Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1712 del 23/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2019, (ud. 07/11/2018, dep. 23/01/2019), n.1712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17435-2017 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIUSEPPINO BOSSO, CARLO BOSSO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 712/2017 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 29/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2018 dal Presidente Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

Fatto

RILEVATO

Che il Tribunale di Torino, decidendo in sede di opposizione ad ATP ex art. 445 c.p.c., respingeva il ricorso proposto da B.F. al fine del riconoscimento dei requisiti sanitari per la corresponsione dell’indennità di accompagnamento a decorrere dall’avvenuta revoca della prestazione assistenziale;

che il Tribunale era pervenuto alla statuizione impugnata all’esito di consulenza tecnica rinnovata, confermativa di quella svolta in primo grado, che aveva negato la sussistenza della condizione sanitaria legittimante la prestazione richiesta;

che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il B. sulla base di due motivi;

che l’Inps ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 1 e dell’art. 115 c.p.c. Osserva che il Tribunale, facendo proprie le conclusioni del ctu, era incorso nella violazione della L. n. 18 del 1980, art. 1, nella parte in cui prevede la fruizione dell’indennità di accompagnamento per i soggetti che non siano in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, nonchè dell’art. 115 c.p.c., essendo nozione di comune esperienza che un soggetto amputato di un arto inferiore all’altezza della coscia debba muoversi con carrozzella o l’ausilio di stampelle, con la conseguenza che era implicita la sussistenza delle condizioni legittimanti la prestazione;

che con il secondo motivo deduce violazione sotto altro profilo della L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 e dell’art. 115 c.p.c., comma 2, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’impossibilità di compimento degli atti quotidiani della vita, che si assume non possano essere espletati pur munendosi di protesi. Rileva che in sentenza non c’è alcun accenno al compimento di tali atti, pur se ciò era stato evidenziato dalla difesa, con violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

che le censure, incentrate sulla critica della c.t.u., si risolvono, in difetto di allegazione delle fonti attestanti la palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica o dell’omissione di imprescindibili accertamenti strumentali, nell’espressione di un mero dissenso diagnostico, cioè in un’inammissibile critica al percorso motivazionale del giudice del merito (in tal senso Cass. n. 1652 del 03/02/2012: “Nel giudizio in materia d’invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione – Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.”);

che per quanto riguarda, poi, i profili integranti vizi motivazionali, si osserva che la censura non attinge il nucleo fondamentale della motivazione (fondato sull’accertata mancanza della necessità permanente di un accompagnatore) e non si conforma, pertanto, ai parametri indicati dall’art. 360 c.p.c., n. 5, secondo l’interpretazione offerta da Cass. Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014, poichè non attengono all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

che in base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese di giudizio seguono la soccombenza, in mancanza di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2019

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