Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1712 del 25/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 25/01/2011), n.1712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Michele – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI TOR

SAPIENZA N. 78, presso lo studio dell’avvocato CUNICELLA ANTONIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SCAMPOLI ANTONIO SERGIO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TADRIS PATRIZIA,

STUMPO VINCENZO, FABIANI GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 950/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 20/06/2008 R.G.N. 1051/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2010 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO per delega TADRIS PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.A. impugnava la sentenza del Tribunale di Lanciano dell’11 maggio 2007 che le aveva negato il diritto alla iscrizione nelle liste di mobilita’ di cui alla L. n. 223 del 1991 (e alla relativa indennita’) per difetto del requisito dimensionale dell’impresa datrice di lavoro, New Company s.r.l., negli ultimi sei mesi del rapporto di lavoro. La lavoratrice proponeva appello lamentando, in particolare, che il giudice non avesse incluso, tra i dipendenti della societa’, tale F.F., posto che, computando anche costei e dovendo porsi la cessazione dei rapporti di lavoro a settembre 2004, (mese nel quale la New Company aveva cessato l’attivita’, comunicando, per tale ragione, il licenziamento a tutti i dipendenti), risultava che nei sei mesi precedenti vi era stata una media di 16 lavoratori, con il rispetto, quindi, del dato dimensionale prescritto dalla L. n. 223 del 1991.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado osservando che, anche a voler inserire la F.F. nel novero dei lavoratori subordinati, comunque non si raggiungeva la media di piu’ di 15 lavoratori, richiesta dal combinato disposto della L. n. 223 del 1991, artt. 1 e 16 per conseguire l’indennita’ oggetto di causa.

Senza dire, ha poi aggiunto la Corte, che il rapporto di lavoro della F.F. non poteva qualificarsi come subordinato, essendo risultato dalla prova testimoniale che i suoi compiti consistevano in attivita’ di controllo ovvero di direzione del lavoro, ovvero ancora in mansioni di capolinea, che di per se’ non erano indice di subordinazione.

Per la cassazione di questa sentenza B.A. ha proposto ricorso fondato su due motivi e ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. L’INPS ha resistito con controricorso. L’Amministrazione provinciale di Chieti, anch’essa intimata, non si e’ costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel primo motivo la ricorrente, deducendo violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, sostiene che il semestre da considerare, ai fini della verifica del requisito occupazionale richiesto dalla L. n. 223 del 1991, e’ rappresentato dai sei mesi precedenti quello dell’effettiva cessazione dell’attivita’ produttiva; e poiche’, nella specie, l’evento in parola ebbe a verificarsi nel mese di settembre 2004, la consistenza occupazionale andava verificata con riferimento ai mesi da marzo ad agosto 2004, mentre erroneamente i giudici di merito hanno considerato anche il mese di settembre.

2. Nel secondo motivo, con deduzione di vizio di motivazione, si contesta alla sentenza impugnata di avere ingiustificatamente escluso dal novero dei dipendenti presenti in azienda nei mesi di agosto e settembre 2004 la lavoratrice F.S., dal momento che costei, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, non aveva risolto il rapporto di lavoro all’inizio del mese di agosto, ma era stata collocata in ferie come tutti gli altri dipendenti fino alla fine del mese e doveva, quindi, considerarsi presente in azienda anche a settembre. Del pari, privo di adeguato supporto motivazionale sarebbe, secondo la ricorrente, l’accertamento relativo al carattere non subordinato del rapporto di lavoro di F.F..

3. Il ricorso proposto nei confronti dell’Amministrazione provinciale di Chieti va dichiarato inammissibile per inesistenza della notificazione, eseguita a mezzo del servizio postale, non essendo stato prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata, come prescritto dall’art. 149 c.p.c., comma 2, (giurisprudenza costante:

da ultimo, Cass. n. 13639 del 2010; n. 9769 del 2008).

4. Il ricorso va, invece, rigettato nei confronti dell’INPS. 5. Esaminandone congiuntamente i motivi, all’evidenza tra loro connessi, osserva la Corte che la L. n. 223 del 1991 considera destinatarie della propria applicazione le sole imprese caratterizzate da un determinato ambito dimensionale.

6. Infatti l’art. 1, comma 1, stabilisce che l’intervento straordinario della cassa integrazione opera limitatamente alle imprese che abbiano occupato “mediamente” piu’ di quindici lavoratori nel semestre precedente la domanda di integrazione salariale e l’art. 4 riferisce alle sole imprese caratterizzate dal suddetto limite dimensionale le disposizioni relative alla procedura di mobilita’ e quelle relative ai benefici che vi sono collegati, vale a dire l’apprestamento, per i lavoratori licenziati, di specifiche tutele collegate alla loro iscrizione nelle liste di mobilita’, conferendo quest’ultima il diritto sia ad apposite prerogative occupazionali, sia ad uno speciale trattamento previdenziale (l’indennita’ di mobilita’).

A sua volta, l’art. 24 della stessa legge, recante la disciplina del licenziamento collettivo per riduzione di personale non in integrazione straordinaria (comma 1) ovvero, come nel caso concreto, per cessazione dell’attivita’ di impresa (comma 2), riferisce l’applicazione della procedura di mobilita’ e delle connesse tutele per i lavoratori ai soli casi di recesso di “imprese che occupino piu’ di quindici dipendenti”.

7. L’interpretazione di quest’ultima disposizione normativa, fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ e seguita dalla sentenza impugnata – e’ nel senso che la sussistenza del prescritto requisito dimensionale non va verificata dando rilievo al numero dei dipendenti esistenti al momento del licenziamento (che potrebbe essere inferiore ai sedici richiesti dalla legge), ma avendo riguardo a un arco di tempo piu’ ampio – precisamente un semestre – valutato retroattivamente rispetto a tale momento e applicando un criterio di media, in analogia con quanto espressamente stabilito dall’art. 1, comma 1, ai fini dell’intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria (cfr. Cass. n. 12592 del 1999, n. 13796 del 1999), Ne consegue che la disciplina della L. n. 223 del 1991 torna applicabile (conseguendone, per i lavoratori licenziati, l’accesso agli istituti previdenziali da essa apprestati) anche all’impresa che, al momento dei licenziamenti per cessazione di attivita’, abbia un numero di dipendenti inferiore a sedici, ma che nei mesi precedenti abbia compensato tale carenza superando il limite dimensionale.

8. Quanto alla individuazione del semestre “rilevante” ai fini indicati dal ripetuto art. 24, ritiene la Corte che debba, ancora una volta, farsi riferimento alle indicazioni fornite dalla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 1 che espressamente impone di considerare il semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma secondo (la richiesta, cioe’, di intervento straordinario di integrazione salariale); di talche’, il semestre in questione va calcolato a ritroso dalla data di intimazione dei licenziamenti per cessazione di attivita’ e, percio’, comprendendovi anche il mese nel quale e’ intervenuto il recesso dell’impresa datrice di lavoro.

9. Nella specie e’ pacifico che l’impresa New Company ebbe a cessare l’attivita’ aziendale e ad intimare a tutti i propri dipendenti i licenziamenti (tra i quali quello qui impugnato) nel mese di settembre 2004 e, dunque, correttamente la sentenza impugnata ha tenuto conto, per verificare l’esistenza del prescritto requisito dimensionale, anche dei lavoratori occupati nel mese di settembre 2004, cosi’ come risultanti dagli accertamenti svolti dalla Direzione provinciale del lavoro ( incaricata dall’Amministrazione provinciale) e non oggetto di specifica contestazione da parte della lavoratrice allora appellante (la quale, deve sottolinearsi, anche in questa sede non muove alcuna censura all’accertamento in parola, limitandosi a sostenere la tesi – peraltro, come si e’ detto, giuridicamente errata secondo la quale il semestre rilevante per legge va calcolato a mesi interi, escludendo, quindi, il mese in cui ha avuto luogo il licenziamento).

10. Si aggiunga che il giudice di appello ha avuto cura di computare anche la F.F. nel novero dei lavoratori dipendenti dalla New Company fino al mese di settembre 2004; ma, pur con la considerazione (anche) di tale lavoratrice, ha accertato che la media degli occupati nell’ultimo semestre (aprile – settembre 2004) era pari a 14,666667, inferiore, quindi non solo a sedici ma (addirittura) a quindici dipendenti.

11. Quanto alla contestazione (espressa, in particolare, nel secondo motivo di ricorso) secondo cui sarebbe stata ingiustificatamente esclusa dal novero dei dipendenti occupati nei mesi di agosto e settembre 2004 tale F.S., dal momento che costei, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non aveva cessato il suo rapporto lavorativo all’inizio del mese di agosto 2004, ma era stata collocata in ferie come gli altri lavoratori, e’ sufficiente osservare che la tesi della ricorrente non e’ supportata da alcuna indicazione di elementi di prova utili a porre in dubbio l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale era stata la stessa lavoratrice ad ammettere di aver cessato il proprio rapporto di lavoro all’inizio dell’agosto 2004; trattasi, pertanto, di contestazione inammissibile, in realta’ denunziandosi come vizio di motivazione soltanto la difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice d’appello rispetto a quello in questa sede preteso.

12. E’ da aggiungere, una volta che la sentenza qui impugnata ha ritenuto insussistente il prescritto requisito dimensionale per l’impresa datrice di lavoro pur computando (anche) la F. F. tra i lavoratori subordinati, che non vi e’ ragione di esaminare la censura (anch’essa formulata nel secondo motivo di ricorso) con cui si contesta la qualificazione (come non subordinato) del rapporto di lavoro della stessa F.F., trattandosi di una valutazione aggiuntiva del giudice di appello, che in nulla pone in dubbio la prima ed autonoma ratio decidendi che da fondamento alla conclusione di rigetto della domanda della lavoratrice odierna ricorrente.

Trova, infatti, in questo caso, applicazione il principio, costantemente espresso dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. Sez. un. n. 16602 del 2005, Cass. n. 2811 del 2006, n. 20118 del 2006, n. 21431 del 2007), secondo cui quando la sentenza di merito pronunci sulla domanda in base a una pluralita’ di ragioni, tra loro distinte e indipendenti, ciascuna delle quali sia, in astratto, idonea a giustificare anche da sola la decisione, l’omessa o infondata impugnazione anche di una soltanto di tali ragioni rende superflue le parti della motivazione della sentenza impugnata concernenti le altre questioni e, di conseguenza, inammissibili, per difetto di interesse al loro esame, le censure al riguardo formulate dal ricorrente.

13. In conclusione il ricorso va rigettato nei confronti dell’INPS e dichiarato inammissibile nei confronti dell’Amministrazione provinciale di Chieti.

14. Non ricorrendo le condizioni di esonero dalle spese di lite previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo riformulato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42 convertito nella L. n. 326 del 2003 (nella specie applicabile ratione temporis), la ricorrente e’ condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore dell’INPS, mentre nulla deve disporsi, al riguardo, nei confronti dell’Amministrazione intimata, in difetto di una sua attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso nei confronti dell’INPS e lo dichiara inammissibile nei confronti dell’Amministrazione provinciale di Chieti. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 22,00 per esborsi e in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari, con accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti dell’Amministrazione intimata.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

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