Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17123 del 09/08/2011

Cassazione civile sez. II, 09/08/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 09/08/2011), n.17123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.V. (OMISSIS), V.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NICOTERA

29, presso lo studio dell’avvocato ALLOCCA Giorgio, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DEL POGGIO ANTONIO

MARIA, come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

A.G., A.L. (DECEDUTA), AL.GI.;

– intimati –

sul ricorso 31696/2005 proposto da:

AL.GI., A.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CONDOTTI 91, presso lo studio dell’avvocato PAPPALARDO

MARISA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERCOLANI

GIANFRANCO, come da procura speciale a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrenti –

e contro

V.V., V.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1710/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2011 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato ALLOCCA Giorgio, difensore dei ricorrenti che si

riporta agli atti;

udito l’Avvocato PAPPALARDO Marisa, difensore dei resistenti che si

riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sentenza impugnata così riassume la vicenda processuale.

” V.V. comproprietario con il fratello R. del mappale 121 del Foglio 4 del Comune di Cigognola (Pavia), sull’assunto che A.G., proprietario dei mappali 118 e 119 (F. 4) aveva costruito un marciapiede che ha ristretto la servitù di passaggio esistente a favore del mappale 121 rendendo difficoltoso il passaggio agli automezzi di esso attore evocava al giudizio del Tribunali di Voghera A.G. e Gi., nonchè A.L. perchè fosse accertata la sussistenza di una servitù di passaggio pedonale e carraio sui predetti mappali dei convenuti, con conseguente obbligo di ripristinare la situazione quo ante.

Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano la domanda ottona, chiedendo accertarsi l’insussistenza di alcuna servitù di passo sui loro mappali, o, in subordine di disporre ex art. 1068 c.c. il trasferimento della eventuale servitù sul mappale 112.

Con sentenza n. 77 del 4/5 febbraio 2002, il Giudice adito, accoglieva la domanda degli attori, ritenendo che costoro avessero usucapito il diritto di passo pedonale e carraio (tranne che con autotreni, autocisterne, o analoghi mezzi pesanti) alla luce della documentazione agli atti e dell’istruttoria orale; compensava interamente fra le parti le spese di lite.

Interponevano rituale impugnazione i soccombenti, sostenendo l’insussistenza del requisito dell’apparenza, indispensabile per l’acquisto per usucapione della servitù.

in subordine, riproponevano la domanda di trasferimento della servitù vantata dagli attori sul mappale 111, sempre di proprietà dei convenuti/appellanti, precipuamente in considerazione della avvenuta demolizione del capannone che, a dire dei medesimi, costituiva il maggiore ostacolo a tale mutamento di sede del diritto di passaggio. Resistevano al gravame gli appellati, protestando le spese del grado”.

2. – La Corte di appello, con la sentenza oggi impugnata, accoglieva in parte l’appello disponendo “il trasferimento della servitù di passo e carrata … dai mappale 118 e 119 … al mappale 112 …, per la larghezza di tre metri e per tutta la lunghezza del mappale…” così da consentire agli autoveicoli, di media e/o grossa cilindrata e stazza, di proprietà dei V., o comunque diretti all’azienda dei predetti, di raggiungere la loro proprietà”. Confermava nel resto.

In particolare, la Corte territoriale condivideva le valutazioni del giudice di primo grado in ordine alla sussistenza di opere visibili ed apparenti richieste dall’art. 1061 c.c. per l’usucapione.

Riportava per esteso la motivazione al riguardo del primo giudice, condividendola e rilevando che non era sufficiente, ai fini del requisito dell’apparenza di una servitù di passaggio, “l’esistenza di una strada o di un percorso idoneo allo scopo”, ma che occorreva anche che tali opere “mostrino di essere state poste in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante”, individuando il necessario quid pluris, atto a dimostrare la specifica destinazione delle opere all’esercizio della servitù invocata nella conformazione del tracciato, “opportunamente descritto e messo in luce dal Tribunale” (pag. 4-5).

La Corte territoriale riteneva poi sussistenti i presupposti richiesti dall’art. 1068 c.c., per disporre lo spostamento della servitù di passaggio e ciò in relazione alla accertata maggiore gravosita della servitù stessa, derivata dalla maggiore frequenza di passaggio dei veicoli (“aumentata a dismisura”, pag. 6), anche di consistenti dimensioni, in condizioni di pericolosità in ragione della velocità tenuta, conseguenza del potenziamento nel tempo della attività dell’azienda vitivinicola dei fratelli V..

Nel disporre il trasferimento la Corte rilevava, sulla base della CTU e anche delle planimetrie prodotte dai V., che lo spostamento della servitù “non allunga di molto il percorso della servitù”, facendo “da contrappeso” alla maggiore lunghezza “l’assoluta linearità del novello tracciato, che, non attraversando l’abitato, non crea le condizioni di pericolo sopra illustrate”. La Corte infine rilevava che lo spostamento risultava “opportuno” considerato che “la parte più moderna dell’agenda vinicola dei V. è situata a monte della (OMISSIS), lungo la strada vicinale di (OMISSIS): affermazione della Difesa A. che, sia pure obtorto collo, la difesa degli appellati finisce per ammettere (pag.

3 comp. cost. 24 aprile 2003)”.

3. – Avverso tale decisione propongono ricorso i fratelli V. che articolano tre motivi. Resistono con controricorso A. G. e Gi., in proprio e quali eredi della madre A.L., i quali avanzano anche ricorso incidentale affidato ad un articolato motivo. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. 1 ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. – Il ricorso principale è infondato e va respinto.

2.1 – Con il primo motivo i ricorrenti deducono “omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”. Lamentano che la Corte di merito ha deciso il trasferimento della servitù “senza che l’appellante A. avesse mai durante i gradi di giudico, nè proposto nè fornito la prova che il luogo dove proponeva il trasferimento della servitù, fosse non solo ugualmente comodo ma effettivamente percorribile”. La Corte ha deciso sulla base della sola planimetria depositata dagli odierni intimati, senza alcuna prova al riguardo a fronte di reiterate richieste di c.t.u. della parte allora appellata e oggi ricorrente.

La Corte ha motivato contraddittoriamente sullo spostamento della servitù, così violando elementari norme ermeneutiche in particolare quanto all’andamento del percorso, in ciò tratta in errore dalla esatta ubicazione dell’azienda V. (diversa da quella ritenuta tale dalla Corte). Affermazione questa non derivante, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, da posizione assunta al riguardo dalla difesa. Nè la Corte aveva chiarito gli aspetti relativi al posizionamento del nuovo percorso della servitù ed alla sua agevole percorribilità.

Il motivo è infondato. La motivazione sullo spostamento della servitù, seppure succinta, è idonea a sorreggere la decisione adottata e va letta complessivamente, anche alla luce degli accertamenti tecnici effettuati in primo grado e della documentazione ritualmente proposta. In particolare, accertato l’aggravamento della servitù di passaggio, conseguenza dell’ampliamento nel tempo dell’attività dell’azienda agricola dei V., si trattava di individuare un nuovo tracciato che tenesse conto delle diverse contrapposte esigenze: da un lato il notevole disagio e pericolo accertati per effetto del passaggio frequente di veicoli anche di consistenti dimensioni e, dall’altro, la necessità di garantire il passaggio di veicoli nella misura adeguata alle esigenze dell’azienda agricola. Sotto quest’ultimo profilo la maggior lunghezza del tracciato non appare decisiva, tenuto conto della modalità di uso prevalente della servitù (con mezzi meccanici); ne appare decisiva la maggiore o minore “linearità” del percorso, a meno che ciò si traduca in particolare difficoltà di transito, che non risultano dalla sentenza impugnata. Nè, riguardando accertamenti già espletati in giudizio di merito, possono trovare ingresso in questa sede contestazioni in ordine allo stato dei luoghi (ad esempio quanto alla presenza del capannone), nè possono essere utilizzati documenti diversi da quelli di ritualmente prodotti nel giudizio di merito (come la planimetria allegata al ricorso dai ricorrenti).

In ogni caso, si tratta di valutazioni esclusivamente riservate al giudice del merito, non sindacabicabili se non sotto profilo del denunciato vizio di motivazione, che, come visto, non appare integrato, posto che la motivazione adottata non evidenzia aspetti di incoerenza e di contraddittorietà, tali da non consentire di sorreggerne il decisum.

2.2 – Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1068 cod. civ. e art. 132 c.p.c., n. 4”. La Corte non avrebbe fatto corretta applicazione dell’art. 1068 cod. civ., avendo ritenuto sussistenti entrambe le condizioni previste dalla norma in questione per consentire lo spostamento della servitù (aggravamento della servitù e identica comodità). Al riguardo era stata contestata quest’ultima circostanza, posto che parte del terreno individuato per il nuovo percorso non era stato ancora trasformato in strada. La Corte territoriale ha anteposto le esigenze di tranquillità dell’immobile residenziale a quelle dell’azienda agricola. Inoltre la Corte territoriale avrebbe anche dovuto considerare la naturale evoluzione delle esigenze della predetta azienda, posto che quando fu costituita la servitù “le autovetture erano più piccole, ora sono più grandi, i mezzi di trasporto erano meno voluminosi e pesanti”. Occorre considerare cioè non già le “dimensioni” dei mezzi, ma il numero dei transiti effettuati in un certo periodo di tempo. Inoltre, circa la comodità del nuovo passaggio, occorreva tener conto della “linearità” del tracciato non solo della sua “percorribilità”.

Anche tale motivo è infondato. Non sussiste la denunciata violazione dell’art. 1068 cod. civ.. In primo luogo, occorre rilevare che entrambi gli accertamenti relativi alla verifica dei presupposti richiesti per la spostamento della servitù sono stati regolarmente effettuali. Sull’aggravamento della servitù in conseguenza delle diverse modalità di esercizio del passaggio del tempo si è già detto nell’ambito dell’esame del primo motivo e vi è ampia motivazione della sentenza di merito. Quanto al requisito della “eguale comodità” (anche questo oggetto di accertamento di merito insindacabile in questa sede se adeguatamente motivato) va solo precisato che il giudizio di comparazione deve tener conto di tutte le esigenze contrapposte, da soppesare globalmente (Cass. 1975 n. 4197). E tale il giudizio è stato effettuato dal giudice di merito con motivazione adeguata e sufficiente che ha posto a fondamento principi condivisi al riguardo da questa Corte. Quanto alla “comodità” relativa alla mancata trasformazione del percorso in strada, ciò evidentemente non influisce sulla decisione, ma semmai determina un problema di spese. Va solo ed infine considerato – per inciso – che il diritto di passaggio originariamente previsto nel precedente tracciato (anche davanti alla casa degli odierni resistenti) non può essere adeguato “automaticamente” alle mutate esigenze del fondo dominante, in relazione, da un lato, all’ampliamento delle attività dell’azienda e, dall’altro, alla astratta possibilità di far uso di mezzi di sempre maggiori dimensioni. E’ evidente, infatti, che il diritto di passaggio all’epoca previsto aveva un impatto del tutto limitato sul fondo servente. E ciò del resto è proprio la base dell’accertato “aggravamento” della servitù. Di conseguenza lo spostamento del tracciato, operato dalla Corte territoriale sulla base dei dati di fatto disponibili, integra un equo contemperamento delle contrapposte esigenze nel rispetto dei principi di diritto affermati al riguardo da questa Corte.

2.3 – Col terzo motivo di ricorso si deduce la “nullità della sentenza della Corte di merito nel suo complesso per omessa indicazione di una delle parti”. Osservano i ricorrenti che la sentenza della Corte territoriale non era stata emessa nei confronti dell’attuale ricorrente V.R., già contumace primo grado e non considerato come parte dalla Corte territoriale.

Anche tale ultimo motivo è infondato. Dalla lettura complessiva della sentenza emerge con chiarezza che V.R. è stato considerato parte del giudizio. Più volte nel testo della sentenza si fa riferimento ad entrambi i fratelli, titolari del diritto, indicati cumulativamente con l’espressione “i V.”. Non risulta che vi siano state violazioni del contraddittorio. Residua quindi eventualmente un mero errore materiale relativo alla omessa in direzione nella intestazione della sentenza della parte V. R..

3. – Il ricorso incidentale.

Con il ricorso incidentale si lamenta la “violazione ed errata applicazione della legge e, in particolare, dell’art. 1051 c.c. e art. 1061 c.c., e segg..

Insufficiente e contraddittoria motivazione sul capo relativo al riconoscimento dell’esistenza della servitù di passaggio, accoglimento domanda di negatoria servitutis. Deducono i ricorrenti in via incidentale l’erroneità e la contraddittorietà della decisione quanto alla accertata usucapione della servitù di passaggio (poi trasferita). Al riguardo osservano che l’azienda dei fratelli V. è “raggiungibile comodamente attraverso la già citata strada di (OMISSIS)… strada vicinale..- che collega alla pubblica via sia la proprietà V. di cui ai mappali 111 e 121 sita in (OMISSIS) a confine con la proprietà A., sia la proprietà più nuova e più sfruttata dei V. situata più a monte lungo la predetta stessa strada vicinale”.

Tale strada consente un comodo accesso con “qualsiasi tipo di mezzo sia leggero che pesante o autoarticolato”. L’uso della stradina oggetto di causa era dunque strumentale.

Era errata la decisione della Corte territoriale circa l’avvenuta usucapione della servitù, perchè non si trattava di “servitù apparente”, mancando qualsiasi elemento idoneo a configurarne l’apparenza, posto che essa sarebbe stata esercitata su aree di proprietà A., destinate appunto al passaggio anche per i proprietari. Al riguardo osservano che erano state assunte prove testimoniali che confermavano anche l’espresso dissenso manifestato dai proprietari rispetto all’uso della loro strada.

Tale motivo è infondato. Non sussiste la violazione denunciata, posto che nella sentenza si evidenzia il tracciato del percorso della servitù in questione per la parte relativa al fondo dominante, in naturale prosecuzione del tracciato sul fondo servente che, per essere già destinato al passaggio per le esigenze di quest’ultimo fondo, non doveva presentare necessariamente specifici segni visibili. Al riguardo la motivazione della Corte territoriale è pienamente condivisibile, adeguata e conforme ai principi di diritto affermati in materia da questa Corte.

4. Entrambi i ricorsi vanno quindi respinti e le spese vengono compensate in relazione alla reciproca soccombenza.

P.T.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2011

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