Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17118 del 11/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.11/07/2017),  n. 17118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3598/2016 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTESANTO

10/A, presso lo studio dell’avvocato MAURO DE MURO, rappresentata e

difesa dall’avvocato SERGIO PUZZONI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

BETOMA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE AVENTINO 98,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO LA BARBERA, rappresentata e

difesa dall’avvocato Roberta Melas giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 420/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 24/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Ritenuto che:

– M.V. e T.F. convennero in giudizio la Betoma s.r.l., chiedendo la condanna della convenuta alla rimozione di alcune rampe di accesso per autovetture e disabili, di manufatti separanti il percorso pedonale del cortile condominiale e le modifiche apportate a due originari cancelli di ingresso carrabili, nonchè al risarcimento dei danni;

– la convenuta resistette alla domanda, eccependo che gli interventi avevano interessato una porzione immobiliare di sua esclusiva proprietà, ad eccezione di una piccola parte insistente sul cortile condominiale, che comunque per la parte residua era rimasta liberamente accessibile;

– il Tribunale di Cagliari accolse le domande attoree, limitando, però, quanto ai cancelli carrabili modificati, la condanna della convenuta alla consegna delle relative chiavi;

– sul gravame proposto dalla Betoma s.r.l., la Corte di Appello di Cagliari accolse parzialmente il gravame, riducendo l’importo della condanna risarcitoria;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre T.F. sulla base di due motivi;

– resiste con controricorso la Betoma s.r.l.;

– M.V., ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva;

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte di Appello omesso di liquidare le spese conseguenti al procedimento cautelare di denuncia di nuova opera) è infondato, in quanto come si rileva dagli atti di causa, il procedimento cautelare ante causam, essendo stato in parte accolto, ha dato luogo poi al successivo giudizio di merito, all’esito del quale il Tribunale, pur disponendo una parziale compensazione delle spese del grado, e prevedendo che la residua parte, relativa sia alla fase sommaria che a quella di merito dovesse essere posta a carico della controricorrente, ha tuttavia provveduto ad una liquidazione complessiva delle spese per le due fasi;

– la Corte d’Appello nel rivedere la globale regolamentazione delle spese di lite, pur confermando la compensazione parziale delle spese di lite, ma in misura maggiore rispetto a quanto statuito dal Tribunale, (e ciò in ragione della significativa riduzione delle somme riconosciute a titolo risarcitorio), ha analogamente a quanto operato dal Tribunale, provveduto ad una liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, in maniera complessiva non potendosi ritenere erronea tale modalità, posto che anche quelle del procedimento cautelare ante causam sono pur sempre spese concernenti il giudizio di primo grado, sicchè deve escludersi che vi sia stata un’omissione di pronuncia o una violazione delle norme indicate, non essendo peraltro nemmeno allegata una liquidazione, per quanto concerne appunto le spese del primo grado che, al netto della compensazione, sia stata effettuata in violazione dei minimi tariffari;

– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per aver la Corte di Appello ritenuto che la missiva del 25.3.2003 – con la quale la controparte avrebbe offerto le chiavi dei cancelli carrabili modificati – fosse stata da lei ricevuta personalmente, laddove la stessa era stata ricevuta da tale T.G., senza peraltro considerare che sarebbe a tal fine stata necessaria un’offerta reale) è inammissibile (in quanto, non essendovi cenno della questione nella sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione con quale atto ed in quale fase processuale l’avesse sollevata) e, comunque, in parte, manifestamente infondato (atteso che l’adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale – ex art. 1220 c.c., purchè serie, concrete e tempestive – come, nella specie, l’invio della lettera raccomandata del 25.3.2003 – e semprechè non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del destinatario, pur non essendo sufficiente a costituire in mora il quest’ultimo, è tuttavia idonea ad evitare la mora dell’offerente nell’obbligo di adempiere la prestazione – cfr. Sez. 3, Sentenza n. 18496 del 03/09/2007 -; in ogni caso, sottopone alla Corte profili relativi ad apprezzamenti di fatto, che sono insindacabili in sede di legittimità);

Ritenuto che alla soccombenza segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, e che non ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, essendo la parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori come per legge.

La presente ordinanza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA