Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17124 del 10/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 17124 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 2487-2011 proposto da:
PROGER S.P.A. 01024830687, in persona del legale
rappresentante

pro

tempore,

già

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FRATTINA 89, presso lo studio
dell’avvocato BROCCHI LEONELLO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti e da ultimo presso LA
2013

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –

1179

contro

PRIMAVERA

CARLO

VITTORIO

PRMCLV53SO4F243S,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAR DELLA CINA

Data pubblicazione: 10/07/2013

230, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO PRESENZA,
rappresentato e difeso dall’avvocato MANUELA ROSARIA
NICOLUCCI, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1176/2010 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/04/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato BROCCHI LEONELLO;
udito l’Avvocato NICOLUCCI MANUELA ROSARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

di L’AQUILA, depositata il 16/11/2010 R.G.N. 191/2010;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 novembre 2010 la Corte d’appello dell’Aquila, in
riforma della sentenza del Tribunale di Chieti del 19 marzo 2009, ha
dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato a Primavera Carlo
Vittorio dalla PROGER s.p.a. in data 16 giugno 2006, con la conseguente

corresponsione in suo favore di un’indennità commisurata alla retribuzione
globale di fatto dal licenziamento alla reintegra. La Corte territoriale ha
motivato tale pronuncia affermando la mancanza della prova, da parte del
datore di lavoro, della sussistenza di ragioni inerenti l’attività produttiva,
l’organizzazione del lavoro e la riferibilità di tali ragioni al licenziamento
in questione; inoltre la stessa Corte ha rilevato la mancanza di prova
dell’impossibilità di repechage. La corte aquilana ha hioltfe córisiderato che

la società datrice di lavoro, nella lettera di licenziamento, ha fatto
riferimento alla riduzione di personale per necessità di riduzione di costi,
mentre, in sede di costituzione in giudizio, ha invece allegato che il posto di
lavoro del Primavera era stato soppresso. Comunque la corte territoriale ha
considerato che non è stata raggiunta la prova della soppressione del posto
di lavoro che avrebbe giustificato il licenziamento, e che, anzi, l’attività a
cui era addetto il lavoratore licenziato era stata affidata ad un suo collega.
La Proger s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza
affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso il Primavera.
La Proger s.p.a. ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione no falsa applicazione dell’art. 3

detta legge n. 604 del 1966 e dell’art. 18 della legge n, 300 del 1970, in

condanna di detta società alla reintegra del lavoratore ed alla

relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in particolare si deduce
che sarebbe stato documentalmente provata la soppressione del posto di
lavoro del Primavera a causa di una riorganizzazione del lavoro resasi
necessaria per la riduzione dei costi conseguente, a sua volta, alla perdita o
conclusione di varie commesse dettagliatamente indicate, anzi l’azienda

analogo motivo.
Con il secondo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 3
della legge n. 604 del 1966 e dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, in
logica correlazione con le disposizioni dell’art. 2103 cod. civ. e dell’art. 27
della legge “Merloni” n. 109 del 1994, successivamente abrogato dall’art.
130 del d.lgs. n. 163 del 2006, nonché vizio di motivazione in relazione
all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. E si deduce l’aliunde
perceptum reiterando la relativa eccezione. In particolare si assume che la
sostituzione del Primavera con altro lavoratore in un cantiere da anni
quiescente, si è resa necessaria per la sua obbligatorietà dettata dalla legge
“Merloni”, per cui occorreva distinguere la soppressione del posto dalla
soppressione delle funzioni. In ordine al repechage si rileva che il
lavoratore non avrebbe dato la sua necessaria disponibilità ad essere adibito
a mansioni inferiori. In ordine all’aliunde perceptum la ricorrente deduce
che dall’attestazione dell’Agenzia delle Entrate risulta il percepimento da
parte del Primavera nel periodo successivo al licenziamento, di un reddito
addirittura superiore a quello goduto durante il rapporto di lavoro.
Con il terzo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art.
2697 cod. civ., dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966, dell’art. 18 della
legge n. 300 del 1970, e dell’art. 41 della Costituzione in punto di diritto
dell’imprenditore al libero riassetto organizzativo dell’impresa, nonché
vizio di motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc.
civ. ribadendosi la legittimità del licenziamento in questione sulla base

sarebbe stata costretta alla soppressione di altre tre posizioni lavorative per

della libera possibilità di organizzazione del lavoro da parte
dell’imprenditore, sulla base dell’andamento economico negativo provato
anche per testi.
Con il quarto motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 3
della legge n. 604 del 1966 e dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970;

comunque, incongruità e contraddittorietà di essa, nonché per erronea
valutazione delle risultanze processuali documentali e testimoniali, in
relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. In particolare si
lamenta che sarebbe stato documentalmente provato il deficit finanziario
che avrebbe costretto la società alla soppressione del posto occupato dal
Primavera, mentre la Corte territoriale avrebbe accolto acriticamente le
considerazioni contabili svolte dal lavoratore.
Il primo ed il quarto motivo sono inammissibili investendo considerazioni
di mero fatto la cui valutazione è riservata al giudice del merito che, nel
caso in esame, ha congruamente e logicamente motivato la sussistenza dei
presupposti di fatto per la soppressione del posto di lavoro occupato dal
Primavera.
Parimente inammissibile è il secondo motivo relativo all’aliunde perceptum
che non risulta essere stato oggetto della domanda nei gradi precedenti, né
il ricorrente ha indicato l’atto ove tale domanda è stata ritualmente
proposta. Come costantemente affermato da questa Corte i motivi del
ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato
oggetto del “thema decidendum” del giudizio di secondo grado, come
fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, e, in particolare, non
possono riguardare neanche nuove questioni di diritto se esse postulano
indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed

ulteriore difetto di motivazione della sentenza impugnata per illogicità e,

esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità (per tutte Cass. 9
agosto 2005 n. 16742).
Anche il terzo motivo è infondato. Il rilievo della società ricorrente
secondo cui è ius receptum la libertà dell’imprenditore di ridurre o cessare
la propria attività nell’ambito della libertà dell’iniziativa economica
quanto, nel caso in esame, il licenziamento è stato giustificato con la
soppressione del posto di lavoro a causa di una riduzione dell’attività
determinata dalle condizioni produttive e organizzative, ed il datore di
lavoro, su cui incombeva il relativo onere, non ha provato il nesso causale
fra tali esigenze ed il licenziamento in questione, come ben evidenziato
dalla sentenza impugnata con giudizio di fatto non censurabile in sede di
legittimità.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €
50,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori
di legge.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2013.

costituzionalmente garantita, non è conferente con il thema decidendum, in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA