Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17121 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. II, 13/08/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 13/08/2020), n.17121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7850-2015 proposto da:

L.L., in qualità di erede con beneficio d’inventario di

P.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 41, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO AMERIGO CIRRI SEPE QUARTA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LI.GR., LI.PA., V.T., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PREMUDA 2, presso lo studio dell’avvocato

LEANDRO BOMBARDIERI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 980/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/10/2019 dal Consigliere Dr. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

del ricorso, assorbito il resto;

udito l’Avvocato Francesco Amerigo Cirri Sepe Quarta, difensore della

ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Leandro Bombardieri, difensore dei resistenti, che

ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 9 maggio 2000 C.M. e P.O. convenivano in giudizio Li.Vi., chiedendo l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita, da loro stipulato, quali promissari acquirenti, col convenuto promittente venditore, avente ad oggetto un appezzamento di terreno sito nel comune di Roma. Alla prima udienza il convenuto veniva dichiarato contumace; all’udienza successiva si costituiva in giudizio la figlia Li.Pa., esponendo di essere stata nominata tutore provvisorio nel giudizio di interdizione del padre, eccependo l’incapacità naturale di Li.Vi. nel momento della stipulazione del contratto preliminare e chiedendo, in via riconvenzionale, la nullità/annullamento del contratto per incapacità naturale. Intervenuto il decesso di Li.Vi., nel frattempo dichiarato interdetto, il processo veniva riassunto nei confronti dei suoi eredi V.T., Li.Pa. e Li.Gr..

Con sentenza n. 23041/2005, il Tribunale di Roma, accertato che Li.Vi. al momento della conclusione del contratto era affetto da grave demenza senile, accoglieva l’eccezione di incapacità naturale, rigettava la domanda degli attori e, in accoglimento di quella proposta in via riconvenzionale dal convenuto, pronunciava l’annullamento del contratto preliminare stipulato inter partes.

2. Avverso la sentenza proponevano appello C.M. e P.O., deceduto il quale il processo veniva interrotto e poi proseguito da C. e dall’erede di P., L.L..

La Corte d’appello di Roma – con sentenza 13 febbraio 2014, n. 980 – rigettava il gravame e confermava la pronuncia di primo grado.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione L.L..

Resistono con controricorso V.T., Li.Pa. e Li.Gr..

L’intimato C.M. non ha proposto difese.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., prima della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell’art. 375 c.p.c., e poi ai sensi dell’art. 378 c.p.c., prima della pubblica udienza a cui il ricorso è stato rimesso con ordinanza interlocutoria n. 13713/2016; memoria ex art. 378 è stata depositata pure dai controricorrenti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

a) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 180 c.p.c., comma 2”, nel testo vigente ratione temporis.

A fronte del motivo d’impugnazione che censurava la sentenza di primo grado perchè l’azione d’annullamento era tardiva essendo stata introdotta all’udienza di prima trattazione, la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che l’accettazione del contraddittorio sulla questione da parte degli attori aveva superato l’eventuale intempestività dell’eccezione.

Il motivo è fondato. Il giudice d’appello ha respinto il primo motivo d’impugnazione, che appunto denunziava “la violazione degli artt. 180 e 184-bis c.p.c., avendo il giudice di primo grado accolto l’eccezione di annullabilità del contratto che, tuttavia, era stata articolata oltre i termini perentori stabiliti dal codice”, affermando che all’udienza nella quale il tutore provvisorio si era costituito eccependo l’annullabilità del contratto, “la difesa degli attori non aveva a sua volta rilevato alcunchè in ordine alla violazione del termine di venti giorni di cui all’abrogato testo dell’art. 180 c.p.c.”, ma “aveva controdedotto nel merito della eccezione formulata da Li.Pa.” e “all’udienza successiva aveva chiesto il termine di cui alll’abrogato testo dell’art. 184 c.p.c. per articolare delle prove testimoniali”, in tal modo esplicitamente accettando il contraddittorio sulla questione relativa alla annullabilità del contratto e sollevando poi eccezione di tardività unicamente negli scritti difensivi di cui all’art. 190 c.p.c..

Così affermando il giudice d’appello si è posto in contrasto con l’orientamento delle sezioni unite di questa Corte secondo il quale “in forza del regime di preclusioni introdotto dalla L. n. 353 del 1990, che è inteso non solo a tutela dell’interesse di parte, ma anche dell’interesse pubblico a scongiurare l’allungamento dei tempi del processo, la tardiva proposizione di eccezioni deve essere rilevata d’ufficio dal giudice indipendentemente dall’atteggiamento processuale della controparte al riguardo” (così Cass., sez. un., n. 10831/2006). D’altro canto, secondo questa Corte, “ai sensi dell’art. 167 c.p.c., così come modificato dal D.L. 21 giugno 1995, n. 238, art. 3, reiterato e convertito in L. 20 dicembre 1995, n. 534, il convenuto che si costituisce tardivamente decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali” e “quanto alle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, vige pur sempre il termine perentorio di cui all’art. 180 c.p.c., comma 2, del pari introdotto dalla novella del 1995 (art. 4), onde siffatte eccezioni possono essere proposte, al più tardi, nell’intervallo tra l’udienza di prima comparizione ex art. 180 cit. e quella di trattazione ex art. 183 c.p.c., ovvero nel termine appositamente stabilito dal giudice istruttore (..), così da restare escluso che le suindicate eccezioni possano essere sollevate nella prima udienza di trattazione o in una udienza a questa successiva”.

b) L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei restanti motivi, in particolare:

– del secondo motivo, che lamenta omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte d’appello ritenuto sussistente lo stato di incapacità del convenuto al momento della stipulazione del contratto preliminare e comunque l’impossibilità delle controparti contraenti di non avvedersene, nonchè per avere negato l’ammissione delle prove dedotte dagli attori;

– del terzo motivo, che contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 428,1425 e 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d’appello desunto la malafede dei promissari acquirenti dal fatto che il valore del terreno promesso in vendita era superiore al prezzo indicato nel preliminare;

– del quarto motivo di ricorso, che fa valere omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, in relazione al riconoscimento da parte della Corte d’appello del valore del terreno promesso in vendita anche sulla base della denuncia di successione del defunto Li.Vi..

II. La sentenza va quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello che deciderà la causa alla luce dei principi di diritto sopra ricordati; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa a diversa sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della Seconda Sezione Civile, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

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