Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17124 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. II, 13/08/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 13/08/2020), n.17124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 638-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA IRNERIO,

29, presso lo studio dell’avvocato ELENA CONTINI, rappresentata e

difesa dagli avvocati CHIARA GASPARINI, MARIA ASSUNTA GIUSTI,

CALOGERO AGOZZINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 171/2015 del TRIBUNALE di VARESE, depositata

il 11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2020 dal Consigliere Dr. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che:

1. Con atto di citazione ex R.D. n. 639 del 1910, art. 3 R.L. proponeva opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento di Euro 161.025,01, emessa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio regionale della Lombardia, sezione distaccata di Varese, a causa del mancato versamento di quanto dovuto per proventi del gioco del lotto in relazione alla settimana contabile del (OMISSIS); l’opponente asseriva di essere stata vittima di una truffa, perpetrata da un soggetto presentatosi il (OMISSIS) presso l’esercizio, qualificandosi come tecnico della Lottomatica, truffa che ella aveva tempestivamente denunciato presso la Guardia di finanza di Saronno.

Il Tribunale di Varese, con sentenza 11 febbraio 2015, n. 171, accoglieva l’opposizione, in quanto nessun pagamento era stato effettuato per procedere alle giocate nel periodo contabile oggetto dell’ingiunzione, essendo stata l’opponente vittima di una truffa, come era emerso dagli atti di causa nonchè da quelli del procedimento penale avviato in seguito alla querela dell’opponente e alle indagini svolte dalla Guardia di finanza.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La Corte d’appello di Milano, con ordinanza 26 ottobre 2015, n. 4653, dichiarava l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c.

3. Contro la sentenza di primo grado ricorre per cassazione ex art. 348-ter c.p.c. l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Resiste con controricorso R.L..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. Preliminarmente il Collegio rileva che la ricorrente, che aveva l’onere, ai fini del requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, di depositare sia la copia autentica della sentenza di primo grado sia, per la verifica della tempestività del ricorso, dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, con la relativa comunicazione o notificazione (Cass., sez. un., n. 11850/2018), non ha provveduto al secondo adempimento.

Dato però che copia dell’ordinanza risulta comunque nella disponibilità del Collegio (essendo stata depositata dalla controricorrente, v. al riguardo Cass., sez. un., n. 10648/2017) e che il ricorso è stato proposto entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza (così che non occorreva dimostrare la tempestività dell’impugnazione depositando la comunicazione, o la notificazione se antecedente, dell’ordinanza, v. Cass. 17020/2018), il ricorso è procedibile.

2. Sono due i motivi in cui è articolato il ricorso, tra loro strettamente connessi:

a) il primo motivo denuncia “violazione del D.P.R. 7 agosto 1990, n. 330, artt. 29 e 30, nonchè dell’art. 1372 c.c., in relazione all’art. 2 del contratto di concessione di ricevitoria nonchè violazione della L. 19 aprile 1990, n. 85, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’obbligo di riversare all’Agenzia le somme relative alle giocate ricevute sorgesse soltanto con la riscossione e l’incasso delle giocate, e non a seguito dell’inserimento della giocata nel terminale e dell’emissione del relativo scontrino;

b) il secondo motivo lamenta “violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, e dell’art. 2697 c.c., comma 2, nonchè dell’art. 1218 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; il Tribunale ha erroneamente ritenuto provati, perchè non specificatamente contestati dall’Agenzia, fatti – i.e. la truffa subita dall’opponente – a cui la stessa era rimasta totalmente estranea, fatti che in ogni caso denotano, ad avviso della ricorrente, la mancata diligenza di R. e dunque non la esonerano dal proprio obbligo di versare il dovuto all’Agenzia.

I motivi sono infondati. Il Tribunale ha considerato anzitutto le rilevanti disposizioni del D.P.R. n. 303 del 1990 (che detta il regolamento di applicazione ed esecuzione delle L. 2 agosto 1982, n. 528 e L. 19 aprile 1990, n. 85, sull’ordinamento del gioco del lotto) concernenti le modalità di versamento delle somme riscosse (al riguardo v. anche l’art. 29 relativo all’estratto conto settimanale dei c.d. raccoglitori) e l’art. 2 del contratto di assegnazione in concessione della ricevitoria del lotto, per il quale “nel giorno di giovedì di ogni settimana, il concessionario è tenuto a versare i proventi del gioco della settimana contabile precedente”, in particolare valorizzando la parola proventi presente nel contratto e così ritenendo che R.L. non fosse tenuta a versare la somma ingiunta non avendo riscosso alcuna somma in relazione alle giocate in questione, indipendentemente dalla registrazione delle medesime nella contabilità tenuta da Lottomatica. L’interpretazione dell’atto di concessione spetta al giudice di merito e d’altro canto la lettura del Tribunale trova conferma nel D.P.R. n. 303 del 1990, ove l’art. 24 è rubricato modalità di versamento delle somme “riscosse”, così che il denunciato vizio non sussiste.

Nel caso in esame la ricorrente non ha incassato somme, non essendo stato corrisposto alcun prezzo per le “false” giocate. Il fatto ha affermato il Tribunale – è stato provato, il che supera la contestazione della ricorrente (oggetto del secondo motivo) che non avrebbe potuto contestarlo, trattandosi di fatto ad essa estraneo.

Il Tribunale ha fondato il proprio convincimento della prova del fatto – e l’attività è propria del giudice di merito e, se motivata, non può essere sindacata da questa Corte di legittimità – sulla denuncia-querela presentata da R., che è elemento valutabile dal giudice (sulla querela v. la sentenza del Consiglio di Stato n. 2490/2014, emessa tra le stesse parti nel giudizio di impugnazione dell’atto di revoca della concessione di ricevitoria, secondo cui “a fronte di una denuncia-querela, secondo la quale le giocate sono state effettuate in via fittizia senza versamento di denaro da parte di ignoto, nel tentativo di lucrare eventuali vincite, e quindi senza alcun incasso da parte della titolare della ricevitoria, e sinchè non sia dimostrata la falsità della denuncia-querela, non può (essere) inverata la fattispecie dell’omesso versamento dei proventi delle vincite”), sulle indagini della Guardia di finanza che hanno portato al procedimento penale in cui l’opponente è stata sentita quale persona informata dei fatti, sulle prove raccolte nel processo in esame, ed in particolare sulla testimonianza della signora P.. Quanto al profilo della mancata diligenza di R. (sollevato dall’ultima parte del secondo motivo), il Tribunale ha precisato che è estraneo alla fattispecie in esame, attenendo questa unicamente alla debenza di somme relative a giocate che, è provato, non sono state pagate e in relazione alle quali “non risulta che sia stata pagata alcuna vincita”.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Seconda Sezione Civile, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA