Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1712 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. III, 26/01/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 26/01/2021), n.1712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32857-2019 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA

SCHEDA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1593/2019 della CORTE D’APPELLO DI TORINO,

depositata il 02/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A.C., cittadino della (OMISSIS), ha impugnato la sentenza in data 2/10/2019 con la quale la Corte d’Appello di Torino ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dall’istante per il riconoscimento della protezione internazionale nelle diverse forme dallo stesso rivendicate;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) dell’assenza di attendibilità del racconto del ricorrente; 2) dalla mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sè, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da A.C. con ricorso fondato su due motivi;

il Ministero dell’interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente omesso di attivare i propri doveri di cooperazione istruttoria, tanto con riguardo alla ricostruzione delle vicende personali del ricorrente, quanto in relazione alla ricognizione delle effettive situazioni di pericolo esistenti nel relativo paese di origine;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per carenza di istruttoria e di motivazione, essendosi il giudice a quo sottratto all’obbligo di un’adeguata giustificazione a sostegno del rigetto delle domande di protezione internazionale avanzate dall’istante;

dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso, siccome privo del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;

osserva al riguardo il Collegio come detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, debba consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l’acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; Sez. U. n. 22575 del 2019) sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondato il provvedimento impugnato e le difese svolte dalle parti;

l’assoluta mancanza di detti elementi nel corpo dell’odierno ricorso – ivi ricompresa l’esposizione dei motivi, eventualmente idonei a darne conto (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018, Rv. 649425 01) – ne impone la dichiarazione di inammissibilità;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio, attesa la mancata tempestiva costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

dev’essere viceversa attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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