Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17125 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 21/07/2010), n.17125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2702/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.I.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 96/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di BOLOGNA del 15.10.07, depositata il 10/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, con la quale, è stato riconosciuto alla parte contribuente, medico convenzionato con il S.S.N., il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni in contestazione, con congrua e corretta motivazione in ordine all’insussistenza, nella specie, del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione nello svolgimento della predetta attività, svolta “in assenza di una struttura organizzata”.

2. La censura proposta col primo motivo di ricorso, col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, è inammissibile, perchè in realtà essa non ha ad oggetto l’interpretazione e applicazione, da parte dei giudici d’appello, delle norme sopra citate, bensì l’asserita mancata considerazione, da parte degli stessi, di una circostanza di fatto (l’esercizio dell’attività in uno studio necessariamente dotato, in quanto di pertinenza di un medico convenzionato col SSN, di una serie di beni strumentali – emergenti dal quadro RE del Modello Unico – e caratteristiche costituenti indice di autonoma organizzazione), asseritamente desumibile dall’istanza di rimborso presentata dal contribuente (peraltro non riportata nel motivo in esame); mentre l’accertamento in fatto del giudice di merito è censurabile in questa sede solo per vizio di motivazione e sempre che la relativa censura sia autosufficiente (Cass. n. 21023/09, in motivazione).

Anche la censura proposta col secondo motivo (col quale si denuncia vizio di motivazione) è inammissibile, posto che la denuncia di mancata valutazione dell’utilizzo di beni strumentali per L. 41.330.000 e dell’entità dei compensi derivante dall’esercizio della professione (quest’ultima da valutare come indice dell’attitudine dell’organizzazione a produrre reddito) non è autosufficiente, in quanto in ricorso risultano riportati solo alcuni dati, non i documenti e/o gli atti dai quali quei dati emergevano, non consentendo così a questa Corte di valutare i suddetti fatti nel contesto complessivo dal quale essi emergevano ai fini del riscontro della loro decisività.

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio con il rigetto”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato; che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA