuale vizio genetico
della causa del contratto di formazione non può essere idoneo
a determinarne la conversione in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, non afferendo all’adempimento degli obblighi
formativi. Assume che la funzione precipua del c.f.l. è
quella di favorire la costituzione di rapporti di lavoro
subordinato per i giovani e tale finalità è prevalente su
quella meramente formativa; nella specie il Guidarelli era
stato assunto a tempo indeterminato allo scadere del
contratto di formazione e lavoro e ciò confermava che il
contratto aveva raggiunto lo scopo cui era diretto. E’
significativo che il d.lgs. n. 276 del 2003 , nel prevedere
una nuova tipologia contrattuale – il contratto di
inserimento (art. 54 e segg.) in sostituzione del c.f.l. -,
prescinda completamente dalla previsione di un progetto
formativo.
Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta
violazione e falsa applicazione dell’art. 1321 cod. civ.,
art. 1362 cod. civ. e segg., in relazione all’accordo
collettivo aziendale 11 luglio 2000 ed al verbale di accordo
24 marzo 2005, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3.
Assume che con il c.c.n.l. 11 aprile 1995 fu stabilito un
salario di ingresso per i neo assunti con c.f.1., il cui
trattamento, durante il contratto stesso e per i quindici
R.G. n. 7418/2011
Udienza 4 aprile 2013
Atac c/ Guidarelli

-3-

dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, nonché omessa,

mesi successivi alla trasformazione, prevedeva l’esclusione
di tutti gli istituti retributivi previsti dalla
contrattazione aziendale, il successivo accordo nazionale del
2 marzo 2000 aveva fatto riferimento alla necessità di
aziendali e di definire a livello aziendale la quota da
riservare ai neo assunti. Tale disposizioni vennero attuate
dall’ATAC con l’accordo aziendale dell’il luglio 2000 che,
nel definire le nuove voci, stabilì la soppressione di ogni
altra indennità, premio o maggiorazione in precedenza
prevista a livello aziendale; al contempo, al fine di
compensare della soppressione di tali voci chi di fatto già
ne godeva, mantenendo un “differenziale” sul trattamento
economico dei più anziani rispetto a quello dei più giovani,
l’art. 2 di tale accordo del luglio 2000 previde che fosse
istituito, a decorrere dal mese di agosto 2000, “per il solo
personale in forza a tempo indeterminato alla data di stipula
del presente accordo, un emolumento mensile consolidato
denominato Elemento di Riordino del Sistema retributivo
(ERS)”. Sostiene la ricorrente che la

ratio e la finalità

dell’accordo dell’il luglio 2000 erano quelle di limitare il
diritto all’ERS ai soli dipendenti formalmente assunti a
tempo indeterminato, escludendo proprio i lavoratori in quel
momento assunti con contratti di lavoro flessibile. Il
verbale sindacale del 24 marzo 2005 si limitò a confermare
tale interpretazione, senza alcuna portata novativa; la
possibilità delle parti sociali di fornire una
interpretazione autentica della propria volontà contrattuale
è riconducibile al negozio di accertamento, dovendosi pure
considerare che in tema di interpretazione di contratti
collettivi il comportamento posteriore delle parti,

R.G. n. 7418/2011
Udienza 4 aprile 2013
Atac c/ Guidarelli

-4-

procedere alla riclassificazione degli istituti salariali

valutabile ex art. 1362 secondo comma cod. civ., può essere
costituito da un successivo accordo, il quale – nella parte
non direttamente dispositiva – presupponga una determinata
interpretazione di una complessa ed organica disciplina di

contratti collettivi.
Con il terzo motivo, la società si duole della violazione
e falsa applicazione del c.c.n.l. 23.7.1976, stipulato tra
Federtrasporti, ANAC FENIT e le 00.SS. FILT CGIL, FIT-CISL e
UIL Trasporti e dell’accordo collettivo nazionale del 12
luglio 1985 stipulato tra FILT CGIL, FIT-CISL e UIL Trasporti
e Federtrasporti, l’ANAC, la FENIT e l’INTERSIND, nonché
della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e
dell’art. 2126 c.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,
n. 3), assumendo il vizio della sentenza anche in relazione
al rigetto della domanda riconvenzionale della società.
Rileva che l’orario di 39 ore settimanali stabilito dalla
contrattazione collettiva nazionale era stato ridotto in
virtù di previsione di contrattazione aziendale ritenuta
nulla dalla Corte di Cassazione con sentenza 12661/2004 e che
non era stato chiesto, nel presente giudizio, di applicare
tout court

al Guidarelli una pronunzia emessa in altro

procedimento, ma di fare applicazione dei principi dettati
dalla sentenza su richiamata, con declaratoria di nullità
della contrattazione aziendale applicata in deroga a quanto
previsto da quella nazionale. Deduce la violazione dell’art.
113 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto superata la
disposizione di cui all’art. 5 ter d.l. n. 702 del 1978, non
dandone applicazione, e per non avere di conseguenza ritenuto
vincolante la disciplina dettata in materia di orario di
lavoro dalla contrattazione nazionale. Censura la ritenuta
R.G. n. 7418/2011
Udienza 4 aprile 2013
Atac c/ Guidarelli

-5-

istituti contrattuali articolata nel tempo e nel corso di più

applicabilità dell’art. 2126 c.c. in ordine a emolumenti
erogati a titolo di straordinario, in difetto di causa
giustificativa dell’erogazione. Sostiene che era irrilevante
la mancata produzione delle buste paga a fronte di una

Il ricorso è infondato per le assorbenti considerazioni
che seguono.
Preliminarmente,

il

Collegio

richiama

il

proprio

orientamento interpretativo, espresso nelle recenti sentenze
nn. 18553, 20598 e 20761 del 2012, rese in fattispecie del
tutto analoghe a quella oggetto del ricorso in esame.
Il giudice di appello ha ravvisato un vizio parziale
genetico di causa del contratto di formazione e lavoro per
essere il Guidarelli già in possesso, prima dell’assunzione,
della professionalità propria del conducente di linea, avendo
svolto le mansioni di 6^ livello (superiori a quelle di 7^
livello di cui al contratto di formazione e lavoro) durante
il periodo di lavoro interinale.
In tema di contratti di formazione e lavoro, qualora il
lavoratore, già al momento della sua assunzione con contratto
di formazione, possegga la professionalità che, secondo gli
accordi intervenuti, dovrebbe costituire lo scopo del
programma formativo, avendo espletato in precedenza analoga
attività presso un differente datore di lavoro, il contratto
è affetto da un vizio parziale genetico di causa con
conseguente sua trasformazione in contratto di lavoro a tempo
indeterminato (Cass. n. 5644 del 2009; v. pure Cass. n. 29
del 2003).
Lo scopo del contratto di formazione e lavoro è quello di
favorire un ingresso guidato dei giovani nel mondo del
R.G. n. 7418/2011
Udienza 4 aprile 2013
Atac c/ Guidarelli

-6-

richiesta di condanna generica.

lavoro, attraverso un rapporto che dia loro anche gli
strumenti per apprendere una determinata professionalità ed è
consentito al datore di lavoro l’uso di una circoscritta
discrezionalità nel realizzare il programma di formazione,
con la fase pratica tenendo conto delle esigenze
dell’impresa, ma tale discrezionalità non può mai spingersi
fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del
contratto, atteso che entrambe sono coessenziali, con la
conseguenza che il periodo di prova in tanto è rilevante per
giudicare delle attitudini del lavoratore in formazione in
quanto nello stesso, sia pure con cadenze diverse rispetto a
quelle previste dal programma, siano presenti entrambe le
predette fasi coessenziali al raggiungimento dello scopo di
un inserimento qualificato nel mondo del lavoro (Cass. 8
gennaio 2003, n. 82).
Né può indurre a diverse conclusioni il richiamo al
contratto d’inserimento – di cui alla legge D.Lgs. n. 276 del
2003 – riguardando la presente fattispecie un contratto del
tutto diverso al quale il richiamato D.Lgs. ha assegnato
ratione temporis una differente funzione economico-sociale.
Parte ricorrente lamenta che in sede di merito non era
stata ammessa la prova testimoniale diretta alla
dimostrazione che l’attuale resistente, durante il periodo di
lavoro interinale presso l’Atac, aveva svolto un’attività
limitata ad alcune linee del servizio pubblico di trasporto,
aveva lavorato soltanto in specifiche rimesse e aveva
prestato attività solo su alcune tipologie di automezzi; che,
di conseguenza, l’assunzione con contratto di formazione e
lavoro era giustificata dalla necessità di consentire al

R.G. n. 7418/2011
Udienza 4 aprile 2013
Atac c/ Guidarelli

-7-

che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica

Guidarelli di acquisire quella professionalità normalmente
richiesta ai dipendenti con mansioni di conducenti di linea
mediante una piena conoscenza dell’organizzazione delle
procedure e dell’attività aziendale ed il pieno inserimento

Osserva la Corte che la censura contenuta nel ricorso per
cassazione relativa alla omessa motivazione sulle ragioni
della mancata ammissione della prova testimoniale è
inammissibile se il ricorrente, oltre a trascrivere
capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le
quali essi sono qualificati a testimoniare – elementi
necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio
richiesto non alleghi e indichi la prova della
tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione
e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire
“ex actis” alla Corte di Cassazione di verificare la
veridicità dell’asserzione (Cass. n. 9748 del 2010; v. pure
Cass. 19138 del 2004).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha fornito
elementi per stabilire come la relativa istanza istruttoria
venne introdotta nel corso del giudizio di merito e in
particolare stabilire se la stessa fosse stata riproposta in
appello.
Con la seconda censura la società ricorrente, denunciando
violazione degli artt. 1321, 1362 c.c., e segg., in relazione
all’accordo aziendale 11 luglio 2000 ed al verbale di accordo
24 marzo 2005, lamenta che era stato erroneamente negato il
carattere di norma d’interpretazione autentica all’accordo
del 24 marzo 2005, il quale aveva precisato che il diritto di
percepire l’ERS (elemento di riordino del sistema retribuivo)

R.G. n. 7418/2011
Udienza 4 aprile 2013
Atac c/ Guidarelli

-8-

nella sua struttura.

spettava solo a coloro i quali al momento della stipula del
precedente accordo dell’il luglio 2000 fossero già dipendenti
dell’azienda con contratto di lavoro subordinato a tempo

La censura non è condivisibile.
Il

decisum sul punto della sentenza impugnata si fonda

essenzialmente sulla considerazione che, in conseguenza della
trasformazione del rapporto a tempo indeterminato con
efficacia ex tunc, il Guidarelli era all’epoca dell’accordo a
tutti gli effetti giuridici ed economici dipendente a tempo
indeterminato e come tale rientrante nel “personale in forza
a tempo indeterminato alla data della stipula dell’accordo”,
al quale, secondo la previsione contrattuale, spettava la
corresponsione del c.d. ERS.
Assume

la

società

che

all’attuale

resistente non

spetterebbe il richiamato ERS poiché con successivo accordo
del 24 marzo 2005 le parti, interpretando in via autentica la
precedente intesa del luglio 2000, avevano escluso dalla
corresponsione dell’emolumento coloro i quali non fossero
formalmente dipendenti a tempo indeterminato all’epoca della
stipula dell’accordo del 2000, ciò proprio al fine di
escludere gli assunti con contratto di formazione lavoro, i
quali si erano visti riconoscere

ex post la qualificazione

giuridica del proprio rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Ritiene il Collegio che la stessa prospettazione della
società confermi l’esattezza dell’affermazione della Corte di
appello secondo la quale l’accordo del 2005 non ha natura
interpretativa, bensì innovativa.

R.G. n. 7418/2011
Udienza 4 aprile 2013
Atac c/ Guidarelli

-9-

indeterminato.

r

Invero, affinché un negozio giuridico successivo possa
ritenersi interpretativo di uno precedente è necessario, al
di là delle espressioni di qualificazione utilizzate dalle
parti, che la volontà esplicitata nell’ultimo negozio sia
innovativa e non interpretativa.
Avuto riguardo al caso di specie, ritiene il Collegio che
la volontà di limitare la corresponsione dell’ERS solo ai
lavoratori che al marzo del 2000 fossero formalmente
dipendenti a tempo indeterminato con esclusione di coloro i
quali fossero divenuti tali per effetto di successivo
riconoscimento giudiziale non sia desumibile dall’accordo del
2000, non essendovi alcuna clausola contrattuale che atta ad
avvalorare una siffatta ricostruzione della volontà delle
parti. Né la società ricorrente la indica, limitandosi a
prospettare le ragioni storiche che indussero le parti alla
previsione dell’ERS. Tanto, tuttavia, non è sufficiente,
atteso che la volontà esplicitata nell’intesa del 2005 non
trova alcun riscontro nell’accordo del 2000, dove si fa
riferimento al “personale in forza a tempo indeterminato alla
data di stipula del presente accordo”.
La

ratio

posta a base dell’accordo del 2005, come

prospettata dalla stessa società ricorrente è, all’evidenza,
del tutto estranea all’accordo precedente ed è funzionale
all’esigenza di far fronte ad una situazione venutasi a
creare dopo l’accordo del 2000. Tutto ciò a prescindere dalla
possibilità per le parti sociali, in sede di contrattazione
collettiva del settore privato, di procedere ad
un’interpretazione di clausole contenute in precedente
contratto, essendo tale meccanismo espressamente previsto con

R.G. n. 7418/2011
Udienza 4 aprile 2013
Atac ci Guidarelli

desumibile anche dal precedente, viceversa la nuova intesa è

riguardo al settore del lavoro pubblico privatizzato in terna
di procedura di accertamento della validità, efficacia ed
interpretazione dei contratti collettivi nazionali
sottoscritti dall’ARAN, di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001,
privata, il principio della normale successione dei
contratti.
Tali considerazioni hanno carattere assorbente di ogni
altro rilievo mosso dalla società alla sentenza impugnata.
Con la terza critica la società, allegando violazione del
CCNL 23 luglio 1976, dell’accordo collettivo 12 luglio del
1985 e dell’art. 2126 c.c., comma 2, assume che stante la
nullità- per effetto della sentenza n. 12661 del 2004 di
questa Corte – della contrattazione aziendale (accordo 18
luglio 1983) – la quale aveva previsto una riduzione
dell’orario di lavoro da 39 ore settimanali a 37 ore erroneamente la Corte del merito aveva ritenuto
l’irripetibilità di quanto corrisposto al Guidarelli per
lavoro straordinario per le ore lavorate tra la 37^ e la 39^.
Giova premettere che questa Corte ha più volte affermato
che, in tema di trattamento economico dei64endenti di aziende
municipalizzate, il D.L. n. 702 del 1978, art. 5 ter,
convertito in L. n. 3 del 1979 -che, tra l’altro, fa divieto
alle aziende municipalizzate degli enti territoriali di
stipulare accordi integrativi aziendali che comportino
erogazioni economiche aggiuntive rispetto a quelle previste
nei contratti nazionali – è norma a carattere imperativo
essenzialmente intesa ad un trattamento economico uniforme su
tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle aziende
municipalizzate, alla parità delle aziende suddette in
relazione ai costi del personale, nonché al contenimento dei
R.G. n. 7418/2011
Udienza 4 aprile 2013
Atac c/ Guidarelli

art. 64, ed operando, in tema di contrattazione collettiva

costi medesimi, onde il divieto espresso da tale norma non va
inteso in senso formale e restrittivo, come impeditivo
soltanto della possibilità che le aziende manifestino
direttamente la volontà di obbligarsi, ma nel senso che ad
ottenuto, di vincolare l’azienda al rispetto di statuizioni
derogatorie della contrattazione nazionale che siano
l’effetto di un atto perfezionatosi successivamente
all’entrata in vigore della norma imperativa (Cass. 5.3.01n.
3196, che riprende S.U. 19.11.98 n. 11714 e Sez.Lav. 29.4.98
n. 4386; conf. Cass.12478/1999;6161/2000;7103/2000; cfr. da
ultimo, Cass. n. 18251 del 2011, n.21293 del 2009, n.29926
del 2008).
Tale norma era sicuramente vigente anche al tempo della
stipulazione degli accordi aziendali di cui la società,
attuale ricorrente, ha fatto applicazione; il citato art. 5
ter rende nulli tutti gli atti posti in essere
successivamente alla sua entrata in vigore, di modo che è
nulla per violazione dì norma imperativa la clausola di un
contratto aziendale che disponga una riduzione dell’orario di
lavoro a 37 ore in luogo delle 39 ore stabilite dalla
contrattazione nazionale.
Tuttavia, nel caso in esame le censure mosse alla sentenza
impugnata, nella parte in cui ha ritenuto insussistenti i
presupposti per l’accoglimento della domanda restitutoria,
sono prive di fondamento.
La società ricorrente ha affermato che la domanda
riconvenzionale aveva ad oggetto la restituzione dei compensi
per lavoro straordinario erogati per la prestazione resa
oltre la 37^ ora. La Corte di appello ha rilevato che, in

RG. n. 7418/2011
Udienza 4 aprile 2013
Atac c/ Guidare/li

-12-

z.

essere vietato è il risultato, con qualsiasi procedimento

mancanza di buste paga, non vi erano elementi per ritenere
dimostrato il presupposto costituito dall’avvenuto pagamento
di quanto si assume erogato indebitamente.

considerazione non potendo emettersi una condanna, ancorché
generica, alla restituzione di somme delle quali non sia
dimostrata l’avvenuta erogazione, quando ciò sia contestato
in giudizio. Difatti, solo qualora, a fronte di una richiesta
di restituzione di somma che si assuma indebitamente erogata,
il convenuto non ne contesti la ricezione limitandosi a
dedurre la legittimità dell’erogazione stessa, tale
comportamento processuale può essere ritenuto idoneo dal
giudice di merito, in base al principio del libero
convincimento nella valutazione delle risultanze processuali,
a dimostrare l’effettività dell’erogazione ai fini di una
pronunzia di condanna generica alla restituzione, salva la
prova dell’effettivo ammontare della somma da restituirsi,
nel separato giudizio sul “quantum debeatur” (Cass. n. 3936
del 1995).
Il motivo di ricorso non verte sulla non contestazione del
restitutoria,

ossia

fatto costitutivo della

domanda

sull’avvenuto pagamento di

compensi a titolo di lavoro

straordinario, ma sulla

presunta

irrilevanza

della

dimostrazione del pagamento, assumendosi che tale prova potrà
essere fornita in sede di liquidazione. Al contrario, deve
osservarsi che nella domanda di ripetizione di indebito
oggettivo il creditore istante è tenuto a provare i fatti
costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l’avvenuto
pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi
(ovvero il venir meno di questa), prova che può essere
fornita dimostrando l’esistenza di un fatto negativo
RG. n. 7418/2011
Udienza 4 aprile 2013
Atac c/ Guidarelli

– 13-

Il rilievo ha carattere assorbente di ogni altra


contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 17146 del
2003, Cass. 9604 del 2000).
Sulla base delle esposte il ricorso va, conclusivamente,

Le spese del giudizio di legittimità seguono la
soccombenza della società e vanno distratte, nella misura
indicata in dispositivo, in favore del difensore del
Guidarelli, che ha dichiarato di averle anticipate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente
al pagamento delle spese di lite del presente giudizio,
liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 4000,00 per
compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore
dell’avv. Riccardo Faranda.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

respinto.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA