Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1712 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. III, 27/01/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 27/01/2010), n.1712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CALABRESE Donato – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COSTABELLA 23, presso lo studio dell’avvocato STUDIO

LAVITOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato PIREDDA ANDREA giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G. AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato GUIDI ENRICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CORDELLA DOMENICO giusta delega

a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.M.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 100/2005 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, emessa il 14/1/2005, depositata il

01/03/2005, R.G.N. 19/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. AMENDOLA Adelaide;

udito l’Avvocato ENRICO GUIDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’iter processuale puo’ essere cosi’ ricostruito sulla base della sentenza impugnata.

F.M., con citazione del 2 dicembre 1994, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Sassari P.A.D. esponendo che, con scrittura privata del (OMISSIS), il P. gli aveva venduto un appezzamento di terreno al prezzo di L. 105.000.000, parte delle quali versate subito e parte da corrispondersi al momento della sottoscrizione del rogito; che, immesso nel possesso del fondo, egli aveva eseguito lavori di sistemazione e miglioramento con un esborso di L. 50.000.000. Sulla base di tali premesse, chiedeva che il convenuto venisse condannato a trasferirgli l’immobile e, in mancanza, che fosse emessa sentenza sostitutiva del contratto non concluso.

Resisteva il P., deducendo che, al momento della sottoscrizione del preliminare, era stato espressamente previsto che la vendita si sarebbe perfezionata nel solo caso in cui nessuno degli aventi diritto avesse esercitato la prelazione agraria. Poiche’ qualche tempo dopo il M. aveva dichiarato di volersene avvalere alle condizioni contrattualmente stabilite, egli aveva invitato il F. a rilasciare il terreno, peraltro senza esito, cosi’ come senza effetto era rimasto l’invito al M. a presentarsi davanti al notaio per la formalizzazione del trasferimento.

Ribadita la propria volonta’ di addivenire alla stipula dell’atto pubblico alle condizioni pattuite, chiedeva il convenuto che, in ragione della sua adesione alla domanda attrice, questa venisse rigettata, M.M., intervenuto volontariamente, deduceva che, invitato ad esercitare il diritto di prelazione, in quanto proprietario di un terreno confinante, aveva dato il suo assenso all’acquisto del terreno posto in vendita ma che, avvedutosi che esso era occupato dal F., aveva condizionato la propria disponibilita’ al rilascio del fondo da parte dell’occupante. Chiedeva quindi al giudice adito che, dichiarata la nullita’ e la inefficacia del preliminare di vendita in data (OMISSIS), venisse riconosciuto il suo diritto di prelazione, con conseguente trasferimento del terreno e condanna del F. al rilascio dello stesso nonche’, insieme al P., al risarcimento dei danni.

In corso di causa il P. modificava la propria domanda, chiedendo la declaratoria di risoluzione del preliminare di vendita per grave inadempimento del F..

Con sentenza del 20 novembre 2001 il giudice adito, in accoglimento della domanda attrice, trasferiva a F.M. la proprieta’ del terreno in contestazione, rigettando la domanda proposta dal M., che veniva altresi’ condannato a rifondere le spese di causa alle controparti.

Su gravame principale di quest’ultimo, e incidentale del F., la Corte d’appello di Cagliari, in parziale riforma della impugnata pronuncia, compensava integralmente, tra il P. e il M., le spese processuali di primo grado, nonche’, tra tutte le parti, quelle del giudizio di impugnazione.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione M. M. formulando quattro motivi e notificando l’atto a P.M. D. e a F.M..

Ha resistito con controricorso F.M..

Il ricorrente ha altresi’ depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo di ricorso l’impugnante deduce violazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale fatto malgoverno del principio tantum devolutum quantum appellatum.

Rileva che il giudice di primo grado aveva rigettato la sua domanda sull’assunto che egli non aveva fornito alcuna prova della mancata alienazione, nel biennio precedente, di altri fondi rustici, cosi’ implicitamente riconoscendo la sussistenza di tutti gli ulteriori presupposti richiesti dalla legge per il valido esercizio del diritto di prelazione. Questo essendo il thema decidendum del giudizio di gravame, non poteva la Corte territoriale estendere la sua valutazione anche alla qualita’ di coltivatore diretto documentata dal certificato SCAU di Sassari, qualita’ che non era stata investita da impugnazione, con conseguente formazione del giudicato sul punto.

Ne’ rilevante era che il F., costituendosi in appello, avesse genericamente contestato la domanda, posto che i rilievi svolti non si erano tradotti nella proposizione di una impugnazione incidentale.

1.2 Col secondo mezzo il ricorrente lamenta insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il decidente travisato l’insegnamento della giurisprudenza di legittimita’ che, nell’escludere il valore di prova legale dell’iscrizione negli elenchi SCAU, non aveva inteso negare tout court qualsivoglia valore probatorio a tale emergenza, ma ne aveva semmai rimesso la valutazione al giudice di merito, chiamato segnatamente ad indagare le modalita’ in concreto seguite per la loro compilazione. In tale contesto il giudice d’appello avrebbe quanto meno dovuto esplicitare le ragioni per le quali aveva ritenuto di discostarsi dalle valutazioni operate dalla pubblica amministrazione.

2.1 Le critiche svolte nei due motivi, che per la loro evidente connessione si prestano a essere esaminate congiuntamente, sono prive di pregio.

La Corte d’appello ha negativamente apprezzato la fondatezza della pretesa del M. di essere riconosciuto titolare del diritto di prelazione, e quindi di riscatto, del terreno oggetto del contratto stipulato tra il F. e il P. con la scrittura privata del (OMISSIS), evidenziando che, ancorche’ il prelazionante avesse in appello fornito la prova di non avere venduto alcun fondo nel biennio antecedente al 29 ottobre 1995, non aveva tuttavia dimostrato la ricorrenza degli altri presupposti richiesti dalla legge:

segnatamente, non aveva provato la sua qualita’ di coltivatore diretto, la quale non poteva essere ritenuta sussistente in ragione della sola iscrizione del M. negli elenchi dei coltivatori diretti del Servizio contributi agricoli unificati di (OMISSIS), non avendo tali elenchi valore di prova legale, ma di mera informazione circa il risultato di accertamenti compiuti a diversi fine dalla pubblica amministrazione (confr. Cass. 22 giugno 2001, n. 8595).

Ne’ poteva condividersi l’assunto che l’esistenza dei predetti requisiti fosse stata implicitamente ammessa dal P. e dal F., essendosi essi limitati a eccepire la decadenza del M. dall’esercizio del diritto di prelazione. E invero, avendo le menzionate parti contestato integralmente il contenuto della comparsa di intervento del M., l’eccezione di decadenza doveva ritenersi introdotta in via subordinata agli altri rilievi con i quali era stato confutato il fondamento della proposta domanda.

2.2 Ritiene il collegio che i principi giuridici applicati dal giudice a quo siano corretti e condivisibili. E’ invero affermazione giurisprudenziale costante che, ai fini dell’esercizio della prelazione da parte del proprietario confinante del fondo compravenduto ai sensi della L. n. 817 del 1971, e’ necessario non solo che lo stesso rivesta la qualifica di coltivatore diretto per essere dedito in concreto alla attivita’ agricola, ma altresi’ che coltivi direttamente il fondo adiacente a quello posto in vendita, non essendo sufficiente che eserciti altrove l’attivita’ di agricoltore. L’intento perseguito dal legislatore e’ infatti l’ampliamento dell’impresa coltivatrice diretta finitima, non gia’ l’acquisto della proprieta’ della terra da parte di qualsiasi coltivatore diretto. Se dunque, in aderenza a tale ratio legis, e’ cosi’ pregnante l’onere probatorio imposto al confinante, che intenda esercitare il diritto di prelazione, correttamente il giudice di merito ha escluso che la verifica della sussistenza della qualita’ di agricoltore potesse basarsi su dati empirici e formali, quali gli elenchi redatti dal servizio contributi agricoli unificati (Scau), trattandosi di certificazione rilasciata a fini prevalentemente assistenziali, idonea al piu’ a fornire elementi indiziari, inutilizzabili in assenza di altre emergenze probatorie (confr. Cass. civ., sez. 3, 22 giugno 2001, n. 8595).

Ne’ siffatto accertamento, ritenuto evidentemente assorbito in primo grado dalla negativa valutazione di un altro requisito necessario al valido esperimento della prelazione, era precluso alla Corte territoriale. La parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha infatti l’onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle eccezioni disattese dalla sentenza impugnata, ben potendo essa sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c., semplicemente riproponendo tali eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado (Cass. civ., 3, 5 giugno 2007, n. 13082). E invero l’onere di proporre appello incidentale sussiste solo con riferimento a domande o eccezioni autonomamente, espressamente e motivatamente respinte, rispetto alle quali rileva pertanto la previsione dell’art. 329 c.p.c., comma 2, (confr. Cass. civ., sez. un. 16 ottobre 2008, n. 25246).

3.1 Col terzo mezzo deduce il M. violazione e falsa applicazione dell’art. 1326 c.c., ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, insufficienza ed erroneita’ della motivazione, per avere la Corte d’appello negato il valore di accettazione della proposta contrattuale alla lettera da lui inviata in data 17 ottobre 1994, laddove con essa egli aveva inteso manifestare inequivocabilmente la sua volonta’ di esercitare il diritto di prelazione, acquistando il terreno alle condizioni indicate. Siffatta volonta’ doveva poi ritenersi confermata per facta concludentia dal successivo comportamento delle parti, che avevano addirittura fissato l’appuntamento davanti al notaio per la stipula del definitivo.

3.2 Anche tali censure non colgono nel segno.

La Corte territoriale, esaminato il contenuto della missiva in data 17 ottobre 1994, della quale riporta in sentenza i punti salienti, ha evidenziato come essa non contenesse affatto una accettazione della proposta di vendita, ma solo la richiesta di un appuntamento per trattare l’affare.

A giudizio del collegio il valore interlocutorio attribuito dal giudice di merito al documento versato in atti e’ conforme al senso comune delle parole usate dal mittente, posto che la manifestazione della disponibilita’ a trattare per l’acquisto di un podere, esprime all’evidenza l’interesse a verificare sul campo la possibilita’ di un’intesa, il cui contenuto resta tuttavia ancora da definire.

Non ha dunque alcun senso ne’ invocare la violazione dell’art. 1326 c.c., a norma del quale il contratto e’ concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte, ne’ denunciare pretesi vizi motivazionali, essendo semmai illogico e incongruo, alla luce del tenore del documento innanzi richiamato, il significato che ad esso pretende attribuire il ricorrente. In definitiva le asciutte osservazioni del giudice a quo soddisfano in pieno l’obbligo motivazionale impostogli dalla legge.

4.1 Col quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 323 c.p.c., in relazione all’art. 105 c.p.c., erroneita’ e contraddittorieta’ della motivazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte d’appello giudicato inammissibili per difetto di interesse i motivi di gravame volti a far valere l’omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione per inadempimento proposta dal P. nonche’ a dedurre il vizio di ultrapetizione in relazione all’accoglimento della pretesa attrice.

Rileva che la nozione di soccombenza, impropriamente richiamata dal decidente per escludere il suo interesse all’impugnazione, si riconnette a una statuizione del giudice a quo idonea a recare pregiudizio a una parte, ancorche’ diversa da quella che abbia proposto la domanda ritenuta non meritevole di accoglimento.

Nella fattispecie il M. aveva certamente interesse all’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento proposta dal P., essendo certo il pregiudizio a lui derivante dall’accoglimento di quella del F., che precludeva definitivamente ogni possibilita’ di acquisto del terreno in contestazione.

4.2 Le critiche sono infondate.

L’interesse del ricorrente alla caducazione del preliminare di vendita e al rigetto della domanda di trasferimento coattivo proposta dal promissario acquirente e’, all’evidenza, un interesse di mero fatto, che, cosi’ come non lo legittimava ad agire in giudizio in luogo del promittente venditore, o a resistere alla pretesa del convenuto, non lo abilita a impugnare pronunce che solo di riflesso lo pregiudicano. Si ricorda in proposito che l’interesse all’impugnazione, manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire – sancito dall’art. 100 c.p.c. – va apprezzato in relazione all’utilita’ concreta derivabile alla parte dall’accoglimento del gravame, e si collega alla soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, mancando la quale l’impugnazione e’ inammissibile (Cass. civ., sez. lavoro, 10 novembre 2008, n. 26921).

In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.800,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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