Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17116 del 16/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/08/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 16/08/2016), n.17116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per correzione di errore materiale 7773-2016 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

MICHELANGELO n. 9, presso lo studio dell’Avvocato FERDINANDO EMILIO

ABBATE, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato

GIOVAMBATTISTA FERRIOLO;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3566/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 14/02/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSTI ALBERTO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato in data 26 aprile 2016 la seguente relazione ex art. 380 – bis c.p.c.:

“Con ricorso depositato nel novembre 2003 presso la Corte d’appello di Roma, M.P. chiedeva la condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento del danno non patrimoniale derivato dalla irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi al TAR del Lazio, con ricorso depositato nel giugno 1997 e deciso, dopo l’intervento della Corte costituzionale, con sentenza depositata il 24 maggio 2002.

L’adita Corte d’appello rigettava la domanda.

Avverso il decreto il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, che veniva accolto con sentenza n. 23177 del 2007, avendo la Corte di legittimità ritenuto che la Corte territoriale non poteva considerare complessa la causa solo perchè vi era stato un intervento della Corte costituzionale, all’esito del quale la domanda era stata accolta.

Il decreto impugnato veniva cassato con rinvio alla medesima Corte d’appello per nuovo esame.

Riassunto il giudizio nel 2008, la Corte d’appello, con decreto depositato il 1 marzo 2012, rigettava la domanda, ribadendo la valutazione di complessità del giudizio presupposto, per il quale la durata di cinque anni doveva quindi ritenersi ragionevole.

Per la cassazione di questo decreto M.P. ha proposto ricorso.

Questa Corte ha accolto il ricorso e deciso la causa nel merito con sentenza n. 3566 del 2014.

Si legge nella motivazione della sentenza: “considerato il periodo di irragionevole durata del giudizio dinanzi al TAR, pari a circa 2 anni (durata complessiva dal giugno 1997 al maggio 2002) e detratto il triennio, ed individuato, in applicazione dello standard minimo CEDU – che nessun argomento del ricorso impone di derogare in melius -, nella somma di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di ritardo il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale riportato nel processo presupposto, al ricorrente deve riconoscersi l’indennizzo complessivo di Euro 1.500,00, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla domanda;… il ricorrente ha altresì diritto alla rifusione delle spese del giudizio di merito e di questa fase di legittimità, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dell’Avvocato Ferdinando Emilio Abbate, quanto alle spese del giudizio di merito, e degli Avvocati Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, quanto a quelle del giudizio di legittimità, essendosi i detti difensori dichiarati antistatari”.

Il dispositivo della sentenza è del seguente tenore: “La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento, in favore del ricorrente, della somma, di Euro 1.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo; condanna inoltre la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 806,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 445,00 per diritti ed Euro 308,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, e, quanto al giudizio di legittimità, in Euro 506,25 per compensi, oltre ad Euro 100,00 per esborsi e agli accessori di legge. Dispone la distrazione delle spese del giudizio di merito in favore dell’Avvocato Ferdinando Emilio Abbate, e di quelle del giudizio di legittimità in favore degli Avvocati Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, antistatari”.

Per la correzione dell’errore materiale occorso in questa sentenza M.P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 17 marzo 2016, lamentando la mancata liquidazione delle ulteriori spese di lite di una fase di merito e di una fase di legittimità in relazione al giudizio di equa riparazione.

L’intimata Presidenza del Consiglio dei ministri non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso appare ammissibile, dovendosi ad avviso del relatore aderire all’orientamento secondo cui la procedura di correzione di errore materiale è esperibile per rimediare all’omessa liquidazione delle spese processuali nel dispositivo della sentenza, qualora l’omissione non evidenzi un contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza dell’estensore (Sez. 2^, 24 luglio 2014, n. 16959; Sez. 6^ – 2, 22 maggio 2015, n. 10564).

Nel merito, il ricorso appare fondato, giacchè – premesso che il giudizio di equa riparazione si è articolato complessivamente in quattro fasi (due di merito, e due di legittimità) – la Corte, nella citata sentenza n. 3566 del 2014, ha omesso, per mero errore materiale, la liquidazione, nel dispositivo, a favore della parte istante, di due delle quattro fasi, limitandosi a condannare l’Amministrazione stessa al pagamento delle spese di un solo giudizio di merito e di un solo giudizio di legittimità…”;

che la suddetta relazione è stata ritualmente notificata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche;

– che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;

– che va quindi disposta la correzione del dispositivo della sentenza n. 3566 del 2014 di questa Corte, che, per mero errore materiale, non reca la liquidazione, a favore della parte istante, di due delle quattro fasi, limitandosi a condannare l’Amministrazione stessa al pagamento delle spese di un solo giudizio di merito e di un solo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte ordina la correzione dell’errore materiale in cui è incorso il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione, Seconda Sezione civile, 14 febbraio 2014, n. 3566, e quindi dispone, a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri soccombente ed a favore di M.P., anche la liquidazione delle ulteriori spese di lite di una fase di merito e di una fase di legittimità, spese liquidate, per la fase di merito, in Euro 806, di cui Euro 50 per esborsi, Euro 445 per diritti ed Euro 308 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, e, per la fase di legittimità, in Euro 670, di cui Euro 100 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; spese tutte da distrarsi in favore degli Avvocati Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, antistatari.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6^ – 2 Sezione civile, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2016

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