Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17117 del 11/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2017, (ud. 05/12/2016, dep.11/07/2017),  n. 17117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3815/2014 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

INNOCENZO D’ANGELO in virtù di procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 77,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA BARNESCHI, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

REGINA PIEROBON giusta procura alle liti prodotta in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2654/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

emessa il 23/04/2012 e depositata il 14/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere RelatoreDott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato Gianluca Barneschi, per il resistente, che insiste

per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

La Corte di appello di Venezia, pronunciando sul gravame proposto da C.A. avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1078/2005, con la quale era stato condannato al pagamento del saldo del prezzo di appalto, aveva rigettato l’impugnazione.

A sostegno dell’adottata decisione la Corte territoriale evidenziava come il giudice di prime cure avesse chiaramente spiegato che gli interventi correttivi apportati dal B. all’impianto elettrico realizzato, con l’inserimento di limitatori di tensione, fossero da ritenere inutili, alla luce delle conclusioni del C.T.U., per essere le cause dei malfunzionamenti da imputare a fattori esterni. Avverso la menzionata sentenza (notificata il 14/12/2012) ha proposto ricorso ordinario per Cassazione C.A. con tre motivi.

Con il primo motivo lamenta la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione e per mancato esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5.

Con il terzo motivo censura la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 1176, 1667 e 1668 c.c., in relazione all’art. 360, n. 4.

Il B., scaduti i termini per la proposizione del controricorso, ha depositato procura speciale notarile al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione della causa.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., proponendo il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c., che di seguito si riporta: “Con il primo motivo il ricorrente lamenta un omessa disamina della domanda di risarcimento per i danni da lui subiti a causa del malfunzionamentio dell’impianto elettrico.

Con il secondo motivo denuncia un’omessa valutazione della richiesta da lui avanzata all’appaltatore per la risoluzione dei difetti dell’impianto realizzato.

Con il terzo motivo censura una violar,ione di legge per erronea applicazione degli artt. 1176, 1667 e 1668 c.c..

I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente vista la comunanza delle argomentazioni. Essi sono infondati.

La sentenza impugnata ha argomentato il rigetto del gravame ponendo a base del convincimento le conclusioni dell’ausiliario del giudice, in particolare l’accertamento da cui risultava evidente che i danni provocati impianto non erano stati causati dall’assenza dei limitatori, bensì da fattori esterni (in particolare la fornitura elettrica di tipo trifase dell’Enel), tant’ è che anche dopo l’installazione di tali adattatori non erano stati risolti i difetti denunciati.

Ne consegue che il giudice territoriale ha analizzato l’intera questione, confermando le argomentazioni del primo giudice, che a sua volta aveva recepito quelle del C.T.U., con la conseguenza che correttamente la domanda di risarcimento danni non ha trovato accoglimento, in mancanza di una condotta da qualificarsi come inadempiente.

Per quanto concerne il terzo motivo, con il quale denuncia la violazione di legge per erronea applicazione della normativa del codice sui vitti d’opera e sulla diligenza nell’adempimento, non può non rilevarsi che il C. ha travisato il contenuto della pronuncia, non cogliendo l’essenza della questione: la pronuncia del giudice si basa sui rilievi effettuati dal C.T.U., di cui si è detto sopra, e solo ad abundantiam ha affermato che non spettava al B. fornire la prova del malfunzionamento dell’impianto”.

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra sono condivisi dal Collegio e non vengono scalfiti dalle ragioni illustrate dalla controricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., dal momento che – quanto alla prima censura – la domanda riconvenzionale comprendeva oltre alla richiesta del risarcimento, l’accertamento dell’inesatto adempimento dell’ingiungente, per cui rappresentando la prima un accessorio rispetto alla domanda principale, la pretesa di una pronuncia sulla stessa, presupponendo il positivo accertamento del dedotto inadempimento, è rimasta superata dalla ritenuta inesistenza della responsabilità contrattuale da parte dell’appaltatore.

Conclusivamente il ricorso va respinto e il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto della sola partecipazione del resistente all’adunanza camerale.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 500,00, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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