Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17122 del 17/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 17/08/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 17/08/2016), n.17122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26772/2010 proposto da:

C.A.E.C. s.c.r.l. – CONSORZIO ARTIGIANO EDILE COMISO, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PIEMONTE 32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

SPADA, rappresentata e difesa dall’avvocato SEBASTIANO SALLEMI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO, giusta

delega in atti;

SERIT SICILIA S.P.A. AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LE PROVINCIE DELLA

REGIONE SICILIANA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 388 int. 19, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

PASSALACQUA, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA BOTTARI,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 360/2010 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 23/03/2010 R.G.N. 760/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato SEBASTIANO SALLEMI;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO per delega verbale ANTONINO SGROI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26/2 – 23/3/2010, la Corte d’appello di Reggio Calabria – sezione lavoro ha respinto l’impugnazione proposta dal Consorzio artigiano edile Comiso (CAEC) s.c. a r.l. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che gli aveva dichiarato inammissibile l’opposizione alla cartella esattoriale con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di Euro 118.845,36 a titolo di contributi aziendali in favore dell’Inps, dopo aver rilevato che era corretta la decisione del primo giudice in merito alla ravvisata tardività del rimedio impugnatorio esperito dall’opponente.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Consorzio artigiano edile Comiso (CAEC) s.c. a r.l. con tre motivi.

Resistono con controricorso l’Inps e la SERIT SICILIA S.p.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il Consorzio ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, assumendo che l’opposizione proposta alla cartella esattoriale – con la quale l’Inps gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 118.848,46, di cui Euro 118.845,36 a titolo di “contributi aziende” – non era tardiva, come erroneamente affermato nella sentenza impugnata, in quanto la predetta cartella non gli era stata regolarmente notificata, posto che la copia consegnatagli era priva di tutti gli estremi relativi alla notifica effettuata ed in particolare della data in cui la stessa era avvenuta, per cui non si poteva riporre alcun affidamento, ai fini della verifica della decorrenza del termine di opposizione, sulla data indicata solo nella relata della notifica in possesso del concessionario.

Aggiunge il ricorrente che non sussiste alcuna sostanziale differenza fra la notifica delle cartelle esattoriali e quella degli atti processuali e degli atti D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, per cui la notifica doveva essere effettuata nei termini e con le modalità prescritti dalla legge e che la mancanza degli elementi essenziali della relata di notifica, tra i quali principalmente la data, la rendeva del tutto nulla.

2. Col secondo motivo, dedotto per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si ribadisce che la notifica della cartella era nulla e che il ricorso proposto avverso la stessa era tempestivo in quanto mancava la corrispondenza tra la copia della relata della notifica della cartella esattoriale trattenuta dal concessionario e quella consegnata al destinatario che era priva degli elementi della notifica. In ogni caso, secondo il ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici d’appello, secondo i quali era noto che nella pratica il più delle volte la copia della cartella consegnata conteneva una data illeggibile, una notifica recante una data illegibile non poteva che considerarsi nulla. Inoltre, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non spiega la logica in base alla quale la notifica di una cartella esattoriale potrebbe legittimamente avvenire anche senza il rispetto dei necessari passaggi procedurali che consentono al destinatario di avere contezza del termine per l’impugnazione dell’atto consegnatogli.

3. Col terzo motivo, proposto per error in iudicando e per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non aveva preso in considerazione l’eccezione di nullità del ruolo per il mancato rispetto delle disposizioni relative al procedimento di riscossione contenute nel D.P.R. n. 602 del 1973, così come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, nonchè le eccezioni di merito attraverso le quali era stata contestata la fondatezza del credito azionato con l’opposta cartella esattoriale.

Osserva la Corte che i primi due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro connessi in considerazione della rilevanza della comune questione preliminare della validità della notifica della cartella esattoriale, la cui opposizione è stata ritenuta tardiva dai giudici di merito.

Entrambi i motivi sono fondati, con conseguente assorbimento del terzo.

Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 398 del 13/1/2012) che “la notificazione della cartella esattoriale per la riscossione di contributi previdenziali è soggetta alla disciplina degli artt. 148 e 160 c.p.c., per cui la mancata indicazione della data di consegna nella copia della cartella in possesso del destinatario comporta la nullità insanabile della notificazione e impedisce la decorrenza del termine per proporre opposizione”. (v. altresì Cass. sez. 3, n. 1210 del 19.1.07).

D’altronde, la stessa Corte d’appello di Reggio Calabria premette che la notificazione della cartella avviene in linea di massima secondo le norme codicistiche che vengono richiamate del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, anche se con alcune eccezioni.

Tuttavia, l’eccezione cui si riferisce la Corte territoriale, vale a dire il fatto che quest’ultima norma in materia di riscossione delle imposte sul reddito non richiede la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario, essendo previsto a tutela del medesimo l’obbligo del concessionario di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, non consente di far ritenere superata l’esigenza fondamentale della conoscenza, da parte del destinatario della notifica, della certezza della data utile per proporre il relativo rimedio impugnatorio e della conseguente necessità, per il giudicante, di verificarne la tempestività.

Infatti, ai fini della validità della notifica ai sensi dell’art. 148 c.p.c., in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all’originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario, mentre, ove in questa manchi qualche elemento essenziale, la sua presenza nella relata allegata all’originale non è idonea ad escludere la nullità della notifica ai sensi dell’art. 160 c.p.c. (v. in tal senso Cass. sez. 5, n. 14375 del 15/6/2010, richiamata nella citata sentenza di questa Corte n. 398/2012).

D’altra parte, se è vero che grava sull’opponente l’onere di provare la tempestività dell’iniziativa giudiziaria intrapresa, è altresì certo che questa presuppone che l’atto, contro cui l’opposizione sia stata rivolta, sia stato validamente notificato in data certa, onde poter esattamente individuare la data iniziale per il decorso del termine perentorio di cui del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24.

Si è, infatti, affermato (Cass. sez. lav. n. 19366 del 21/8/2013) che “in tema di riscossione di contributi previdenziali, ove sia stata proposta opposizione alla cartella esattoriale emessa per il pagamento delle somme dovute, il principio secondo il quale grava sull’opponente l’onere di provare la tempestività dell’iniziativa giudiziaria intrapresa presuppone che l’atto, contro cui l’opposizione sia stata rivolta, sia stato validamente notificato in data certa, dovendosi escludere, diversamente, che sia identificabile l’esatto “dies a quo” per il decorso del termine perentorio di cui del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24.”

In definitiva, nel caso in esame non vi è la certezza della data di avvenuta notifica della cartella recante il credito contributivo, con conseguente impossibilità di accertare il “dies a quo” ai fini della tempestività dell’esperita opposizione, per cui questa non poteva essere ritenuta tardiva.

Ne consegue che il ricorso va accolto e che l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio della causai per l’esame del merito dell’opposizione, alla Corte d’appello di Messina che provvederà anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Messina.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2016

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