Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17120 del 10/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 17120 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 27767-2007 proposto da:
SACCHI ACHILLE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CASSIA 530, presso lo studio dell’avvocato MASCI
GIORGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato LOIACONO
LEONARDO, giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
1096

contro

NUOVA BREDA FUCINE MERIDIONALI S.P.A. IN L.C.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,
presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che

Data pubblicazione: 10/07/2013

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE
FEO ANTONIO, VULPIS ELIO, giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 1099/2006 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 23/11/2006 R.G.N. 1018/2005;

udienza del 26/03/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato VULPIS ELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Udienza 26.3.2013, causa n. 2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sacchi Achille chiedeva l’ammissione al passivo della Breda Fucine Meridionali in liquidazione
coatta amministrativa il suo preteso credito di euro 91.078. 52 per lavoro straordinario. La
Breda in I.c.a. eccepiva la prescrizione quinquennale e contestava la domanda in quanto
generica e perché non sussisteva un diritto al compenso richiesto stante l’inquadramento del
Sacchi. Il Tribunale di Bari con sentenza del 31.5.2004 rigettava la domanda.
Con sentenza del 23.11.2006 la Corte di appello di Bari rigettava l’appello. La Corte territoriale
osservava che non vi era contestazione sulla prescrizione dei crediti sino all’agosto 1988. Circa
l’entità dello straordinario svolto la prova era stata sul punto estremamente generica ed era
emerso comunque che il Sacchi era inquadrato come funzionario direttivo per cui non
sussisteva alcun diritto al compenso per lavoro straordinario alla luce della contrattazione
collettiva salvo il caso di una “abnormità” dello stesso . Come funzionario direttivo il Sacchi
percepiva un superminimo che compensava anche la prestazione lavorativa effettuata oltre
l’orario stabilito per l’ordinaria prestazione di lavoro.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Sacchi con due motivi; resiste controparte
con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e dei
contratti collettivi di lavoro. Il ricorrente non aveva mai svolto mansioni di quadro e tale non
era alla stregua della contrattazione collettiva ( era stato solo inquadrato nella ottava categoria
); non aveva, poi, mai percepito l’indennità di quadro. Per l’inquadramento come quadro
occorreva riferisci alla legge n. 190/85 e non alla contrattazione collettiva.
Il motivo presenta profili di inammissibilità e risulta comunque infondato. Si richiamano le
disposizione della contrattazione collettiva ( di cui si lamenta la violazione e falsa applicazione),
ma il contratto collettivo applicabile non è stato prodotto unitamente al ricorso e non viene
neppure indicato l’incarto processuale ove lo stesso sia, eventualmente reperibile. La Corte
territoriale ha comunque osservato che il ricorrente era inquadrato nella ottava categoria e
che per tali lavoratori non trovava applicazione alla luce del contratto collettivo applicabile la
disciplina legale prevista per il lavoro straordinario trattandosi di funzionari direttivi, esclusione
ritenuta legittima dalla costante giurisprudenza di questa Corte con il limite che la prestazione
non debba oltrepassare il limite della ragionevolezza mettendo a repentaglio l’integrità psico-

R.G. n.27767/07

fisica del lavoratore ( cfr. cass. n. 7201/2004), il che non era dimostrato nel caso di specie.
Peraltro viene accertato in sentenza che il ricorrente ha percepito un superminimo diretto a
compensare anche l’eventuale lavoro straordinario effettuato. Pertanto la sentenza impugnata
ha seguito l’orientamento consolidato di questa Corte e le indicazioni della contrattazione
collettiva, indipendentemente dalla questione se le disposizioni contrattuali possano o meno
prevalere sui quanto stabilito dalla legge n. 190/1985. In ogni caso la Corte di appello ha
ritenuto che non sia stata offerta la prova della prestazione di lavoro straordinario svolto e
dedotto nel ricorso richiamando le generiche dichiarazioni rese dai testi. Non sussiste, quindi,

Con il secondo motivo si allega l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio.. Era stata svolta una CTU il che dimostrava che la
prova non era generica in quanto la consulenza si era svolta sui cartellini di presenza. La
sentenza era contraddittoria perché prima asseriva che non era stato svolto lavoro
straordinario e poi sosteneva che era stato compensato con un superminimo.
Il motivo appare inammissibile in quanto diretto ad una rivalutazione del fatto inammissibile in
questa sede avendo la Corte di appello congruamente motivato in ordine alla mancata prova
del lavoro straordinario indicato in ricorso attraverso un puntuale riferimento a quanto
dichiarato dai testi, mentre parte ricorrente contesta tale accertamento sulla base di una
consulenza tecnica non prodotta e della quale comunque non vengono nemmeno indicati i
passaggi più rilevanti, in violazione-quindi- del principio di autosufficienza del ricorso. La Corte
di appello, senza incorrere in alcuna contraddizione, ha peraltro osservato che ,anche a voler
ammettere lo svolgimento di lavoro straordinario, lo stesso sarebbe stato compensato
dall’erogazione di un superminimo alla luce della contrattazione collettiva. Non si vede perché
queste affermazioni sarebbero tra loro incoerenti.
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite- liquidate come al dispositivoseguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità che si liquidano i euro 50,00, nonché in euro
3.500,00 per compensi oltre accessori.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.3.

alcuna violazione di norme di legge o contrattuali.

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