Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17120 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. II, 13/08/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 13/08/2020), n.17120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21097-2019 proposto da:

K.U., elettivamente domiciliato in Montichiari (BS), VIA

San Martino della Battaglia n. 117, rappresentato e difeso

dall’avvocato LIDIA BIANCO SPERONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

29/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Brescia, con decreto pubblicato il 31 maggio 2019, respingeva il ricorso proposto da K.U., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. Il Tribunale, riteneva che le dichiarazioni rese da richiedente non integravano neppure in astratto i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato previdente assenza dei motivi di persecuzione. Parimenti non erano integrati i presupposti per l’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria ex D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non risultando un concreto pericolo che il richiedente, in caso di rimpatrio, fosse sottoposto al rischio di subire una pena capitale o di essere ucciso o di essere sottoposto ad altro trattamento inumano o degradante.

Il richiedente era espatriato per le difficili condizioni economiche conseguenti all’alluvione che aveva interessato il suo villaggio di origine circa tre anni prima dell’espatrio. Quanto alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), si doveva evidenziare che non era stato neanche allegato il rischio per la vita l’incolumità personale in caso di rimpatrio a causa di una situazione di generalizzata e indiscriminata di violenza derivante da un conflitto armato.

Inoltre, sulla base delle fonti internazionali infatti il Bangladesh era una democrazia multipartitica e seppure la cultura politica era caratterizzata violenza e da scontri non si era mai determinata una perdita di controllo del territorio da parte delle autorità governative.

In merito alla domanda di protezione umanitaria il Tribunale evidenziava la mancanza tanto dei presupposti soggettivi quanto di quelli oggettivi.

Il richiedente era in buona salute con piena capacità lavorativa e aveva lavorato come conducente di ape car nel Bangladesh per circa 3 anni dopo l’esondazione. Aveva ricevuto aiuti da parte dello Stato ed era espatriato per soli motivi economici.

La famiglia del richiedente era in Bangladesh mentre in Italia egli non aveva alcuna struttura di supporto e la volontà di inserimento nel contesto sociale del paese ospitante non poteva essere elemento da soli idonea a giustificare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari non delineando di per se stesso una situazione di non vulnerabilità o la necessità di tutela dei diritti umani fondamentali. L’alluvione era avvenuta tre anni prima e in ogni caso le condizioni di estrema povertà non potevano costituire elemento idoneo a riconoscimento della protezione umanitaria in assenza di altri elementi di vulnerabilità.

La situazione del Bangladesh non presentava criticità tali sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali della persona da determinare a una vera e propria emergenza umanitaria generalizzata.

3. K.U. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso.

4. Il ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto, vizio di motivazione apparente denunciata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 al fine di censurare la decisione per aver valutato la domanda di protezione sussidiaria in base a generiche informazioni sulla situazione interna del Bangladesh, senza considerazione completa delle prove disponibili e senza corretto esercizio dei poteri ufficiosi.

La censura attiene alla violazione dell’art. 14 in tutte le sue diverse ipotesi e dell’onere di cooperazione alla luce delle fonti internazionali sulla situazione del Bangladesh e del racconto del ricorrente.

Il ricorrente evidenzia che la decisione del Tribunale si è basata su fonti non aggiornate.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto, vizio di motivazione per non avere il Tribunale di Brescia riconosciuto l’esistenza di una protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per la minaccia grave alla vita del cittadino straniero.

La censura attiene alla valutazione prognostica negativa circa la vulnerabilità in caso di rimpatrio che non tiene conto della situazione dei diritti in Bangladesh e del buon percorso di integrazione del richiedente.

3. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione, possono essere trattati congiuntamente sono inammissibili.

La critica formulata nei motivi costituisce, infatti, una mera contrapposizione alla valutazione che il Tribunale ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito.

Come si è detto, il Tribunale ha motivato sia in relazione alla situazione soggettiva del ricorrente sia in ordine alla situazione complessiva del Bangladesh, sicchè è del tutto evidente che non vi è stata alcuna violazione di legge o omessa motivazione nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 Ne consegue che la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei medesimi fatti.

Il ricorrente, inoltre, deduce genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla sua vicenda personale ed alla situazione generale del Bangladesh, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta quanto all’insicurezza del Paese di origine ed alla compromissione di diritti fondamentali, difforme da quella accertata nei giudizi di merito.

Il Tribunale ha esaminato, richiamando varie fonti di conoscenza, la situazione generale del paese di origine del ricorrente, precisando che, in base alle suddette fonti, deve escludersi una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato.

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del Bangladesh, così come per l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva, in relazione alle fattispecie previste dal citato art. 14, lett. a) e b).

Inoltre, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018). Il ricorrente lamenta il riferimento a fonti non aggiornate ma non indica altre fonti più recenti che siano idonee a smentire quanto accertato dal Tribunale.

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

La pronuncia impugnata, dunque, risulta del tutto conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte, atteso che quanto al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, esso può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa.

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto, così facendo, “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

5. In conclusione il ricorso è inammissibile.

6. In atti vi è istanza di liquidazione dei compensi ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 rispetto alla quale non è luogo a pronuncia, in quanto a richiesta va depositata al Giudice del rinvio in caso di accoglimento del ricorso per Cassazione e al Giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile nell’ipotesi di rigetto (Sez. 6-2, Ord. n. 1844 del 2018).

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

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