Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17122 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 16/06/2021), n.17122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25030-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in

ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO COLLA’ RUVOLO;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2993/2017 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 03/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. l’Agenzia delle Entrate Riscossione ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando che la CTR della Campania abbia errato nel ritenere estinti i crediti per contributi consortili e per tasse automobilistiche di cui alle cartelle esattoriali notificate a C.G. rispettivamente il 24 aprile 2009 e il 15 settembre 2009 per essere decorso il termine, rispettivamente quinquennale e triennale, prima del nuovo atto interruttivo costituito dalla notifica dell’avviso del preavviso di fermo amministrativo. Secondo la ricorrente la CTR avrebbe errato nel non ritenere detti crediti soggetti al termine di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c. A sostegno la ricorrente richiama il disposto del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, secondo questa formulazione: “L’ente creditore, qualora nell’esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l’esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all’agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere”;

2. il contribuente non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è infondato. La CTR ha correttamente premesso che questa Corte a Sezioni Unite, nella sentenza n. 23397/2016, ha enunciato il principio applicabile con riguardo a tutti gli atti in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Da questo principio consegue che “ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. Il termine di prescrizione per la riscossione dei contributi di bonifica – che devono essere riscossi mediante ruolo in forza del R.D. n. 215 del 1933, art. 21 – è breve: precisamente di cinque anni trovando applicazione l’art. 2948 c.c., n. 4, stante la natura periodica della relativa obbligazione (v. Cass. 26013/2014 e Cass. 4283/2010: “i contributi di bonifica sono tributi locali che sì strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4”). Il termine di prescrizione per la tasse automobilistiche parimenti è un termine breve: per la precisione, ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, conv., con modif., in L. n. 53 del 1983, triennale. La tesi della ricorrente secondo cui la CTR avrebbe errato nel non ritenere i crediti de quibus oggetti al termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. come avrebbe invece dovuto ritenere in quanto, in ogni ipotesi di riscossione mediante ruolo “a decorrere dalla notifica dalla cartella non dovrebbe più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo… bensì alla ordinaria prescrizione per i crediti pecuniari nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella”, non ha alcun fondamento giuridico. In particolare a nulla rileva il disposto del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, richiamato dalla ricorrente a supporto della propria tesi. Al di là del fatto il richiamo al comma 6 è errato perchè effettuato con riguardo alla formulazione di detto comma entrata in vigore gennaio 2015 per effetto della L. n. 190 del 2014, art. 1, l’art. 20, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevedeva, al comma 5, un termine di prescrizione di dieci anni per la reiscrizione a ruolo di somme relative a crediti per le entrate tributarie dello Stato derivanti dalla sopravvenuta “conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili allo stesso soggetto” a favore del quale fosse stato disposto il discarico di somme in precedenza dichiarate inesigibili ai sensi del medesimo D.Lgs., art. 19. Il comma 6 dell’art. 20 prevedeva “Per le altre entrate, ciascun ente creditore, nel rispetto dei propri ambiti di competenza interna, determina i criteri sulla base dei quali i propri uffici provvedono alla reiscrizione delle quote discaricate”. La norma non ha niente a che vedere con la questione oggetto della presente controversia;

2. il ricorso deve essere rigettato;

3. non vi è luogo a pronuncia sulle spese perchè il contribuente è rimasto intimato.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio svolta con modalità da remoto, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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