Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17121 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2017, (ud. 03/05/2017, dep.11/07/2017),  n. 17121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12768/2016 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso unitamente e

disgiuntamente dagli avvocati NICOLA TODARO e SALVATORE CATANIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, C.F. (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1273/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE DISTACCATA DI MESSINA, depositata il

26/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 21 gennaio 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, respingeva l’appello proposto da I.A. avverso la sentenza n. 23/13/07 della Commissione tributaria provinciale di Messina che ne aveva parzialmente accolto il ricorso contro l’avviso di rettifica IVA 1997, accogliendo invece l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale. La CTR osservava in particolare che trattandosi di un accertamento “sintetico e/o induttivo”, basato su PVC della GdF in esito ad una verifica presso il contribuente ed applicante dati parametrici, in assenza di controprove adeguate da parte del contribuente stesso, la pretesa fiscale risultava fondata nella sua integralità.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo il ricorrente – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5 – lamenta violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, ed omessa pronuncia, poichè la CTR ha statuito anche su di un rilievo (omessa fatturazione della vendita di pelli di animali macellati) che era stato annullato dalla CTP e che tuttavia non era stato oggetto dell’appello incidentale, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione.

La censura è fondata.

In osservanza del principio di autosufficienza, il ricorrente ha documentato, con la trascrizione dei relativi punti dell’atto di costituzione in appello dell’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, che detto punto della decisione di primo grado non è stata oggetto di gravame da parte dell’appellante incidentale, sicchè il vizio di ultrapetizione dedotto ne risulta evidente.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5 – il ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 41, comma 6, D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8, nonchè di omessa pronuncia, poichè la Commissione tributaria regionale, senza alcuna motivazione, ha confermato il rilievo relativo all’acquisto senza fattura/omessa autofatturazione di capi di bestiame, anche con riguardo al pagamento dell’IVA, dovendosi invece limitare la pretesa erariale al profilo sanzionatorio.

La censura è fondata.

In nessuna parte della sentenza è stata presa in considerazione tale questione di merito sicchè, riqualificando la censura ex art. 112 c.p.c., art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, risulta evidente l’omessa motivazione in cui è incorsa la CTR.

Peraltro va ribadito che “In tema di IVA, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 8, che ha sostituito del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 41, comma 6, il cessionario, che non abbia ottemperato all’obbligo di auto fatturazione, non è tenuto, anche per le infrazioni commesse nel vigore della previgente disciplina, al pagamento dell’imposta” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 1659 del 28/01/2015, Rv. 634441-01).

Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – vi è doglianza di omessa, apparente, insufficiente, contraddittoria pronuncia, poichè la CTR ha per un verso fatto riferimento agli accertamenti basati su parametri/studi di settore e per altro verso all’ipotesi di accertamento induttivo in caso di dichiarazione omessa non pertinenti al caso di specie, peraltro non motivando se non in apparenza sui criteri induttivi utilizzati dai verificatori e trasfusi nell’atto impositivo impugnato.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Orbene, pur vero che la motivazione della sentenza impugnata contiene alcune divagazioni in diritto per nulla pertinenti al caso di specie, facendo riferimento a previsioni di metodi accertativi, quali quello “parametrico” ovvero da studio di settore e quello induttivo “puro” in caso di dichiarazione omessa, rispettivamente previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, tuttavia allorchè affronta nel merito l’oggetto sostanziale dell’avviso di accertamento in oggetto, che pacificamente appartiene a tutt’altra categoria procedimentale, evidentemente trattandosi di un accertamento di tipo “analitico-induttivo” D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), può dirsi che raggiunga detto “minimo costituzionale”.

La CTR infatti analizza puntualmente gli elementi indiziari sulla base dei quali ha affermato la fondatezza delle riprese fiscali de quibus, indicandoli da un lato nelle discrasie tra rimanenze iniziali/finali dei capi di bestiame nell’annualità d’imposta in oggetto e dall’altro nella incompletezza/incongruità contabile dei costi di acquisto di carburante e di manutenzione degli automezzi aziendali.

La CTR inoltre ha ritenuto non adeguate le controallegazioni del contribuente, essenzialmente perchè non probatoriamente supportate.

Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo ed al secondo motivo, mentre va rigettato in relazione al terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame della questione di merito di cui al secondo motivo che terrà conto del principio di diritto che sopra si è ribadito.

PQM

 

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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