Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17121 del 16/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/08/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 16/08/2016), n.17121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per correzione di errore materiale 7993/2016 proposto da:

C.O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO

MAGNO a 2/B, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE PICONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato ORLANDO MARIO CANDIANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 25860/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 22/12/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato in data 26 aprile 2016 la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:

“Pronunciando sul ricorso proposto da G.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato C.O.M., contro il Ministero della giustizia avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce n. 1838/14 in tema di equa riparazione, la 6^-2 Sezione di questa Corte, con ordinanza 22 dicembre 2015, n. 25860, ha così provveduto: accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 564,00 per compensi, oltre agli accessori di legge; condanna, altresì, il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie.

Per la correzione dell’errore materiale occorso in questa ordinanza l’Avvocato C.O.M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 26 marzo 2016, lamentando la mancata distrazione delle spese, pur richiesta.

L’intimato Ministero della giustizia non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso appare ammissibile, giacchè, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a propone il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037; Sez. 6^-3, 24 febbraio 2016, n. 3566).

Nel merito, l’istanza appare fondata, perchè dal testo del ricorso per cassazione che la Corte ha deciso con l’ordinanza n. 25860 del 2015, emerge per tabular che era stata richiesta la condanna del Ministero della giustizia al pagamento di spese e onorari oltre accessori del grado di merito e di quello di legittimità, da distrarre in favore dell’Avvocato C.O.M., il quale aveva dichiarato di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari”;

che la suddetta relazione è stata ritualmente notificata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il dispositivo della ordinanza di questa Corte 22 dicembre 2015, n. 25860, deve essere corretto nei termini di cui alla relazione;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale.

PQM

La Corte, a correzione dell’errore materiale occorso nella ordinanza della Corte di cassazione, 6^-2 Sezione civile, 22 dicembre 2015, n. 25860, ordina che, nel dispositivo della ordinanza, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Dispone che le spese processuali di merito e di legittimità siano distratte in favore dell’Avvocato antistatario C.O.M.”.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta -2 Civile, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2016

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