Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17125 del 16/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 16/06/2021), n.17125
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31423/2018 R.G. proposto da:
Viertel 28 srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Assunta
Coluccia e Carlamaria Melpignano, elettivamente domiciliata in Roma,
via Claudio Monteverdi 16;
– ricorrente –
contro
Roma Capitale, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Rossi,
elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,
n. 2422/15/18, depositata il 17 aprile 2018;
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 2 marzo 2021
dal relatore Cavallari Dario.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Viertel 28 srl ha impugnato, davanti alla CTP di Roma, un avviso di accertamento in rettifica concernente l’ICI 2008 relativamente ad un terreno di sua proprietà sito in Roma.
La CTP di Roma, con sentenza n. 8064/2016, ha accolto il ricorso.
Il Comune di Roma ha proposto appello che la CTR del Lazio, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2422/15/18, ha accolto.
La Viertel 28 srl ha presentato ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Roma Capitale ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 2002, art. 1, comma 2, art. 2, comma 1, lett. b), e art. 3, comma 1, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, atteso che la CTR avrebbe errato nel ritenere che la titolarità di area destinata a parco pubblico dal PRG integrasse i presupposti impositivi ai fini ICI a fronte di “compensazione edificatoria” solo prevista da delibera comunale di previsione di “crediti edilizi”, non ancora assegnati ad un suolo nel periodo di imposta considerato.
La doglianza è fondata.
Infatti, in tema di ICI, un’area già edificabile e poi sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta, ove sia inserita in un programma di “compensazione urbanistica”, non è assoggettabile ad imposta, atteso che il diritto edificatorio compensativo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso (Cass., SU, n. 23902 del 29 ottobre 2020).
Ne consegue che l’ente impositore non avrebbe potuto domandare il pagamento dell’ICI con riguardo all’immobile di proprietà della Viertel 28 srl.
2) Il secondo ed il terzo motivo, con i quali la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 62, perchè la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi o non avrebbe motivato in ordine al criterio di stima utilizzato non devono essere esaminati in ragione dell’accoglimento del primo motivo.
3) Il ricorso è accolto.
La decisione impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento dell’originaria opposizione della Viertel 28 srl.
Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio sono compensate, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., poichè l’orientamento giurisprudenziale applicato si è consolidato dopo la presentazione del ricorso.
PQM
La Corte:
– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria opposizione della Viertel 28 srl;
– compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 2 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021