Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17120 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, (ud. 23/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16502/2019 proposto da:

M.P., rappresentato e difeso dall’avv. FRANCESCO ANTONIO

RUSSO, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRENTO, depositato il 16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Trento rigettava il ricorso proposto da M.P. avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dallo stesso avanzata.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione M.P., affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione di norme di diritto, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe escluso il riconoscimento della protezione, in tutte e tre le forme invocate, sulla base di una erronea valutazione di non credibilità del racconto personale del richiedente.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, poichè il giudice di merito non avrebbe tenuto conto che chi fugge da un pericolo imminente tende a dimenticare i dettagli delle aggressioni subite.

Le due censure, che sono suscettibili di essere trattate congiuntamente, sono inammissibili.

Il Tribunale ha ritenuto il racconto del M. non credibile, e comunque il pericolo dal medesimo dedotto non imminente, poichè egli aveva riferito di essere fuggito in seguito ad una lite familiare ed alle minacce di morte che avrebbe ricevuto da alcuni parenti, che volevano impossessarsi dei suoi beni, collocando i fatti nel (OMISSIS) (cfr. pag. 5 del decreto). Il richiedente non attinge questo specifico passaggio della motivazione, che di per sè è sufficiente a tener ferma la decisione di rigetto della domanda di protezione formulata dal ricorrente. Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi, ovvero la mancata contestazione di essa, rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882; Cass. Sez. U., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158).

Ne consegue che il contenuto del ricorso si riduce ad una generica istanza di revisione del giudizio di fatto svolto dal giudice di merito, estranea alla finalità ed alla natura del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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