Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17120 del 26/06/2019

Cassazione civile sez. un., 26/06/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 26/06/2019), n.17120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1445/2019 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII

466, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO GLAUCO EBNER, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSARIO MINNITI;

– resistente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 184/2018 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 05/11/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/04/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso,

p.q.r.;

uditi gli avvocati Giorgio Santini per l’Avvocatura Generale dello

Stato, Vittorio Glauco Ebner e Rosario Minniti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha assolto la Dott.ssa M.F., all’epoca dei fatti pubblico ministero presso il Tribunale di Monza, dall’incolpazione ad essa ascritta, per essere rimasto escluso l’addebito, relativo alla ritardata scarcerazione dell’imputato D.C.E. avvenuta con un ritardo di 26 giorni, dopo la scadenza dei termini della custodia cautelare (D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. a) e g)).

La Sezione disciplinare ha evidenziato che vi era stato un errore nell’individuazione della data di scadenza della misura da parte dell’ufficio del GIP, determinato dal fatto che, nei confronti dell’indagato, si procedeva per i reati di furto e ricettazione, mentre era stata respinta la richiesta per la rapina e che la concomitante iscrizione per la rapina aveva determinato l’errore nell’annotazione sulla copertina, errore riverberatosi nella fase successiva in cui il Pubblico Ministero aveva considerato la data posta sulla copertina.

Secondo la Sezione disciplinare occorreva considerare, altresì, che la scadenza del termine si era verificata durante il periodo feriale (31 agosto); che in epoca antecedente il PM aveva disposto l’avviso di conclusioni di indagini inviano il fascicolo alla struttura amministrativa per gli adempimenti post art. 415 bis c.p.c., e che, dunque, il fascicolo, pur restando nella titolarità formale del PM, non lo era dal punto di vista materiale; che l’indagato, agli arresti domiciliari, aveva formulato, tramite il suo avvocato, istanza di declaratoria di inefficacia della misura solo il 25 settembre 2013 e che il periodo di ingiusta carcerazione sofferto era stato computato in fungibilità con riferimento ad altra condanna per fatto precedentemente commesso.

Infine, la Sezione disciplinare ha considerato che il magistrato aveva documentato che in quel periodo era impegnata in un’indagine complessa che l’assorbiva in maniera quasi totale; che le attività di segreteria erano affidate ad un agente della polizia locale e non ad un cancelliere e che tale complessiva concorrenza di fatti consentiva di ritenere inesigibile in concreto la condotta doverosa e l’insussistenza di una negligenza inescusabile o la violazione del dovere di diligenza.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso in cassazione il Ministero della Giustizia con un motivo. Resiste la Dott.ssa M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il Ministero denuncia violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1, lett. A) e G), nonchè mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente osserva che il magistrato deve vigilare diuturnamente circa la persistenza delle condizioni anche temporali cui la legge subordina la privazione della libertà professionale apparendo del tutto irrilevanti, rispetto a tale obbligo di vigilanza, l’erronea annotazione sulla copertina del fascicolo, la scadenza in periodo feriale quando il fascicolo era affidato alla struttura amministrativa, la tardiva richiesta del difensore o la computabilità in fungibilità con altra condanna ed i concomitanti impegni, potendo esonerarsi da responsabilità solo in caso di impedimenti gravissimi.

4. Il ricorso va accolto.

5. La giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha più volte ribadito che grava sul magistrato l’obbligo di vigilare con regolarità circa la persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini, (sent. n. 507/2011 e, da ultimo, sent. n. 24135/2018 e n. 48087/2019); ed ha aggiunto che l’inosservanza, da parte del giudice, dei termini massimi di durata della custodia cautelare, siccome lesiva del diritto fondamentale alla libertà personale garantito dalla Costituzione, costituisce grave violazione di legge sanzionabile come illecito disciplinare (sentenza 29 luglio 2013, n. 18191); per cui l’incolpato può andare esente da responsabilità solo in presenza di impedimenti gravissimi, che gli abbiano precluso di assolvere il dovere di garantire il diritto costituzionale alla libertà personale dei soggetti sottoposti a custodia cautelare, non bastando, in tale prospettiva, la laboriosità o la capacità del magistrato incolpato, nè particolari condizioni lavorative gravose ovvero l’eventuale strutturale disorganizzazione dell’ufficio di appartenenza (cfr. SU n. 8896/2017, n. 10794/2017, e n. 18191/2013. In quest’ultima si afferma che si deve “attribuire a gravissima negligenza del giudice ogni violazione del diritto di libertà non dovuta a cause eccezionali”).

6. Si è affermato, altresì (cfr. SU n. 10794/2017; che il danno ingiusto, costituito dalla permanenza dell’indagato in stato di detenzione cautelare sine titulo per 23 giorni in più rispetto ai limiti massimi fissati dalla legge, derivante dalla violazione del dovere di diligenza di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, non può escludersi se i giorni in più di custodia cautelare siano stati detratti dalla condanna definitiva a titolo di presofferto dovendosi dare continuità alla costante giurisprudenza di queste SU secondo cui il danno ingiusto idoneo ad integrare la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a), non viene meno allorquando l’imputato illegittimamente privato della libertà personale a seguito di una permanenza di custodia cautelare oltre i limiti temporali previsti dalla legge, sia successivamente condannato ad una pena detentiva di durata superiore alla misura cautelare sofferta. Il danno, infatti, alla libertà personale si realizza nel momento (e per tutto il tempo) in cui vengono superati i limiti massimi di custodia cautelare fissati dalla legge e non può estinguersi a distanza di tempo, per il solo fatto del sopravvenire di una condanna irrevocabile a pena superiore (SU n. 8896/2017 e n. 4954/2015).

7. Infine, si è affermato che l’obbligo di vigilanza sul rispetto dei termini di custodia cautelare continua a gravare sul magistrato del Pubblico Ministero anche dopo che questi ha presentato la richiesta di rinvio a giudizio, poichè questa, ai sensi dell’art. 299 c.p.p., comma 3, investe il giudice del potere-dovere di provvedere alla revoca anche di ufficio, ma non esclude il concorrente potere-dovere di istanza del P.M. (cfr SU n. 14688/2015, e sul punto, n. 18397/2016).

8. La sezione disciplinare, con la sentenza impugnata, non si è attenuta a tali principi. Rileva al riguardo il Collegio che, se non è possibile, da un lato, chiedere al magistrato uno sforzo che superi la soglia di quanto si può umanamente pretendere, è altrettanto chiaro che l’esigtilità in concreto del comportamento doveroso e la responsabilità per gli ilieed disciplinari del D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 1 e art. 2, comma 1, lett. a) e g), non possono essere esclusi dal concorrente obbligo di altro magistrato (cfr. SU n. 10794/2017).

Quanto alla scadenza in periodo feriale o all’esistenza di carenze organizzative dell’ufficio si è già affermato che sono circostanze che impongono al magistrato di impartire le necessarie disposizioni ed uno sforzo anche maggiore per garantire l’osservanza dei termini di scarcerazione trattandosi di circostanze che non possono esimere il Magistrato dall’obbligo di continuare a controllare che i termini di custodia cautelare non vengano, a scadere senza che l’indagato sia stato tempestivamente rimesso in libertà.

9. La Sezione disciplinare non ha, dunque valutato così come era necessario, al fine di escludere la responsabilità disciplinare, la gravita o eccezionalità degli impedimenti opposti in giustificazione della violazione del dovere di diligenza, concretatosi nella ritardata scarcerazione dell’infagato.

10. Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto e la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura per una nuova valutazione della fattispecie.

Le spese del presente giudizio possono essere compensate valutata la particolarità della fattispecie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.

Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019

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