Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17122 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. I, 21/07/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 21/07/2010), n.17122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.E., elettivamente domiciliata in Palma Campania,

Via Parrocchia, n. 10, presso l’avv. FERRANTE Mariano, che

rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro in carica,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma n. 7625 rep.

pubblicato il 28 novembre 2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

giorno 8 luglio 2010 dal Relatore Pres. Dott. Ugo VITRONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 15 giugno – 28 novembre 2006 la Corte d’Appello di Roma condannava il Ministero della Giustizia a pagare la somma di Euro 2.000,00 in favore di I.E. a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo da lei instaurato dinanzi al Giudice del Lavoro di Nola con ricorso in data 8 luglio 1998, concluso in primo grado con sentenza del 17 settembre 2002 e in appello con sentenza del 16 febbraio 2004. Rilevava la Corte che il giudizio di primo grado avrebbe potuto essere definito in due anni e sei mesi con un’eccedenza sanzionabile di due anni, mentre il giudizio di appello aveva avuto una ragionevole durata.

Contro il decreto ricorre per cassazione I.E. con diciotto motivi di ricorso.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente si duole che; il decreto impugnato non abbia fatto diretta applicazione delle norme della Convenzione CEDU disapplicando le norme nazionali eventualmente in contrasto con essa.

La censura non ha fondamento poichè, a differenza di quanto avviene in materia di regolamenti comunitari, le norme della Convenzione CEDU non trovano diretta applicazione nell’ordinamento nazionale salvo l’obbligo del giudice di interpretare il diritto interno alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Cass. 19 novembre 2009, n. 12439).

Con il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo si sostiene, in forma ripetitiva e sotto vari profili – quali la contrarietà alla normativa CEDU, la violazione di norme sostanziali e processuali e il vizio di motivazione – che erroneamente sarebbe stato preso in considerazione ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo il solo arco di tempo eccedente la ragionevole durata del processo, determinata nella specie in due anni e sei mesi per il primo grado di giudizio.

Trattasi di censura manifestamente infondata alla luce del chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, e della consolidata giurisprudenza di questa Corte, che impongono di tener conto ai fini dell’equo indennizzo per eccessiva durata di un giudizio, unicamente del periodo di tempo in cui la durata del giudizio abbia ecceduto il termine ragionevole, con esclusione di ogni profilo di illegittimità costituzionale della disposizione citata per contrasto con la normativa europea (Cass. 22 gennaio 2008, n. 1354; 6 maggio 2009 n. 10415; 22, gennaio 2010 n. 1101).

Con il sesto e il settimo motivo la ricorrente si duole che il provvedimento impugnato si sia discostato immotivatamente dai parametri osservati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo che riconosce un indennizzo di Euro 1.000,00/1.500.00 per ogni anno di durata del processo.

La censura è destituita di fondamento in fatto poichè la ricorrente non ha considerato che nella specie è stato liquidato per due anni di eccedenza un indennizzo di Euro 2.000,00, pienamente corrispondente cioè ai parametri europei.

L’ottavo, il nono, il decimo e l’undicesimo motivo lamentano la contrarietà con le norme CEDU, l’omessa pronuncia e, comunque l’omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento di un bonus di Euro 2.000,00.

La censura non merita accoglimento poichè la giurisprudenza della Corte di Strasburgo afferma che tale integrazione può essere riconosciuta solo per le controversie previdenziali di particolare ira portanza, attribuendo conseguentemente al giudice del merito un potere discrezionale di valutazione il cui mancato esercizio non richiede espressa motivazione (Cass. 13 aprile 2010, n. 8786).

Il dodicesimo motivo lamenta la rilevanza attribuita al modesto valore della controversia.

La censura non ha fondamento in quanto il vaio re della controversia non ha inciso in alcun modo sulla liquidazione operata nella specie, che corrisponde pienamente ai parametri europei.

Parimenti infondata in fatto è la censura esposta con il tredicesimo e il quattordicesimo motivo che contesta la compensazione delle spese giudiziali che nella specie, peraltro, non risulta disposta dal provvedimento impugnato.

Con il quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo motivo si censura sotto vari profili la liquidazione delle spese giudiziali effettuata immotivatamente con riferimento alla tariffa per i procedimenti camerali e, in ogni caso, con violazione dei minimi di legge.

Tali ultime censure non possono trovare accoglimento poichè il richiamo alla natura camerale del procedimento non ha inciso nella misura delle spese giudiziali, liquidata in complessivi Euro 850,00 e cioè in misura pienamente conforme a quanto spettante per un procedimento contenzioso del valore di Euro 2.000,00, tenuto conto, inoltre, del fatto che la dedotta violazione dei minimi di tariffa è rimastra in ricorso allo stato di mera asserzione (Cass. 7 agosto 2009, n. 18086).

In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento in nessuna delle sue concorrenti articolazioni e deve essere respinto.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessivi Euro 600,00 per onorario.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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