Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17119 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, (ud. 23/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16139/2019 proposto da:

B.M., rappresentato e difeso dall’avv. MARIA BASSAN, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso proposto da B.M. avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dallo stesso avanzata.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione B.M., affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea valutazione di non credibilità del racconto personale, fatta propria dal giudice di merito.

Il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dal proprio paese perchè ingiustamente accusato di omicidio. In particolare, egli aveva narrato di essere titolare di una attività di costruzione di arredamenti e serramenti; mentre si trovava in centro città per acquistare merce per la sua attività, sarebbe divampato un incendio nel negozio, in cui sarebbe rimasto gravemente ustionato un suo dipendente, poi deceduto in ospedale. Egli sarebbe stato per questo motivo arrestato e sarebbe rimasto in carcere 7 giorni, durante i quali suo padre sarebbe morto. Suo fratello sarebbe riuscito a reperire solo una parte della somma che i parenti del lavorante deceduto avrebbero chiesto come risarcimento per far cadere le accuse contro di lui; e quindi, consapevole che non avrebbe mai potuto versare la differenza, il ricorrente avrebbe deciso di fuggire. Sarebbe rimasto in Libia 4 anni, ove sarebbe stato rapito, ridotto in schiavitù dai talebani, dai quali tuttavia sarebbe riuscito a fuggire attraverso un tunnel.

Ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non credibile la sua storia personale: in particolare, il giudice di merito avrebbe erroneamente valorizzato il fatto che egli non avesse prodotto alcun documento comprovante l’accordo economico per il suo rilascio, non considerando che l’assenza di una prova del pagamento del denaro sarebbe dovuta alla conclamata corruzione degli organi di polizia del Bangladesh, confermata dal rapporto E.A.S.O. 2017 su quel Paese. Inoltre, il giudice di merito avrebbe ravvisato una contraddizione nel fatto, in realtà secondario, che il ricorrente avesse dichiarato, dapprima, che suo padre era stato costretto a vendere la propria casa per trovare l’acconto, e, in seguito, che il bene era stato invece venduto dal fratello. Altrettanto immotivato, secondo il ricorrente, sarebbe il giudizio di non credibilità espresso dal Tribunale sulla fuga dalla prigione dei talebani attraverso un tunnel, poichè esso sarebbe stato scavato non soltanto dal richiedente, ma da diversi prigionieri, il che renderebbe plausibile il completamento del lavoro nel tempo indicato dal richiedente.

La censura è inammissibile.

Il Tribunale ha ritenuto che la vicenda narrata dal ricorrente non fosse idonea ai fini del riconoscimento della protezione, e questa valutazione non è in alcun modo attinta dalla censura in esame, che si concentra solo sul giudizio di non credibilità. Va al riguardo ribadito il principio per cui, quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi, ovvero la mancata contestazione di essa, rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882; Cass. Sez. U., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158).

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, perchè il giudice di merito avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. b), senza valutare l’esistenza, nel caso di specie, di un concreto il rischio, per il ricorrente, di essere sottoposto, in caso di rimpatrio, ad un procedimento penale che, in ragione dell’imputazione che gli viene contestata, prevede anche la pena di morte. Inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della condizione carceraria esistente in Bangladesh, segnalata dal rapporto E.A.S.O. 2017, che evidenzia l’esistenza di un concreto rischio che i prigionieri possano essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti.

La censura è inammissibile.

A fronte di una valutazione di non credibilità della storia personale riferita dal richiedente, è escluso tanto il riconoscimento della protezione maggiore, che la concessione della protezione sussidiaria, nelle forme di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Quanto invece alla forma di cui alla lettera c), il cui diniego non viene neppure specificamente attinto dalla censura in esame, il decreto impugnato indica le C.O.I. consultate e dà atto delle specifiche notizie da esse tratte (cfr. pag. 10).

Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, perchè il giudice di merito avrebbe erroneamente denegato anche il riconoscimento della protezione umanitaria. In particolare, il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia valutato le violenze da lui subite in Libia, nè la sua integrazione socio-lavorativa, attestata da corsi di lingua, contratti di lavoro e da una certificazione della cooperativa per la quale presta servizio” comprovante la sua dedizione al lavoro e all’apprendimento della lingua italiana.

La censura è inammissibile.

Il Tribunale ha svolto la valutazione comparativa della condizione di vita del richiedente, in Italia ed in patria, dando atto, in particolare, che il rapporto di lavoro documentato dal B. era intermittente. Tale circostanza non è specificamente attinta dalla doglianza in esame, con la quale il ricorrente si limita ad una generica contestazione dell’apprezzamento condotto dal giudice di merito, senza tuttavia indicare alcuna circostanza che il Tribunale avrebbe omesso di considerare, o avrebbe considerato e valutato in modo non adeguato.

Nè il ricorrente allega alcuna conseguenza specifica che gli sarebbe residuata dalle violenze che egli asserisce di aver subito durante la sua permanenza in Libia. In proposito, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, prevede che “Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi per cui questi sono transitati…”. La locuzione “ove occorra” implica che la valutazione della condizione del Paese di transito sia necessaria ogni qualvolta il richiedente dimostri, o anche soltanto alleghi, un radicamento in quel Paese ovvero una permanenza temporalmente idonea a costituire la presunzione di esistenza di un collegamento tra lo straniero e il predetto Paese di transito. Tale principio, che si ricava, a contrario, da Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 29875 del 20/11/2018, Rv. 651868, secondo la quale “Nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione”, è stato in seguito ribadito da altre pronunce di questa Corte, che hanno affermato la necessità di considerare anche il contesto del cd. paese di transito “… allorchè l’esperienza vissuta in quest’ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine” (così Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13758 del 03/07/2020, Rv. 658092, relativa ad un caso in cui il richiedente aveva documentato un lungo soggiorno in Libia, ove era giunto a poco più di dieci anni rimanendovi fino alla morte del padre intervenuta otto anni più tardi) ovvero quando il richiedente asilo dimostri di essersi ormai radicato in un contesto territoriale diverso da quello di origine (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31676 del 06/12/2018, Rv. 651895).

Pertanto “… non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13096 del 15/05/2019, Rv. 653885; nella specie, si trattava di ripetute violenze sessuali subite da una cittadina nigeriana nella sua biennale permanenza in Libia; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13565 del 02/07/2020, Rv. 658235).

Laddove, al contrario, il ricorrente non alleghi alcuna specifica conseguenza derivante dalla sua permanenza in Libia, le violenze colà patite non costituiscono elemento decisivo ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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