Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17121 del 10/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 17121 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 28682-2006 proposto da:
GAETAN GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato
GOBBI GOFFREDO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SICARI GIACOMO, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2013
1101

contro

TELECOM S.R.L. in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
DI S. ANDREA DELLA VALLE 6, presso lo studio

Data pubblicazione: 10/07/2013

dell’avvocato GARUTTI MASSIMO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BASSI ROBERTO, giusta
delega in atti;

– aontroric~ente avverso la sentenza n.

661/2005 della CORTt n’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FILABOZZI;
udito l’Avvocato GOBBI LUISA per delega GOFFREDO
GOBBI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

di VENEZIA, depositata il 26/10/2005 r.g.n. 546/03;

r.g. n. 28682/06
udienza del 26.3.2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Giovanni Gaetan ha chiesto che venisse accertata l’illegittimità del recesso senza preavviso della
Telecom srl dal contratto di agenzia stipulato tra le parti per la promozione di pacchetti TACS e

dell’anticipata risoluzione del contratto di agenzia ed al pagamento di altre somme dovutegli a titolo
di compensi provvigionali.
Il Tribunale di Treviso ha accolto solo parzialmente la domanda, riconoscendo il diritto del
ricorrente al pagamento della somma di € 3.573,31 a titolo di provvigioni, e rigettandola nel resto,
con sentenza che, sull’appello di Giovanni Gaetan, è stata confermata dalla Corte d’appello di
Venezia, che ha ritenuto la legittimità del recesso operato dalla preponente sul rilievo che il
contratto di agenzia prevedeva l’obbligo dell’agente di non svolgere attività di promozione di
prodotti in concorrenza con quelli della mandante e che doveva ritenersi provato che l’agente avesse
promosso, per conto di altra società, la vendita di prodotti di telefonia fissa, che pure aveva formato
oggetto dell’attività da lui svolta per conto della Telecom srl, incorrendo così nella violazione
dell’obbligo di cui all’art. 1743 c.c., ribadito dalla clausola n. 3 del contratto di agenzia.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Giovanni Gaetan affidandosi a quattro motivi di
ricorso cui resiste con controricorso la Telecom srl.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 1367 c.c., criticando l’interpretazione data
dalla Corte d’appello alle clausole di cui agli art. 3, comma 3, e 12 del contratto di agenzia, con cui
erano stati disciplinati gli obblighi delle parti in tema di diritto di esclusiva, e sostenendo che tale
interpretazione priverebbe di qualsiasi effetto la seconda delle due clausole sopra indicate.
2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 1363 c.c. in relazione all’art. 2 del
contratto di agenzia, con cui era stato stabilito l’oggetto del mandato, censurando la sentenza
impugnata per non avere tenuto conto, nell’interpretazione della suddetta clausola, di quanto
stabilito nelle premesse del contratto dalle quali risultava che l’oggetto del medesimo era limitato
esclusivamente alla promozione della vendita di prodotti di telefonia mobile (dovendo, pertanto,

GSM di TIM, con la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito dall’agente a causa

escludersi, secondo l’interpretazione del ricorrente, che potesse concretare violazione dell’art. 1743
c.c. la promozione, da parte dell’agente, della vendita di prodotti di telefonia fissa).
3.- Con il terzo motivo si denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in
ordine all’interpretazione dell’art. 2 del contratto di agenzia, sostenendo che la Corte d’appello non
avrebbe tenuto conto, nell’interpretazione della suddetta clausola, di una serie di elementi, anche
extra contrattuali, particolarmente rilevanti.
4.- Con il quarto motivo si denuncia il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della

inadempienza, l’inadempimento della controparte, che aveva violato a sua volta l’obbligo di
esclusiva avvalendosi dell’opera di altri agenti per la promozione degli stessi affari trattati dal
Gaetan.
5.- Il primo motivo è infondato. Invero, a prescindere dalla pur di per sé assorbente considerazione
che il ricorrente ha omesso di riportare nel ricorso il testo integrale dell’art. 3 del contratto di
agenzia, cha ha formato oggetto di interpretazione da parte della Corte territoriale, va rilevato che il
giudice del merito, ritenendo che le clausole di cui agli artt. 3, comma 3 (“All’agente Telecom srl
sarà consentito acquisire mandati di rappresentanza e/o agenzia da altre aziende purché i prodotti, i
beni e i servizi non siano in concorrenza”), e 12 del contratto di agenzia (“Durante la vigenza del
presente rapporto, Telecom srl potrà avvalersi dell’opera di altri soggetti e/o di proprio personale
per svolgere le stesse attività oggetto del presente contratto. Le parti convengono che nessuna di
esse è tenuta all’esclusiva in favore dell’altra”), fossero solo in apparente contrasto tra loro, ha
interpretato le stesse clausole nel senso che le parti avessero inteso escludere, per l’agente,
unicamente l’esistenza di un obbligo di agire quale agente c.d. monomandatario, fermo restando
l’obbligo di non svolgere attività di promozione di prodotti in concorrenza con quelli della
mandante.
Così decidendo, la Corte di merito non ha violato la disposizione di cui all’art. 1367 c.c., ma ha
ricercato la volontà effettiva delle parti contraenti sulla base di una interpretazione complessiva
delle pattuizioni contrattuali (art. 1363 c.c.) che fosse in grado di assicurarne l’effetto di maggiore e
più sicura ampiezza nell’ambito delle diverse ipotesi prospettate come possibili (nel rispetto,
appunto, della norma dell’art. 1367 c.c.).
5.1.- Tale operazione costituisce espressione dell’attività tipica del giudizio di merito, il cui
risultato, concretandosi in un accertamento di fatto, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il
limite della inadeguatezza della motivazione (di cui, nella specie, non viene denunciata la
violazione) e della patente violazione delle regole codicistiche di interpretazione, la cui denuncia
esige, tuttavia, una specifica indicazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione
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controversia, individuato nella facoltà dell’agente di far valere, a giustificazione della propria

suddetta, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione
diversa – ed eventualmente più persuasiva – rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata (cfr.
ex plurimis Cass. n. 11342/2004, Cass. n. 11141/2004), né dovendo l’interpretazione data dal
giudice al contratto essere l’unica (o la migliore) possibile, ma piuttosto una delle possibili, e
plausibili, interpretazioni; così che, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più
interpretazioni, tutte plausibili, non è consentito alla parte che ha proposto l’interpretazione poi
disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra
(Cass. n. 10131/2006).
5.2.- Nel caso di specie, a fronte della plausibile interpretazione delle norme contrattuali offerta dal
giudice di merito, le censure del ricorrente, lungi dall’evidenziare una effettiva violazione delle
regole di ermeneutica contrattuale (e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione), si
risolvono, in realtà, nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione delle stesse norme e
devono essere pertanto disattese.
6.- Anche il secondo motivo è infondato. La Corte di merito ha rilevato, infatti, che l’art. 2 del
contratto di agenzia consentiva alla società preponente di affidare all’agente l’incarico di
promuovere la vendita anche di prodotti diversi da quelli di telefonia mobile (“L’agente avrà,
altresì. l’incarico di promuovere la vendita di prodotti e servizi che Telecom srl gli metterà a
disposizione in conseguenza di apposite offerte mirate”) ed ha accertato, sulla base della
documentazione in atti, che il Gaetan aveva effettivamente promosso la vendita di tali prodotti (ed
in particolare, di prodotti di telefonia fissa e servizi di allarme) anche per conto dell’appellata. Ai
fini della delimitazione dell’oggetto del contratto, non è decisivo, dunque, il rilievo che nelle
premesse dello stesso contratto le parti avessero precisato che Telecom srl era agente senza
esclusiva di Telecom Italia Mobile spa per il servizio di radiomobile e che era sua intenzione
affidare a subagenti l’incarico di promuovere la vendita di pacchetti di offerta di telefonia mobile,
ben potendo le parti meglio individuare e precisare nelle singole clausole contrattuali ciò che è stato
indicato nelle premesse del contratto, anche ampliandone eventualmente il contenuto.
7.- Il terzo motivo deve ritenersi inammissibile avendo il ricorrente omesso di trascrivere nel
ricorso per cassazione il contenuto dei documenti e delle risultanze istruttorie di cui denuncia
l’omesso o inadeguato esame da parte del giudice di merito – ivi compresi i documenti depositati
dalla Telecom a sostegno della tesi secondo cui il ricorrente sarebbe stato incaricato anche della
promozione di affari non attinenti alla telefonia mobile -, nonché di specificare le argomentazioni e
le istanze che in relazione a tali risultanze erano state formulate nel giudizio di merito, onde
consentire a questa Corte di procedere alla diretta verifica del carattere di decisività di detti
elementi, ovvero della loro potenziale idoneità a determinare una decisione diversa.

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8.- Il quarto motivo è infondato. Il ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione in ordine
all’eccezione di inadempimento da lui sollevata con l’atto di appello con riguardo alla dedotta
violazione dell’obbligo di esclusiva da parte della società Telecom.
Senonché, dalla motivazione della sentenza impugnata non risulta affatto che la Corte di merito
abbia accertato l’esistenza di tale obbligo a carico della Telecom, avendo essa accertato
esclusivamente l’obbligo dell’agente di non svolgere attività di promozione di prodotti in
concorrenza con quelli della mandante, sicché non può configurarsi al riguardo un vizio di omessa

9.- In definitiva, il ricorso deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata, restando
assorbite in quanto sinora detto tutte le argomentazioni e le deduzioni non espressamente esaminate.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate facendo
riferimento alle disposizioni di cui al d.m. 20 luglio 2012, n. 140 e alla tabella A ivi allegata, in
vigore al momento della presente decisione (artt. 41 e 42 d.m. cit.).

P .Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio
liquidate in € 50,00 oltre € 3.600,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2013

Il Consigliere estensore

MFG9dente

motivazione.

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