Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17122 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2017, (ud. 03/05/2017, dep.11/07/2017),  n. 17122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13062/2016 proposto da:

C.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DE

SANCTIS 15, presso lo studio dell’avvocato BARBARA TRANI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1569/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 29/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

Rilevato IN FATTO

che:

Con sentenza in data 9 febbraio 2016 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto da C.T. avverso la sentenza n. 25509/17/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2006. La CTR osservava in particolare che lo studio di settore era stato correttamente applicato alla società contribuente Tumàs, dal cui reddito societario derivava quello di partecipazione oggetto della pretesa fiscale de qua, non essendo di contro asseverate le contro allegazioni del contribuente.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il C. deducendo due motivi.

L’ Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – lamenta l’omesso esame di fatti decisivi e controversi, in particolare censurando la ritenuta “sufficienza” dell’applicazione dello studio di settore al reddito societario della Tumàs ed in tal senso evocando la sentenza della CTP di Roma che ne aveva accolte le analoghe ragioni proposte con l’autonomo ricorso contro il relativo avviso di accertamento; criticando inoltre l’applicabilità dello studio di settore medesimo, trattandosi di attività mista (libreria/somministrazione di alimenti e bevande).

In via preliminare e d’ufficio è doveroso il rilievo della nullità delle sentenze di primo e di secondo grado, poichè emesse a contraddittorio non integro.

Va infatti ribadito che “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014, Rv. 633451-01).

Risulta evidente nel caso di specie la violazione di tale principio di diritto, posto che nella controversia relativa al reddito societario non vi è stata la partecipazione del C. e dell’altro socio dell’accomandita Tumàs, M.R., così come del resto è avvenuto nella inscindibilmente connessa – presente lite.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Roma.

PQM

 

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Roma, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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