Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17119 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. I, 21/07/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 21/07/2010), n.17119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ INTERNAZIONALE PASTI S.A.S. DI NICOLA FILOSA (c.f.

(OMISSIS)), gia’ Societa’ F.lli Filosa di Filona Ferdinando e C.

Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 19, presso l’avvocato

PAZZAGLIA STEFANIA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURI

RICCARDO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI META, V.F.;

– resistente –

avverso la sentenza n. 685/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 21.9.2002 il Tribunale di Castellammare di Stabia, accogliendo l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Comune di Meta, dichiaro’ improponibile il relativo ricorso ed il conseguente decreto ingiuntivo ottenuto dalla Soc. Internazionale Pasti per il pagamento della somma di L. 40.322.118, quale corrispettivo dell’appalto di forniture di pasti preconfezionati relativamente all’anno 1991/1992. Il giudice adito pervenne a tale decisione ritenendo la controversia devoluta ad arbitri in forza di clausola compromissoria.

Detta sentenza fu impugnata dalla s.a.s. Societa’ Internazionale Pasti di Nicola Filosa gia’ Fratelli Filosa & C. dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli, sostenendo la inoperativita’ della clausola compromissoria dell’art. 32 del capitolato speciale di appalto del (OMISSIS) con riferimento al contratto relativo al 1991/1992, in quanto il Comune aveva revocato il pagamento per circostanze che esulavano dal contratto, pretendendo in tal modo di recuperare importi versati in eccedenza per l’anno precedente;

erroneamente, pertanto, erano stati richiamati il capitolato speciale di appalto del (OMISSIS) (art. 25) ed il capitolato speciale di appalto del (OMISSIS) (art. 32), sia perche’ tale clausola non era stata specificamente richiamata nel contratto (OMISSIS) (art. 10), sia perche’ il capitolato non era stato sottoscritto sia, infine, sia perche’ mancava la specifica approvazione separata, ex art. 1341 c.c., rispetto alle condizioni predisposte dall’altro contraente. Il Comune, resistendo al gravame, propose anche appello incidentale. La Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello principale e dichiarava inammissibile quello incidentale.

Avverso detta sentenza la Societa’ Internazionale Pasti s.a.s. di Nicola Filosa gia’ Societa’ F.lli Filosa di Filosa Ferdinando e C. s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Comune di Meta ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 808 c.p.c. in relazione all’art. 807, commi 1 e 2, nonche’ all’art. 10 del contratto di appalto del (OMISSIS) – omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Deduce la ricorrente che il capitolato speciale di appalto (OMISSIS), contenente la clausola compromissoria, mai sottoscritto dalla stessa, era stato richiamato dall’art. 10 del contratto di appalto, stipulato tra le parti in causa in data (OMISSIS), con un riferimento del tutto generico; ne deriverebbe che in virtu’ di detto generico rinvio non potrebbe ritenersi sussistente il prescritto requisito della forma scritta, richiesto per la validita’ della clausola compromissoria.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 808 c.p.c. in relazione all’art. 32 del capitolato di appalto del (OMISSIS) – omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La Corte di merito avrebbe arbitrariamente ritenuto che la presente controversia dovesse essere devoluta agli arbitri in virtu’ della clausola compromissoria di cui all’art. 32 del capitolato speciale di appalto, atteso che tale controversia non rientrerebbe tra quelle da deferirsi agli arbitri ai sensi del menzionato art. 32, non riguardando la esecuzione del contratto di appalto, ma il recupero di corrispettivi pagati in piu’ e relativi ad un precedente diverso contratto di appalto, relativo all’anno 1990/91.

Il giudice di merito sarebbe pervenuto a tale arbitraria conclusione sulla base di una interpretazione della clausola compromissoria che non terrebbe conto del senso letterale delle parole e del contenuto sostanziale del capitolato di appalto.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c. – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Deduce la ricorrente che il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere inammissibile, perche’ nuova, la censura relativa alla mancata specifica approvazione separata per iscritto, ex art. 1341 c.c. della clausola compromissoria.

Tale censura secondo la ricorrente non potrebbe ritenersi nuova, atteso che troverebbe il suo fondamento e la sua causa nella appellata sentenza di primo grado.

Il primo motivo di ricorso e’ infondato.

Questa Corte, chiamati a risolvere analoga questione, ha affermato il principio secondo cui non e’ invalida, per violazione dell’art. 808 c.c., comma 1, la clausola compromissoria stipulata mediante “relatio” ad un documento esterno al contratto scritto, in cui la clausola stessa e’ inserita; le parti di un negozio formale possono, infatti, certamente rinviare, per la determinazione di una porzione del contenuto di esso, alla legge o ad altri atti ufficiali, nonche’ a dichiarazioni dotate di un livello di forma non inferiore a quello richiesto per il negozio che stipulano, col risultato che la volonta’ espressa nel documento richiamato si deve reputare come espressa e ripetuta integralmente nel negozio, anche se in esso non riprodotta materialmente (cfr. cass. n. 965 del 1979; cfr. anche cass. sez. un. n. 4167 del 1978).

Piu’ recentemente questa Suprema Corte ha ulteriormente ribadito questo orientamento giurisprudenziale, affermando che in tema di clausola arbitrale stabilita nel contratto di appalto di opere pubbliche stipulato con un Comune, il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento (nella specie un capitolato speciale, predisposto in funzione regolamentare di un singolo rapporto) che sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine della integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina, per il tramite di “relatio perfecta”, il valore di clausole concordate e quindi le sottrae alla esigenza dell’approvazione specifica per iscritto di cui all’art. 1341 c.c. (cfr. cass. n. 15783 del 2003).

Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, che il collegio condivide, devesi ritenere corretta la affermazione del giudice a quo che restava operante per la disciplina del rapporto e per le eventuali controversie l’allegato capitolato speciale di appalto (OMISSIS), richiamato ed approvato dalle parti e, quindi, non richiedente alcuna specifica approvazione.

Il secondo motivo e’ inammissibile.

Tale motivo manca di autosufficienza e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Con tale motivo, infatti, la ricorrente denuncia la errata interpretazione ed applicazione della clausola compromissoria contenuta nel capitolato speciale d’appalto, senza riportarne, come avrebbe dovuto, specificamente il contenuto. Infine il terzo motivo e’ infondato.

Il giudice a quo ha ritenuto inammissibile il motivo di appello, ritenendo la questione nuova. Il collegio ritiene che, comunque, il motivo di ricorso e’ infondato, atteso che secondo l’orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, che il collegio condivide, la clausola compromissoria contenuta in un capitolato speciale, sebbene predisposto dall’uno dei contraenti nei confronti di persona indeterminata, non deve essere approvata specificamente per iscritto a norma dell’art. 1341, c.c., comma 2, perche’ non e’ diretto a disciplinare una serie indefinita di rapporti, ma solo quello da istituirsi col vincitore della gara (cfr. cass. n. 5549 del 2004).

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto e la ricorrente condannata al pagamento a favore del resistente delle spese del giudizio di cassazione, che, tenuto conto del valore della controversia, appare giusto liquidare in complessivi Euro 1.400,00 (millequattrocento/00), di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.400,00 (millequattrocento/00), di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

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