Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17120 del 11/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2017, (ud. 03/05/2017, dep.11/07/2017), n. 17120
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11461/2016 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), subentrata ad Equitalia Polis Spa, in
persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PREMUDA 1/A, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DIDDORO,
rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO POLISI;
– ricorrente –
contro
HAFA CAFE’ SAS, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ACHILLE CAPIZZANO 12, presso la Dott.ssa
CAROL TARTAGLIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati LUIGI
COLELLA, ANTONIA PASQUALINA ROSSI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9755/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 05/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
depositata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 20 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto da Equitalia Sud spa avverso la sentenza n. 3294/9/14 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva accolto il ricorso di Hafa Cafè sas contro gli avvisi di intimazione IRAP, IRPEF ed altro 2006. La CTR osservava in particolare che era inammissibile la produzione delle relate di notifica degli “atti presupposti” degli atti esattivi impugnati fatta solo in appello dall’Agente della riscossione, rimasto contumace in prime cure.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud spa deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso la società contribuente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Preliminarmente va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione sollevata dalla società controricorrente.
La procura in calce al ricorso risulta invero del tutto rituale, potendosi la medesima riferire alla sentenza impugnata chiaramente indicata nell’incipit dell’atto alla quale è acclusa ed asserendo altrettanto univocamente espressiva della volontà di conferire lo specifico mandato a proporre ricorso per cassazione.
Ciò posto, con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agente della riscossione ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, poichè la CTR ha sancito l’inammissibilità della sua produzione documentale – volta a provare la notificazione degli “atti presupposti” degli atti riscossivi impugnati – effettuata per la prima volta nel secondo grado di giudizio, essendo il ricorrente rimasto contumace nel primo.
La censura è fondata.
Va infatti ribadito che “In materia di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 22776 del 06/11/2015, Rv. 637175-01).
La disposizione normativa de qua non pone infatti alcun limite alla produzione documentale in appello, pacifico essendo altresì nella giurisprudenza di questa Corte il correlato principio di diritto che trattasi di norma speciale che esclude l’applicabilità della più restrittiva previsione di cui all’art. 345 c.p.c. (cfr. ex pluribus, Sez. 5, Sentenza n. 7714 del 27/03/2013, Rv. 626219-01).
La sentenza impugnata viola apertamente il chiaro dettato normativo in questione ed anche il citato principio di diritto, meritando quindi senz’altro cassazione.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017