Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17119 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2017, (ud. 16/05/2017, dep.11/07/2017),  n. 17119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22499/2016 proposto da:

I.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI N 55, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA CONSOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO VALENTE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 186/2016 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 26/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C.

SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 24 maggio 2016, la Corte d’Appello di Potenza, ha confermato il rigetto delle istanze avanzate da I.D. (cittadino nigeriano, il quale aveva esposto di esser stato costretto a lasciare il proprio paese, per sottrarsi a persecuzioni e per non aver ottemperato alle richieste degli adepti di una setta non religiosa, che avevano ucciso il proprio padre) volte in via gradata al riconoscimento dello status di rifugiato politico, del diritto alla protezione sussidiaria, all’asilo ed alla protezione umanitaria. Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso lo I., sulla base di cinque motivi, con cui denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4 e art. 32, comma 1; D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8; D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e segg.; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14), ed omesso ed insufficiente esame di fatti oggetto di discussione. Il Ministero non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il collegio ha autorizzato come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.

2. Il primo motivo, che censura il vizio della mancata traduzione in lingua araba della decisione della Commissione e della relata di notifica a cura della Questura, senza che ne fossero attestate le ragioni, è inammissibile, perchè non incide sull’affermazione secondo cui l’odierno ricorrente ha volontariamente scelto di sostenere l’audizione personale in lingua inglese ed è stato ascoltato dal giudice di primo grado in lingua italiana, che ha dichiarato di comprendere.

3. Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo sono infondati: non solo deve infatti ritenersi che l’impugnazione prevista ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c.(applicabile ratione temporis) costituisca, tecnicamente, un appello, ma, il che è assorbente, le ragioni dedotte dall’odierno ricorrente sono state tutte vagliate dalla Corte territoriale, che ha escluso che ha escluso la sussistenza di presupposti della protezione invocata, anche alla stregua del dovere di cooperazione del giudice nell’accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della maggiore ampiezza del suoi poteri istruttori officiosi, semprechè, beninteso, siano stati allegati fatti circostanziati configurabili come persecuzione o danno grave, ovvero costituenti violenza indiscriminata.

4. Nella specie, la Corte territoriale ha dubitato della veridicità del racconto del cittadino richiedente protezione in base a idonee presunzioni, inerenti alla data ed alle circostanze della morte del padre, all’inesistenza, persino nell’estratto di Amnesty International, della setta non religiosa denominata “(OMISSIS)”, ha inoltre contraddetto (come è pure consentito al giudice in siffatto tipo di giudizi), l’affermazione secondo cui la Nigeria costituisca un indiscriminato campo di guerra, talchè il sindacato sulla presunta contraddittorietà del ragionamento giudiziale impugnato si rivela inefficace.

5. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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