Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17118 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. I, 21/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 21/07/2010), n.17118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5997/2005 proposto da:

RODI S.N.C. DI ROCCI CLAUDIO & C. (P.I. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso l’avvocato CAMICI Claudio, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato REHO GIOVANNI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MZ ASCENSORI S.N.C. DI LUDOVICO ZEMIGNANI & C. (P.I. (OMISSIS)),

in persona dei legali rappresentanti pro tempore, nonchè Z.

L. e M.G. in proprio, elettivamente domiciliati

in ROMA, VIALE BEETHOVEN 52, presso l’avvocato IMBRIOSCIA RITA,

rappresentati e difesi dall’avvocato CIAVARELLA Angelo, giusta

procure in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2780/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato CAMICI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato CIARAVELLA che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluse per l’inammissibilità o in subordine

rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 7 e 8.10. 1999 la s.n.c. Rodi citava in giudizio davanti al Tribunale di Milano la s.n.c. MZ Ascensori ed i due soci della stessa esponendo: a) che con scrittura privata in data (OMISSIS), aveva instaurato un rapporto di collaborazione con la s.n.c. MZ ed i soci della stessa Z. L. e M.G., i quali si impegnavano ad eseguire per gli impianti indicati dalla prima società la visita mensile dei clienti per la pulizia e la lubrificazione dei macchinari, l’invio di personale specializzato ad ogni chiamata dei clienti e la verifica semestrale e annotazioni d’esercizio; b) che veniva pattuito un corrispettivo mensile di L. 27.000 per impianto; c) che la clausola 6 della scrittura prevedeva: “La M.Z. e i sigg. Z. e M. personalmente si impegnano a non stipulare, per proprio conto, contratti di manutenzione e assistenza di impianti elevatori con società, amministrazioni stabili e privati che siano in rapporti di lavoro con la Roth s.n.c.. In caso di inadempimento della presente clausola contrattuale la M.Z e i sigg. Z. e M. dovranno corrispondere una penalità di L. 5.000.0000 per ogni impianto. Tale impegno avrà la validità sino a tre anni dopo l’eventuale risoluzione del presente contratto”; d) che la durata del contratto era concordata in un anno, con tacito rinnovo per eguale periodo qualora una delle parti non avesse inviato all’altra disdetta con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza.

Tutto ciò premesso, deduceva che nel triennio 1996-1999, in violazione del patto di non concorrenza i convenuti avevano acquisito suoi clienti per complessivi 17 impianti e chiedendo la condanna solidale dei medesimi, in forza della sopra riportata clausola 3, della somma di L. 85.000.000.

I convenuti, costituitisi, deducevano: a) che il (OMISSIS) la s.n.c. MZ aveva comunicato per iscritto alla controparte di non voler proseguire per l’anno successivo nel contratto in corso e di essere disponibile a svolgere unicamente attività di manutenzione; b) che la società attrice non aveva dato alcun riscontro alla sua proposta ed a partire dal 10 gennaio 1994 aveva interrotto completamente il rapporto; che il contratto doveva considerarsi scaduto, per mutuo consenso, a tale data e, conseguentemente, l’invocata clausola di non concorrenza era divenuta inoperante anteriormente alla contestata acquisizione di clienti dell’attrice in effetti avvenuta a partire dall’inizio dell’anno 1997 e per soli 15 impianti.

I convenuti concludevano chiedendo in via principale il rigetto della domanda dell’attrice e, in via subordinata, la riduzione della penale in questione ex art. 1384 c.c., e la condanna dell’attrice stessa a risarcire i danni loro derivati per ogni ritenuto anno di vigore del contratto successivo al 1993.

La s.n.c. Rodi replicava in giudizio che il rapporto tra le parti era durato sino al 31.12.1996, sicchè la clausola di non concorrenza era ancora operativa quando aveva perduto i clienti in questione.

Il Tribunale adito, con sentenza N. 5653 dell’8.3.2002, accertava che il contratto originario tra le parti doveva reputarsi cessato a partire dall'(OMISSIS) e che successivamente a tale data la MZ, aveva eseguito per la s.n.c. Rodi soltanto discontinui interventi manutentivi per un corrispettivo diverso da quello da detto contratto previsto e che, quindi, la clausola 5 del contratto stesso era divenuta inoperante il 31.12.1996, anteriormente ai passaggi di clienti dall’attrice alla convenuta.

La s.n.c. Rodi appellava la sentenza davanti alla Corte d’appello di Milano, sostenendo che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto il contratto tra le parti cessato al 31.12.1993, dato che la MZ aveva continuato a svolgere per suo conto attività di manutenzione degli ascensori sino al mese di settembre dell’anno 1996, con un notevole fatturato.

In aggiunta alla domanda di primo grado, chiedeva l’accertamento che i convenuti avevano posto in essere a suo danno atti di concorrenza sleale e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 2600 c.c..

Gli appellati, regolarmente costituitisi, eccepivano la novità di dette richieste e, per il resto, resistevano all’impugnazione della s.n.c. Rodi, riproponendo in via subordinata l’istanza ex art. 1384 c.c., e la propria riconvenzionale.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza 2780/04 respingeva l’appello.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione la s.n.c. Rodi sulla base di tre motivi cui resiste con controricorso la MZ accessori snc.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società ricorrente deduce con il primo motivo di ricorso l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nel ritenere inammissibile ex art. 345 c.p.c., la domanda di condanna dell’appellata per concorrenza sleale in quanto la domanda di concorrenza sleale doveva considerarsi la stessa di quella formulata in primo grado sotto il profilo del risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.

Con il secondo motivo deduce la violazione dei canoni interpretativi ex artt 1362 e 1366 c.c., del contratto e, in particolare, dell’atto di disdetta per non avere la Corte d’appello interpretato correttamente la volontà del disdicente con l’atto unilaterale di disdetta e per non avere tenuto conto dell’obbligo di buona fede.

Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere, per un verso, ritenuto che il contratto, in relazione ad una disdetta solo parziale, fosse cessato per effetto di quest’ultima e, per altro verso, che fosse venuto meno per mutuo consenso.

Il primo motivo risulta fondato, anche se ciò è privo di rilevanza ai fini dell’esito della causa.

Invero, la domanda di risarcimento per inadempimento contrattuale originariamente formulata in primo grado si basava sul mancato rispetto dell’obbligo pattuito contrattualmente e gravante sulla MZ Ascensori di non stipulare contratti di manutenzione ed assistenza di ascensori con soggetti che fossero in rapporti contrattuali con la Rodi snc. Sotto tale aspetto, la ricorrente, denunziando proprio la violazione di detta clausola, aveva in primo grado agito per inadempimento contrattuale formulando domanda di risarcimento. In grado di appello la domanda è stata riformulata sotto il profilo della concorrenza sleale, da intendersi, però, sempre sotto il profilo della violazione dell’obbligo di non concorrenza pattuito con la clausola contrattuale di cui sopra.

Ne discende che effettivamente, la domanda proposta in appello risulta essere la medesima di quella di cui in primo grado.

Sul punto la Corte d’appello ha evidentemente equivocato. Tuttavia, da ciò non è sorto alcun pregiudizio per la società ricorrente posto che, comunque, il giudice di seconde cure si è pronunciato sulla domanda di risarcimento per inadempimento contrattuale e quindi ha deciso sulla domanda proposta in giudizio dalla Rodi.

Il secondo motivo di ricorso è infondato e per molti versi inammissibile.

Invero, la Corte d’appello ha rilevato che la MZ aveva inviato alla scadenza annuale del contratto un atto di disdetta relativamente ad una delle due prestazioni costituenti l’oggetto del contratto e, cioè, quella relativa all’assistenza ai clienti con personale specializzato, mentre si era dichiarata disposta a continuare a collaborare limitatamente all’altra prestazione costituita dalla manutenzione.

Da tale accertamento tuttavia, la Corte d’appello non ha fatto discendere alcuna conseguenza ai fini della prosecuzione o della cessazione del contratto avendo rilevato che, quale che fosse il significato da attribuire alla missiva di disdetta, comunque il contratto si era risolto per mutuo consenso rilevato sulla base del comportamento successivo delle parti.

Essendo questa, dunque, l’effettiva motivazione posta dalla Corte territoriale a base della decisione, risulta del tutto inconferente la prima censura contenuta nel secondo motivo in esame secondo cui la Corte di merito non avrebbe indagato sulla intenzione che la MZ aveva nel formulare la disdetta, non essendo, come detto, sulla base di tale atto che la Corte predetta ha ritenuto che si sia risolto il contratto.

Parimenti infondata è la seconda censura secondo cui, essendo la disdetta un negozio unilaterale, la Corte avrebbe dovuto ricostruire l’effettivo contenuto della stessa in base al comportamento unilaterale della disdettante successivo a tale atto e non già sulla base del comportamento della società disdettata.

Invero, come già rilevato, la Corte d’appello non ha affatto interpretato l’atto di disdetta ed il comportamento delle parti in relazione ad esso, ma, a prescindere da esso, ha valutato il comportamento successivo di entrambe le parti per ricavare in base ad esso la volontà comune di risolvere il primo contratto per dar corso ad un nuovo differente contratto tacitamente convenuto.

Anche in questo caso, dunque, la censura non coglie l’effettiva “ratio decidendi” della sentenza.

La terza censura, con cui la ricorrente si duole che la Corte d’appello non avrebbe rilevato che la manutenzione si estendeva a tutta la clientela a cui essa Rodi effettuava la manutenzione, tende nella sostanza non già a far valere un vizio dei canoni interpretativi ma a proporre inammissibilmente una diversa interpretazione della clausola contrattuale, in tal modo investendo il merito della decisione che la legge riserva alle valutazioni del giudice di merito.

La quarta censura con cui ci si duole di una interpretazione non conforme a buona fede è del tutto generica consistendo in una mera affermazione apodittica e come tale inammissibile.

Il terzo motivo del ricorso, infine, è, prima ancora che infondato, inammissibile.

Anche con tale motivo la società ricorrente non coglie l’esatta “ratio decidendi” della Corte territoriale, riproponendo l’ipotetico contrasto motivazionale che avrebbe ritenuto la cessazione del contratto da un lato per disdetta e, dall’altro, per mutuo consenso, laddove come già in precedenza chiarito la Corte d’appello ha basato la propria decisione unicamente sulla risoluzione per mutuo consenso.

Nè vi è contraddizione con quanto affermato nella parte finale della sentenza che si occupa dell’esame (invero superfluo ai fini del decidere) della riconvenzionale dell’allora appellata dove, a parte l’imprecisione di alcune espressioni, si sostiene comunque che il contratto originario era stato sostituito da un altro diverso che non costituiva la continuazione del primo (“il rapporto è mutato … il tutto con esautoramento del contratto originario e in particolare della clausola in discussione”).

Il ricorso va pertanto respinto.

La ricorrente va di conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2800,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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