Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17117 del 10/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 17117 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 29-2008 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro

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,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE

DELIO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla
VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– ricorrente 2013
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contro

SESSA CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MODESTO PANETTI N. 95, presso lo studio dell’avvocato
ACAMPORA FABIO, che lo rappresenta e difende, giusta
delega,in calce alla copia notificata del ricorso;

Data pubblicazione: 10/07/2013

- resistente con mandato

avverso la sentenza n. 5638/2007 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 06/07/2007 R.G.N. 6001/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/03/2013 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI ì che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

PAGETTA;

Svolgimento del processo
Con la domanda di cui al ricorso di primo grado Carlo Sessa esponeva : di avere
prestato servizio non di ruolo presso il Comune di Napoli dal 1.7.1983 al 31.5.1989
con la qualifica di messo di conciliazione, di essere stato reinquadrato, giusta delibera
n. 205 del 20.4.1989, con decorrenza dal 1.6.1989 nella sesta qualifica funzionale tra

presentata al Ministero della Giustizia con provvedimento di nomina del 3.10.1994 e
di inquadramento del 15.11.1994, l’immissione nei ruoli dell’Amministrazione della
Giustizia con assegnazione all’Ufficio del Giudice di Pace di Barra ed assunzione dal
31.10.1994 delle funzioni di assistente giudiziario, 6° qualifica funzionale, di essere
stato retrocesso con Delibera del Direttore Generale del Ministero del 3.10.1995
alla 4° qualifica funzionale, profilo di dattilografo; che il provvedimento era stato
annullato dal Tar Campania ; che era stato nuovamente retrocesso al 4° livello con
delibera del 18.6.1998 con effetti giuridici dal 13.10.1994 ed economici dal
31.10.1994; che il provvedimento di retrocessione era dovuto all’annullamento della
delibera comunale n. 205 del 1989 con la quale i messi di conciliazione erano stati
inquadrati nella 6° qualifica funzionale con decorrenza 1.6.1989 ; di avere impugnato
anche tale provvedimento dinanzi al Tar; che nelle more del procedimento
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amministrativo il Comune di Napoli istabilika , con deliberazione n. 592 del 2000 il
reinquadramento, con efficacia ex tunc, dalla 4° alla 6° qualifica dei dipendenti già
rivestenti il profilo di messo di conciliazione; di avere richiesto sulla base di tale
deliberazione sia al Comune di Napoli che al Ministero della Giustizia il
reinquadramento nella 6° qualifica funzionale e che il Ministero aveva disatteso la
relativa richiesta ritenendo che la delibera n. 592 non riguardasse il personale già
cessato dal servizio mentre il Comune aveva precisato di averlo reinquadrato con
efficacia ex tunc nella precedente qualifica; che nelle more della pronuncia del
giudice amministrativo proponeva istanza di reinquadramento a cui
l’Amministrazione in data 22.11.2001 rispondeva negativamente essendo pendente il
giudizio amministrativo ; che il giudice amministrativo dichiarava improcedibile il
1

i messi di conciliazione di ruolo del Comune, di avere ottenuto a seguito di istanza

ricorso per sopravvenuta carenza di interesse essendo sopraggiunte alla proposizione
del ricorso nuove determinazioni dell’Amministrazione; di avere presentato, senza
esito ulteriore istanza di reinquadramento. Sulla base di tali premesse chiedeva previa
disapplicazione o annullamento dei provvedimenti del 3.10. 1994 e del 18.6.1998 e di
ogni altro atto anteriore o preordinato, connesso e/o conseguente lesivo dei suoi

con effetto retroattivo, nei ruoli del Ministero della Giustizia nella qualifica e profilo
professionale corrispondenti a quelli del ruolo di provenienza e cioè alla (ex) 6°
qualifica funzionale, qualifica che nell’attuale sistema di inquadramento dei pubblici
dipendenti corrispondeva all’Area funzionale B- posizione economica B3.
Il Giudice unico del lavoro, respinta la eccezione di difetto di giurisdizione ,
rigettava nel merito la domanda. La decisione era riformata dalla Corte di appello di
Napoli la quale, in accoglimento del gravame proposto dal Sessa, dichiarava il diritto
di questi ad essere inquadrato nei ruoli del Ministero della Giustizia con effetto
retroattivo dalla data del passaggio dai ruoli del Comune di Napoli al Ministero, nella
qualifica professionale corrispondente al ruolo di provenienza ( VI qualifica
funzionale) rivestito nel Comune di Napoli ( corrispondente all’area funzionale B
posizione economica B3 ) condannando l’Amministrazione appellata all’adozione di
tutti i provvedimenti necessari all’inquadramento richiesto ed alla ricostruzione di
carriera anche ai fini economici. Compensava nella misura della metà le spese del
doppio grado ponendo il residuo a carico della parte appellata.
I giudici di appello, premesso il passaggio in giudicato per difetto di impugnazione,
della statuizione sulla giurisdizione, convenivano sulla rilevanza retroattiva del
provvedimento di reinquadramento nella sesta qualifica funzionale adottato dal
Comune di Napoli in sede di autotutela. Osservavano in particolare che non
potevano sussistere dubbi che il provvedimento di reinquadramento di cui alla
delibera n. 592 si riferisse anche al Sessa e non solo ai dipendenti in servizio alla
data del 19.2.2000, come del resto espressamente chiarito dal Comune di Napoli in
risposta a un dubbio interpretativo avanzato dal Ministero . Secondo i giudici di
2

diritti al corretto inquadramento, l’accertamento del diritto ad essere reinquadrato,

merito in questo modo si era reso operativo in favore del Sessa il meccanismo di
adeguamento di cui al DM 14.5.1992 il quale in attuazione di quanto previsto dall’art.
12, comma 5 L. n. 374 del 1991 aveva stabilito l’immissione in servizio nella
qualifica funzionale e nel profilo professionale del ruolo del personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie “corrispondente alla qualifica funzionale

l’Amministrazione di provenienza al momento del passaggio al Ministero della
Giustizia . In particolare evidenziavano che l’espressione “attualmente”, ove
collegata alla qualifica ratione temporis posseduta dal Sessa, al momento del transito
al Ministero, già consentiva di radicare il suo diritto all’inquadramento posseduto alla
data del decreto ministeriale del 1992 , in ogni caso la espressione non poteva che
. riferirsi all’ inquadramento legittimamente spettante alla data dell’immissione in
servizio presso la nuova Amministrazione. La rilevanza ex tunc del provvedimento
successivo di reinquadramento era stata, del resto, confermata dal giudice
amministrativo che aveva dichiarato improcedibile il ricorso proposto dal Sessa
proprio in ragione della sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare scaturente
dal provvedimento di reinquadramento nella 6° qualifica funzionale adottato dal
Comune di Napoli. In questa prospettiva rilevavano che l’inquadramento da valutare
ai fini delle tabelle di comparazione ministeriali era quello legittimamente posseduto
dal dipendente alla data del decreto ministeriale di inquadramento e del successivo
passaggio ed inquadramento nei ruoli ministeriali restando del tutto irrilevante la
circostanza che al momento del passaggio il lavoratore fosse stato declassato sulla
base di provvedimento, tra l’altro, oggetto di vaglio negativo da parte del giudice
amministrativo. Parimenti irrilevante era la circostanza che all’atto del
reinquadramento il Sessa non fosse più dipendente del Comune in quanto questo
manteneva pur sempre il potere- dovere di regolamentare l’inquadramento spettante
ratione temporis , per il rapporto prestato alle proprie dipendenze dai messi comunali

“conseguendo l’ulteriore effetto nei confronti dell’Amministrazione ad quem non già
direttamente dai provvedimenti emessi dall’Amministrazione

a quo

bensì
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attualmente posseduta “, con evidente riferimento alla qualifica posseduta presso

direttamente dal Decreto Ministeriale che disciplina la fattispecie prevedendo le
tabelle di equiparazione “.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso affidato a due motivi il
Ministero della Giustizia . L’intimato ha depositato controricorso.
Motivi della decisione

autosufficienza del ricorso . Invero la vicenda processuale è ripercorsa dalla
riproduzione testuale della dettagliata ricostruzione della stessa quale operata nella
sentenza impugnata.
Con il primo motivo di ricorso il Ministero della Giustizia deduce, ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12
della L. n. 374 del 1991 e del d. Ivo n. 165 del 2001 .Contesta in primo luogo
l’affermazione dei giudici di appello e il Sessa, al momento dell’assunzione —
avvenuta il 30.10.1994 – presso il Ministero della Giustizia già inquadrato
nella VI qualifica funzionale come dichiarato dal dipendente , atteso che egli, con
delibera consiliare del 28.4.1994, era stato retrocesso alla IV qualifica funzionale,
profilo di messo conciliatore; l’Amministrazione, pertanto, a rettifica del precedente
provvedimento, con Provvedimento del Direttore Generale in data 3 ottobre 1995
rideterminava la posizione professionale del Sessa provvedendo ad inquadrarlo nella
IV qualifica funzionale. Rileva quindi che le condizioni per attuare la mobilità dei
dipendenti devono essere cristallizzate al momento del passaggio dall’una all’altra

amministrazione risultandone la irrilevanza dei fatti e/o atti sopravvenuti che
potrebbero determinate la indebita modificazione dell’organizzazione del datore di
lavoro essendo prioritaria la esigenza per l’Amministrazione di destinazione, della
necessità di individuare nella pianta organica una determinata e ben precisa vacanza
in un profilo o livello funzionale ; contesta la possibilità per l’Amministrazione di
provenienza di poter modificare in via di autotutela l’inquadramento del dipendente
transitato ad altra amministrazione perché ciò violerebbe il disposto di cui all’art. 30
D. lgs n. 165 del 2001
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Va disattesa la preliminare eccezione della parte controricorrente di non

Con il secondo motivo di ricorso deduce ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 5 cod.
proc. civ. ,la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione per
avere questa affermato da un lato attribuito rilievo all’inquadramento formale
posseduto dal Sessa alla data del passaggio nei ruoli del Ministero e dall’altro per
avere riconosciuto importanza alla successiva determinazione di reinquadramento

provvedimento di declassamento abbia costituito oggetto di vaglio negativo da parte
del Tar il quale si era limitato a rilevare la sopravvenuta carenza di interesse del
dipendente senza entrare nel merito
I motivi stante la evidente connessione possono essere trattati congiuntamente.
Essi sono fondati . Si premette che il passaggio al Ministero della Giustizia è
avvenuto in attuazione della previsione di cui all’art. 12 , comma 5° della legge n.
374 del 1991 avente ad oggetto la istituzione del giudice di pace. Il comma 4 dell’art.
12 così recita : “Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei
mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, si
provvede a stabilire la dotazione organica del personale dei singoli uffici del giudice
di pace. Il comma 6 prevede che alla copertura dei posti di organico di cui al comma
4 si provveda mediante immissione in ruolo con priorità del personale in servizio
presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalità
che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro
sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, e
• che tengano conto dei profili professionali e dei requisiti previsti per l’accesso alle
corrispondenti categorie del personale dell’amministrazione giudiziaria già in ruolo..
Dalle richiamate previsioni si trae una prima indicazione e cioè che l’immissione del
personale dei messi di conciliazione è avvenuta in stretta correlazione ed in funzione
della dotazione organica dei singoli uffici del giudice di pace quale stabilita dal
decreto ministeriale di cui al comma 5 dell’articolo 12, risultando, in ragione di tale
presupposto, condizionata alle necessità dell’organico dei singoli uffici con
riferimento alle specifiche qualifiche funzionali richieste per il personale addetto,
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dell’Amministrazione di provenienza. Sotto altro profilo contesta che il

sulla base della valutazione operata dal Ministero ed espressa nel decreto di cui al
comma 5. Una volta realizzatosi il “passaggio” del messo conciliatore
all’Amministrazione della giustizia, deve ritenersi, sulla base di un principio
generale, non derogato dalla disciplina ora richiamata, che spetta al datore di lavoro
pubblico, nell’ambito delle pertinenti e specifiche previsioni delle leggi e dei contratti

impiego ) in tutti i suoi aspetti e quindi anche con riguardo all’inquadramento. Ne
consegue che su tale rapporto non possono influire le successive determinazioni
dell’Amministrazione di provenienza, pur essendo le stesse, come nel caso di specie,
adottate con efficacia ex tunc e riferite ad epoca nella quale il dipendente non era
ancora transitato . La soluzione adottata dalla Corte di merito oltre a confliggere con
il principio generale sopra richiamato non appare coerente con la esigenza
costituzionalmente avvertita di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione,
laddove consente ad un ente terzo rispetto al rapporto di lavoro di incidere con propri
provvedimenti sul detto rapporto, con possibile pregiudizio delle prerogative
organizzative e di programmazione del fabbisogno del personale e delle risorse
finanziarie dell’ente titolare del rapporto di lavoro.
Consegue in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata . Non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la originaria domanda viene respinta
nel merito . Gli esiti alterni del giudizio nella fase di merito giustificano la
compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito
rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Roma, 7 marzo 2013

Il Consigliere est.
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Il Presidente
Federico Roselli

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collettivi, la gestione del rapporto ( all’epoca del passaggio ancora di pubblico

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Dott.ssa Cin a SCARSELLA

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