Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17123 del 16/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 16/06/2021), n.17123
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9775-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ADER, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BORGOGNONA
47, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA BRANCADORO,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO VINCENZI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2704/2017 della COMM. TRIB. REG. EMILIA
ROMAGNA, depositata il 09/10/2017; udita la relazione della causa
svolta nella Camera di Consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere
Dott. MONDINI ANTONIO.
Fatto
PREMESSO
che:
1. l’Agenzia delle Entrate Riscossione ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando che la CTR della Lombardia abbia errato nel ritenere soggetti a prescrizione quinquennale anzichè, ex art. 2946 c.c., decennale, e quindi estinti, i crediti erariali per IVA, Irpef ed Irap di cui alle cartelle esattoriali che essa Agenzia ha sostenuto di avere notificato a C.T. il 18 ottobre 2016, aprile 2008 e il 14 dicembre 2015 e che la contribuente ha impugnate unitamente al preavviso di fermo amministrativo del proprio autoveicolo sostenendo non le fossero mai state notificate e fossero viziate per difetto di requisiti di forma-contenuto;
2. la contribuente resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. il ricorso è fondato. La CTR ha richiamato la sentenza emessa da questa Corte a Sezioni Unite, n. 23397/2016. In tale sentenza è stato enunciato il principio applicabile con riguardo a tutti gli atti in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Le Sezioni Unite hanno precisato che da questo principio consegue che “ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. Il caso all’origine della pronuncia delle sezioni unite riguardava contributi previdenziali soggetti a prescrizione quinquennale L. n. 335 del 1995 ex art. 3, commi 9 e 10. Come più volte precisato da questa Corte (da ultimo v. ordinanza n. 12740/2020), per i crediti Irpef, Iva ed Irap vale – in mancanza di un’espressa previsione speciale – la regola generale di cui all’art. 2946 c.c. secondo cui il termine di prescrizione ordinario è decennale;
2. il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata; 3. la causa deve essere rinviata alla CTR della Lombardia per esame delle ulteriori eccezioni sollevate dalla contribuente e rimaste assorbite, nonchè per la liquidazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio svolta con modalità da remoto, il 16 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021